Cass. civ. Sez. I, Sent., 16-03-2012, n. 4214 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Ente Acquedotti Siciliani (EAS) convenne innanzi al Tribunale di Palermo la soc. GRUPPO COSIAC opponendosi alla ingiunzione emessa a suo favore per lire 100.364.208, oltre accessori, per interessi capitolari maturati sulle rate di acconto pagate in ritardo nell’ambito del rapporto originato dall’appalto 22.10.1984 per la costruzione della rete idrica di Gela. Costituitasi la società e chiamato in giudizio, in garanzia, l’Assessorato Regionale LL.PP., il Tribunale di Palermo con sentenza 17.3.2005 revocato il decreto opposto condannò EAS a pagare la somma di Euro 30.161 e respinse la domanda di rivalsa verso l’Assessorato. La sentenza venne impugnata da EAS e si costituirono innanzi alla Corte di Palermo il Gruppo COSIAC e l’Assessorato. La Corte adita, con sentenza del 9.9.2009, ha respinto l’appello confermando pienamente la prima decisione ed affermando, per quel che rileva: che era inconsistente il motivo di appello afferente il rigetto della eccezione di prescrizione, che, quanto al secondo motivo di appello, per il quale erroneamente si era dato ingresso alla domanda afferente gli interessi sulle rate di saldo nel mentre la richiesta monitoria riguardava solo gli interessi sulle rate di acconto, esso era infondato, posto che, infatti, sebbene nel ricorso per ingiunzione si nominasse solo la rata di acconto, nella documentazione prodotta e nel conteggio sviluppato ed a base della richiesta di lire 100.354.208 erano compresi gli interessi sulla rata di saldo sì che lo stesso EAS in sede di opposizione si era difeso deducendo un quantum relativo anche al ritardo nel pagamento del saldo, di guisa che dunque la domanda era stata correttamente precisata dall’ingiungente in sede di comparsa, che quanto alla doglianza sul rigetto della domanda di garanzia verso l’Assessorato, alla quale questi sarebbe stato tenuto avendo fornito una provvista che era andata in perenzione (essendosi accreditate le somme nell’aprile 1983 ed essendo cessata la disponibilità ex L.R.S. 47 del 1977 nel dicembre 1987), doveva rilevarsi che oltre al ritardo nella conclusione del contratto solo nell’ottobre 1984 emergeva che comunque anche i lavori suppletivi erano terminati nell’ottobre 1987, sì che una condotta più diligente anche nella fase conclusiva avrebbe consentito di evitare la perenzione.

Per la cassazione di tale sentenza EAS ha proposto ricorso con due motivi in data 9.1.2010 al quale si sono opposti con distinti controricorsi il Gruppo COSIAC e l’Assessorato Regionale. EAS ha depositato memoria ed il suo difensore ha discusso oralmente.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato, nessuna condivisione meritando le censure mosse alla sentenza impugnata.

Primo motivo: con esso si censura come illogica la motivazione con la quale la Corte di Palermo ha ritenuto di interpretare arbitrariamente la domanda monitoria, di contro assai esplicita nel limitare il petitum agli interessi sulle rate di acconto, arbitrio consistito nell’avere forzato il testo assai chiaro ed insuperabile facendo leva su di una non consentita integrazione con la lettura di altri atti (la documentazione allegata, il conteggio e le precisazioni in comparsa). L’arbitrarietà della estensione, ad avviso dell’Ente ricorrente, sarebbe stata ancor più ingiustificabile essendo stata la domanda proposta in via monitoria e non essendo consentito all’ingiungente ampliare in via riconvenzionale la domanda in sede di comparsa. Nè poi, sempre ad avviso del ricorrente, vi sarebbe stata alcuna acquiescenza dell’EAS alla estensione in discorso, essendosi l’Ente sol limitato a riformulare integralmente il conteggio prodotto dalla controparte. La immutazione del petitum sarebbe stata quindi fondata – del tutto indebitamente – soltanto sulla estensione originaria del conteggio (comprensivo anche degli interessi sulle rate di saldo e correlato alle fatture (OMISSIS)).

