Cass. civ. Sez. I, Sent., 16-03-2012, n. 4209 Concordato preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il Tribunale di Fermo, con decreto del 14.4.2010, ha revocato l’ammissione alla procedura di concordato preventivo della s.r.l.

Adriauto in liquidazione. Con sentenza del 30.6.2010 lo stesso tribunale ha dichiarato il fallimento della predetta società a seguito di istanza presentata dal Pubblico ministero. Con la sentenza impugnata (depositata il 23.10.2010) la Corte di appello di Ancona ha rigettato il reclamo proposto dalla s.r.l. Adriauto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

La reclamante lamentava – tra l’altro – che la dichiarazione di fallimento fosse avvenuta a seguito di richiesta del P.M. successiva ad una segnalazione dello stato di insolvenza da parte dello stesso tribunale e invocava la giurisprudenza in proposito di questa Corte (Sez. 1, n. 4632/2009).

Per quanto ancora interessa, la corte di merito ha disatteso il predetto motivo di reclamo osservando che i principi affermati da Cass., 4632/2009, (peraltro non condivisi dalla corte di merito), non sarebbero applicabili alla concreta fattispecie perchè il Pubblico ministero è informato della domanda di concordato preventivo ai sensi dell’art. 161 L.F. ai fini dell’intervento nella procedura di ammissione al concordato e dell’eventuale richiesta di fallimento, e a mente dell’art. 173 L.F..

1.1.- Contro la sentenza di appello la s.r.l. Adriauto ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo. La curatela intimata non ha svolto difese.

2.- Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 6 e 7 L. fall., anche in relazione all’art. 111 Cost. e deduce che anche nella specifica ipotesi di cui all’art. 173 L. fall., sarebbe applicabile il principio affermato da questa Corte con la sentenza n. 4632 del 2009. 3.- Il ricorso è infondato.

Invero, va premesso che la fattispecie decisa dalla S.C. con sentenza n. 4632 del 2009 è affatto diversa rispetto a quella oggetto del presente ricorso.

In quella vicenda processuale il giudice di primo grado, all’esito della desistenza dall’istanza di fallimento presentata dal creditore ricorrente, trasmise gli atti – in persona del magistrato delegato all’istruttoria – alla locale Procura della Repubblica, così intendendo svolgere l’attività di segnalazione di cui all’art. 7, n. 2, l. fall.; il pubblico ministero a sua volta promosse la dichiarazione di fallimento, avanti al medesimo tribunale, che pronunciò la sentenza di cui all’art. 16 l. fall..

La decisione venne impugnata dalla società debitrice fallita e la corte d’appello dichiarò la nullità della sentenza del tribunale, riscontrandovi violazione degli artt. 6 e 7 l. fall., per avere il P.M. esercitato la richiesta al di fuori dei casi di cui all’art. 7, n. 1, l. fall., e ricevuto la sollecitazione dallo stesso tribunale fallimentare, in contrasto con l’abrogazione della iniziativa d’ufficio disposta dal D.Lgs. n. 5 del 2006 che ha reso coerente il sistema con i principi del giusto processo ex art. 111 Cost..

Per contro – come ha esattamente evidenziato la corte di merito nella sentenza impugnata (sebbene abbia, poi, inutilmente esposto anche ragioni di dissenso dalla menzionata pronuncia del S.C.) – nella concreta fattispecie la richiesta di fallimento è stata avanzata dal pubblico ministero a seguito dell’avvenuta comunicazione del decreto del 20 aprile 14 aprile 2010, con il quale il tribunale di Fermo ha revocato la procedura di concordato preventivo nei confronti della società Adriauto s.r.l. ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 173.

Tale norma – come ha correttamente spiegato la corte di appello – prevede, nella ricorrenza delle situazioni previste dal comma 1, accertate dal commissario giudiziale, che il tribunale "apre d’ufficio il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero ed ai creditori" e stabilisce che "all’esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all’art. 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli artt. 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con contestuale sentenza, reclamabile ai sensi dell’art. 18".

Pertanto il pubblico ministero – il quale è informato della domanda di concordato preventivo ai sensi dell’art. 161 L.F. ai fini dell’intervento nella procedura di ammissione al concordato e dell’eventuale richiesta di fallimento – in forza dell’art. 173 L.F., è specificatamente informato della procedura di ufficio per la revoca all’ammissione della procedura di concordato preventivo, così come può avere contezza del giudizio di omologazione in virtù dell’iniziale comunicazione della domanda di concordato preventivo.

Talchè, in tutte le situazioni in questione, la mancanza di previsione di una possibile segnalazione da parte del giudice civile trova giustificazione nella circostanza che la stessa sarebbe inutile.

Con specifico riferimento alla ipotesi disciplinata dall’art. 173 della L.F., poi, la corte di merito ha esattamente ritenuto che la comunicazione operata dal tribunale non si riconduce alla previsione di cui all’art. 7, n. 2, L.F. ("quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal Giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile"), quanto piuttosto ad un adempimento insito nello stesso iter procedurale, essendo il pubblico ministero, che ha ricevuto comunicazione dell’apertura del procedimento di ufficio per la revoca dell’ammissione al concordato, naturale e legittimo destinatario della comunicazione dell’esito di quel procedimento.

Alla luce di tali condivisibili argomentazioni, dunque, correttamente la corte di appello ha confermato la sentenza dichiarativa di fallimento e ha disatteso l’eccezione di nullità sollevata dalla società reclamante. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Nulla va disposto in ordine alle spese per l’assenza di attività difensiva della curatela intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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