Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Nel 1998, il Fallimento della società Erredierre S.r.l. proponeva dinanzi al Tribunale di Perugia, azione di simulazione relativa ed in subordine di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n. 1 della LF e di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., nei confronti della società CO.IM. s.r.l., che, costituitasi in giudizio resisteva, chiedendo la condanna della curatela al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. Le domande della curatela si riferivano al contratto (definitivo) di compravendita immobiliare, perfezionato il 18 luglio 1996, tra la Erredierre e la CO.IM., avente ad oggetto un complesso immobiliare urbano ceduto dalla Erredierre per il prezzo di 850 milioni di lire, contratto al quale era intervenuto, quale procuratore speciale della venditrice Erredierre, l’amministratore unico dell’acquirente e di cui la curatela in principalità assumeva che dissimulasse un atto gratuito ed in subordine che implicasse sproporzione tra il prezzo pattuito ed il valore dei beni e comunque un prezzo inadeguato, con danno per i creditori dell’alienante, nella consapevolezza dei contraenti.
Con sentenza del 6.9.2004, l’adito Tribunale, anche in base all’esito della disposta CTU, respingeva tutte le domande delle parti, rilevando:
che la gratuità del trasferimento andava esclusa per aver prodotto la convenuta fotocopia di un assegno circolare di 100 milioni di lire, emesso in favore diretto della Erredierre; la circostanza che l’incasso non risultasse dai libri contabili della Erredierre non poteva pregiudicare la posizione della CO.IM. ed il giudizio non era stato proposto per reagire ad un inadempimento (parziale) all’obbligazione di pagamento del prezzo che la differenza tra il convenuto prezzo del bene (850 milioni) ed il suo valore di mercato (stimato dal c.t.u. in 1.134 milioni di lire) poteva dirsi giustificata dalla difficoltà a trovare acquirenti per l’importante compendio, comprendente terreni e fabbricati bisognevoli di interventi riparatori; essa quindi, derivando dal meccanismo della domanda e dell’offerta, non integrava il presupposto dell’azione revocatoria fallimentare esercitata. che non poteva accogliersi l’azione revocatoria ordinaria, poichè mancava la prova della consapevolezza, nell’acquirente, del pregiudizio arrecato ai creditori della Erredierre. Al momento della compravendita, infatti, la Erredierre non risultava protestata o soggetta ad azioni esecutive; inoltre l’amministratore della CO.IM., pur potendo stipulare il contratto subito dopo la conclusione del contratto preliminare (avvenuta nel settembre 1995), aveva atteso 10 mesi prima di procedere; infine la circostanza del rilascio all’amministratore della CO.IM. di procura speciale per rappresentare la Erredierre nella stipulazione, era strumento ordinario utilizzato dagli operatori immobiliari (come la CO.IM.) per evitare gli oneri fiscali dovuti ad un doppio trasferimento che doveva essere respinta per difetto dei presupposti, la domanda risarcitoria svolta dalla convenuta.
Con sentenza del 6.11-12.12.2008, la Corte di appello di Perugia respingeva sia l’appello principale proposto dal Fallimento, che l’appello incidentale formulato dalla società CO.IM..
La Corte territoriale premetteva:
– che con l’appello principale il fallimento aveva dedotto 1) che la produzione della fotocopia dell’assegno di 100 milioni di lire in favore della Erredierre era in realtà insignificante, posto che mancava prova sia dell’incasso dell’assegno, sia della sua consegna all’amministratore della venditrice; l’assenza del pagamento unita alla formazione della quietanza per l’intero prezzo (quietanza che il Tribunale aveva ritenuto inopponibile al fallimento) indicavano chiaramente la simulazione del contratto, in realtà a titolo gratuito 2) che la sproporzione – di oltre un quarto – tra il valore stimato di mercato ed il prezzo era, per consolidata giurisprudenza, sufficiente a determinare l’inefficacia del contratto ex art. 67 L.F.; il Tribunale aveva in particolare errato nel dare rilievo autonomo ai criterio della commerciabilità del compendio, – questo elemento essendo già valutato nella determinazione del prezzo di mercato – ed al modo di pagamento (per contanti), che non partecipava alla determinazione del valore di mercato. Il Tribunale aveva inoltre dato rilievo allo stato di degrado del compendio, pur essendosi questo determinato successivamente alla compravendita, come riferito dal c.t.u., il quale peraltro aveva sottovalutato il compendio 3) il rapporto fiduciario – protrattosi per anni – tra la Erredierre e l’amministratore della CO.IM. – testimoniato dalla procura a vendere il compendio – l’insistenza sui beni della Erredierre di ipoteche per valore superiore al capitale sociale, l’accumulo di perdite negli anni precedenti la dichiarazione di fallimento, e la qualità di operatore professionale nel campo immobiliare della CO.IM., costituivano quadro che impediva di ritenere che la CO.IM. ignorasse la situazione di decozione della Erredierre.
