Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-06-2011) 11-10-2011, n. 36597 Contestazione dell’accusa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza pronunciata in data 24 giugno 2010 nel corso dell’udienza dibattimentale relativa al procedimento penale a carico di S.M., imputato del reato di cui al D.L. n. 463 del 1982, art. 2, il Tribunale di Lecce, rilevata l’indeterminatezza del capo di imputazione con riferimento alla qualità della persona offesa ed al fatto contestato, dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio e disponeva la trasmissione degli atti al GIP. Avverso detto provvedimento propone ricorso il Procuratore della Repubblica deducendo abnormità dell’ordinanza per avere il Tribunale in modo del tutto indebito determinato – con la disposta restituzione degli atti al GIP – la regressione del processo alla fase delle indagini preliminari, in aperto contrasto con l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità che prevede la possibilità di procedere a modifiche del capo di imputazione ai sensi dell’art. 516 c.p.p. subito dopo l’apertura del dibattimento e prima dell’inizio effettivo della istruzione dibattimentale. Rilevava anche il P.M. che nessuna nullità era profilabile posto che il P.M. aveva comunque integrato e modificato il capo di imputazione che impediva al Tribunale di procedere nel modo poi censurato.

Il ricorso è fondato.

Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di nuove contestazioni la modifica dell’imputazione delineata all’art. 516 c.p.p. può avvenire dopo l’apertura del dibattimento e prima dell’espletamento dell’istruzione dibattimentale, anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari (in termini Cass. Sez. 1A 14.5.2009 n. 24050, Di Girolamo, Rv. 243802).

Deve quindi considerarsi affetto da abnormità l’ordinanza con la quale il giudice del dibattimento dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio,contestualmente disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, quando questi abbia provveduto alla rituale modificazione dell’imputazione (Cass. Sez. 1A 26.2.2009 n. 11854, P.M. in proc. Gmari, Rv. 243920; Cass. Sez. Un. 28.10.1998 n. 4, Rv. 212757).

Ai detti principi non si è uniformato il Tribunale, incorrendo pertanto nel vizio denunciato, non solo perchè il P.M. di udienza aveva ritualmente proceduto alla modifica del capo di imputazione, in linea con quanto previsto dall’art. 516 c.p.p., così completando il capo di imputazione, ma anche perchè tale iniziativa era stata assunta dal P.M. proprio sulla base della rilevata indeterminatezza della contestazione eccepita dalla difesa dell’imputato. L’iniziativa assunta dal P.M. di udienza ha quindi consentito lo sviluppo corretto del contraddittorio senza alcun vulnus per i diritti della difesa: in questo senso la decisione del Tribunale appare senz’altro irragionevole e fuori dal sistema non apparendo ammissibile l’affermazione contenuta nell’ordinanza secondo la quale gli estremi del fatto contestato debbono essere contenuti al momento della formulazione del capo di imputazione, in quanto verrebbe di fatto svuotata di contenuto la portata dell’art. 516 c.p.p. previsto proprio per consentire il superamento di eventuali carenze di natura processuale quali quella oggi in esame. Si impone, pertanto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con contestuale trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Lecce per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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