Cass. pen., sez. IV 21-04-2006 (29-11-2005), n. 14180 SENTENZA – CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA – LAVORO – PREVENZIONE INFORTUNI – Violazione del principio – Nullità a regime intermedio – Opere pubbliche – Sindaco committente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 9 luglio 1998, nell’isola di Lipari, MERLINO Giovanni, trovandosi nell’area del cantiere per la esecuzione di alcuni lavori di completamento della Piazza S. Onofrio e di sottobanchinamento della Salita S. Giuseppe, si appoggiava ad una ringhiera in ghisa, apparentemente collocata a protezione dello strapiombo sulla scogliera, ma che, non essendo stati fissati i montanti in modo stabile, cedeva alla sollecitazione dell’appoggio, per cui il MERLINO precipitava sulla scogliera, derivandone la morte.

Il procedimento penale per omicidio colposo (art. 589 c.p.) veniva instaurato nei confronti di: PELLE Antonio, ritenuto il direttore dei lavori; di GIACOMANTONIO Michele, Sindaco del Comune di Lipari; di BARCA GAETANO, Assessore si Lavori pubblici dello stesso Comune; di MANGANO Rosario, condirettore dei lavori; di FONTE Alberto, capo settore ai LL.PP. del Comune di Lipari; di AVENI Giovanni, legale rappresentante dell’Impresa Aveni s.a.s., appaltatrice dei lavori.

Esaurite le indagini preliminari e il giudizio di primo grado, all’esito di quello di appello la Corte territoriale di Messina, confermava le condanne del PELLE a mesi otto di reclusione, e del GIACOMANTONIO e del BARCA a mesi quattro di reclusione, essendo state già concesse le attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis c.p., con il beneficio della sospensione condizionale della pena solo agli ultimi due, condannando altresì tutti gli imputati in solido alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili EIKE Lorenz e MERLINO Marco. Per ciò che concerne gli altri tre iniziali indagati, l’AVENI non risulta neppure rinviato a giudizio, il MANGANO stato assolto in primo grado, con conferma in appello, il FONTE è stato assolto dalla Corte di Appello.

Essendo pacifica la dinamica dell’incidente, nei vari gradi del giudizio erano state soprattutto affrontate le posizioni personali degli attuali ricorrenti, questioni procedurali, l’eventuale concorso della vittima, il diniego della concessione della sospensione condizionale della pena al PELLE.

La Corte di Appello non ha accolto i motivi di impugnazione proposti da PELLE Antonio, il primo dei quali riguardava appunto la circostanza che egli, all’epoca dell’evento, aveva cessato di ricoprire, anche di fatto, la carica di direttore dei lavori, per essere stato sostituito nell’incarico dal rappresentante del Genio Civile. La Corte territoriale ha, invece, ritenuto che, pur essendovi un precedente accordo di massima sul punto, nella riunione del 2.6.1998, di poco pia di un mese antecedente al sinistro, si convenne, con l’adesione dell’imputato, che il subentro avrebbe dovuto essere preceduto dalla contabilizzazione dei lavori eseguiti e dalla redazione della perizia di variante, ad opera del PELLE, che continuò a qualificarsi direttore dei lavori, svolgendo i relativi compiti. Pertanto, dovendosi avere riguardo alle funzioni di concreto esercitate piuttosto che alla qualifica formale rivestita, il giudice di appello ha ritenuto di disattendere il motivo di gravame, e così anche il successivo motivo di appello, con il quale era stata richiesta l’assoluzione quanto meno ai sensi dell’art. 530, 2° comma, c.p.p..

In ordine al terzo motivo con il quale si eccepiva la nullità dell’istruttoria dibattimentale per omesso esame dell’imputato, la Corte di merito ha ritenuto non esservi stata alcuna richiesta di tale esame.

Il giudice di appello ha poi disatteso la richiesta di riapertura dell’istruttoria dibattimentale con l’esame, ai sensi dell’art. 507 c.p.p., di AVENI Giovanni, essendo la situazione probatoria sufficientemente chiara, e non sussistendo i presupposti di cui all’art. 603 c.p.p..

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