Tanto anche premesso riteneva:
– preliminarmente, che del documento attestante altra compravendita immobiliare tra la CO.IM. e la Erredierre, prodotto in appello dal fallimento, non poteva tenersi alcun conto, non essendo stata chiesta di esso ammissione, ma essendosi limitato l’appellante a produrlo, inserendolo nel proprio fascicolo all’atto della costituzione;
osservandosi comunque che dalla cessione di beni tra società immobiliari – quali la CO.IM. e la Erredierre – non poteva dedursi un’avvenuta spoliazione della società venditrice o la finalizzazione delle vendite alla eliminazione della garanzia dei creditori, il commercio di immobili essendo la loro normale attività nel merito che:
a) con preliminare del settembre 1995, la Erredierre e l’amministratore della CO.IM. in proprio avevano stipulato preliminare di compravendita del compendio, prevedendo che acquirente sarebbe stato l’amministratore della CO.IM. o persona da questi nominata, dando, inoltre, atto del pagamento di una quota del prezzo e fissando al 31.07.1996 il termine ultimo per il pagamento del residuo;
b) il 18.07.1996 era stato stipulato il contratto definitivo, a cui era intervenuta come acquirente la CO.IM.;
c) il 22 luglio, l’amministratore della Erredierre aveva ratificato espressamente l’operato dell’amministratore della Coim, intervenuto all’atto definitivo come rappresentante speciale della Erredierre, dando quietanza dell’avvenuto pagamento del prezzo;
d) pur inopponibili al fallimento le quietanze, gli elementi indicati portavano ad escludere che la compravendita dissimulasse un trasferimento gratuito, non essendo ravvisabile alcun interesse della Erredierre – o dei soggetti che dominavano la società- a spogliarsi dei propri beni in favore della Coim;
e) infatti non emergeva dagli atti – nè era stato dedotto dall’appellante – che vi fosse alcuna sovrapposizione o alcun collegamento tra le compagini sociali delle società;
f) il tempo trascorso tra la stipulazione del contratto preparatorio ed il definitivo (10 mesi), inoltre, ragionevolmente escludeva che la complessa operazione fosse preordinata ad un’intestazione fiduciaria del compendio finalizzata ad evitare che i beni fossero oggetto di azioni dei creditori;
g) dunque, la tesi di un trasferimento gratuito dall’una società all’altra, appariva priva di fondamento razionale;
h) quanto alle azioni revocatorie:
– provata era l’assenza di azioni esecutive o protesti al momento della stipulazione della compravendita;
– irrilevante la presenza di iscrizioni ipotecarie per valore superiore al capitale sociale della Erredierre – società immobiliare – poichè rilevante sarebbe stata solo la presenza di iscrizioni ipotecarie per valore superiore al patrimonio immobiliare, presenza che avrebbe denotato uno squilibrio tra patrimonio e debiti conoscibile da parte di una società immobiliare quale la COIM;
– sostanzialmente insignificante la perdita di 147 milioni portata nel bilancio 1995 – unico, tra quelli citati dall’appellante, conoscibile al momento della stipulazione del definitivo – ai fini della determinazione dello stato di insolvenza ed ancor più della sua conoscibilità da parte dei terzi;
– assente una commistione tra le compagini sociali o le persone fisiche che ricoprivano le cariche amministrative delle società, circostanze queste neppur adombrate dall’appellante;
– irrilevante la posizione di procuratore speciale della Erredierre ricoperta dall’amministratore della CO.IM., poichè tale posizione, giustificata dal preliminare del 1995, non denotava una commistione dell’amministratore CO.IM. nelle vicende societarie della Erredierre nè, quindi, una sua conoscenza di esse;
i) evidente che l’amministratore CO.IM., se avesse avuto conoscenza di una situazione di insolvenza della Erredierre avrebbe avuto interesse ad anticipare la conclusione del contratto definitivo che lui, ricoprendo anche la posizione di procuratore della Coim, poteva da solo, dal 1995, compiere;
– andava positivamente esclusa una conoscenza da parte della CO.IM. della situazione di insolvenza della Erredierre, situazione che sarebbe sfociata nel fallimento solo nell’ottobre 1997;
– esclusa tale consapevolezza, andava negata l’accoglibilità delle azioni revocatorie svolte ex art. 67, comma 1, n. 1, L.F e art. 2901 c.c..