Ritiene il Collegio, contrariamente alla opinione di EAS, che l’interpretazione della domanda fornita dalla sentenza in disamina sia stata ineccepibile sul piano della corretta ricostruzione della portata della domanda stessa: la disamina dei conteggi allegati alla richiesta monitoria, coincidenti con il petitum finale inclusivo degli interessi, delle fatture a conforto documentale del conteggio, della richiesta complessiva includente anche gli interessi sui ratei di saldo, ha portato la Corte ha ritenere che la richiesta formulata sollecitasse, al di là del riferimento conclusivo ai soli interessi sulle rate di acconto, una ingiunzione per il tutto. Vi è da aggiungere, a sostegno della correttezza del risultato ermeneutico attinto, l’argomento interpretativo fatto proprio da Cass. 5936 del 2010 (cui adde 6597 del 2010) e che fa ritenere conforme alle esigenze ordinamentali l’interpretazione inclusiva seguita dalla Corte territoriale. Questa Corte ha infatti più volte affermato il principio, secondo cui non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l’esecuzione del contratto ma anche nell’eventuale fase dell’azione giudiziale per ottenerne l’adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti dì una corretta tutela del suo interesse sostanziale (cfr., la sentenza delle sezioni unite n. 23726 del 2007, nonchè, ex plurimis, la sentenza n. 15476 del 2008).

Secondo motivo: esso si duole del rigetto della domanda di garanzia, frutto della totale disapplicazione della L.R.S. n. 105 del 1982, art. 58 per il quale al fine del finanziamento dei lavori di rifacimento della rete idrica di Gela l’Assessorato era autorizzato ad accreditare la somma di lire 13 miliardi all’EAS, al quale era affidata l’esecuzione delle opere: se dunque, ad avviso del ricorrente, l’EAS era mero mandatario della Regione era questa, e per essa l’Assessorato, a dover somministrare i mezzi per la sua esecuzione ex art. 1719 c.c. ed a dover provare l’inadempimento di EAS nella sua esecuzione. E poichè l’Assessorato non aveva mai eccepito alcuna questione sull’esatto adempimento, la Corte aveva d’ufficio operato valutazioni sull’inadempimento del mandatario che non le competevano affatto. Ritiene il Collegio che la censura debba essere rigettata se pur la esatta decisione della Corte di merito di respingere il proposto motivo di gravame debba essere radicalmente corretta in diritto. Si premette che lo stanziamento di cui alla L.R.S. n. 105 del 1982, art. 58 aveva efficacia – ai sensi del L.R.S. n. 47 del 1977, art. 12 – sino a cinque anni dalla data dell’esercizio al quale si riferiva la legge di bilancio e quindi sino al 31.12.1987. Si osserva poi che con l’accredito di cui all’art. 58 della LRS citata si realizzava la costituzione della provvista regionale in favore dell’EAS concessionario della esecuzione delle opere. Non si scorge quindi come da un rapporto di finanziamento pubblico, assunto a premessa per la stessa sussistenza della concessione amministrativa (da Ente ad Ente), possa dedursi l’esistenza di un rapporto di "mandato" all’interno dei quale situare l’obbligazione di rivalsa (Cass. 15486 del 2005, 14795 del 2008 e 3047 del 2010). Diversamente si sarebbe potuto opinare se il mandatario – soggetto privato – avesse ricevuto un "finanziamento" per l’opera assegnata e se quindi avesse agito in rivalsa o garanzia verso il finanziatore (vd. S.U. 16861 del 2011). La critica mossa in ricorso è quella di aver disatteso il carattere di mandatario dell’EAS rispetto all’Assessorato (sì da ricomprendere nella disciplina civilistica l’obbligazione di garantire al mandatario la provvista tempestiva e di rispondere dei ritardi non imputabili ad esso): ma l’affermazione critica è priva di alcuna autosufficienza nulla essendo dedotto o prospettato che faccia ritenere conclusa una convenzione accessoria all’atto di concessione di lavori, nella quale potrebbe essere ospitata una previsione (alquanto improbabile ma non da escludere) di una garanzia della Regione finanziatrice sulla tempestività della erogazione dei finanziamenti al concessionario e sulla copertura del concessionario dai rischi derivanti per i ritardi nei pagamenti all’appaltatore delle rate dovute.

Va dunque rigettato il ricorso di EAS del quale va disposta la condanna alla refusione delle spese sostenute dai due controricorrenti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna EAS a rimborsare a Gruppo COSIAC s.p.a. per spese del giudizio la somma di Euro 2.200 (di cui Euro 200 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge ed all’Assessorato Regionale LL.PP. Regione siciliana la somma di Euro 2.000 oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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