– che doveva essere respinto il motivo dell’appello incidentale inerente alla disattesa domanda ex art. 96 c.p.c., il cui accoglimento presupponeva che la curatela avesse agito senza la normale prudenza e ciò non poteva dirsi in questo caso, in cui la COIM non era comunque riuscita a dar prova convincente del pagamento del prezzo del compendio, pur trattandosi di elevata somma, il cui effettivo trasferimento avrebbe dovuto lasciare tracce evidenti e facilmente documentabili.
Avverso questa sentenza il Fallimento di Erredierre S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi, nei confronti della CO.IM. s.r.l., che ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale subordinato all’accoglimento del ricorso principale ed affidato a quattro motivi, cui la curatela ha resistito. Le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
Preliminarmente, deve essere disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza; tale requisito, invece, non ricorre rispetto al diverso gravame di cui al ricorso RG n. 6522/00, pendente tra le stesse parti ma inerente ad altra sentenza, sicchè va disattesa l’istanza di riunione con esso formulata dal Fallimento di Erredierre S.r.l.. Priva di pregio è, inoltre, l’eccezione proposta dal medesimo Fallimento relativamente alle modalità di notificazione del controricorso contenente ricorso incidentale, giacchè l’inosservanza dell’art. 330 cod. proc. civ. sulla notificazione dell’impugnazione, derivante dal fatto che essa venga effettuata, anzichè al procuratore costituito presso il domicilio eletto, alla parte presso il procuratore domiciliatario, integra una nullità della notificazione medesima che resta sanata, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2, con conseguente ammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale, ove il ricorrente sia stato posto tempestivamente a conoscenza delle deduzioni dell’avversario e vi abbia, come nella specie, replicato.
A sostegno del ricorso principale il Fallimento denunzia:
1. "Violazione degli artt. 116, 167, 359 e 345 c.p.c. in ordine a fatti e comportamenti emersi nel giudizio di appello".
La Curatela sostiene che la Corte distrettuale, nonostante la tardività della produzione documentale in appello con cui aveva inteso provare l’altra e pressochè coeva vendita di diverso compendio, intervenuta tra le medesime parti ed assoggetta anch’essa a domanda revocatoria, avrebbe dovuto dare per pacifica tale ulteriore alienazione. Il motivo non ha pregio, dal momento che il Fallimento, che non ha impugnato la ritenuta inammissibilità della sua produzione documentale in appello, sostiene con affermazioni apodittiche e prive di autosufficienza, per cui inammissibilmente, che l’ulteriore vendita di altro compendio sarebbe stata circostanza incontroversa.
2. "Contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine a punto decisivo".
Conclusivamente deduce che "Il punto decisivo non logicamente esaminato è "la concomitante vendita di vari beni da parte della società fallita a favore dello stesso acquirente come sintomo di spoliazione patrimoniale della prima e di consapevolezza, da parte della seconda, circa il pregiudizio patrimoniale arrecato da tali atti alle ragioni dei creditori"".
Il motivo è assorbito dalla ritenuta inammissibilità del primo motivo del medesimo ricorso principale.
3. "Violazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 64 (LF) – erronea applicazione degli artt. 1416 e 1617 cod. civ.".
Censura l’affermazione secondo cui pur inopponibili al fallimento le quietanze, gli elementi indicati portavano ad escludere che la compravendita dissimulasse un trasferimento gratuito, non essendo ravvisabile alcun interesse della Erredierre – o dei soggetti che dominavano la società – a spogliarsi dei propri beni in favore della Coim Deduce 2 errori a) l’avere ritenuto che il difetto di controprestazione non fosse sufficiente a disegnare la gratuità del negozio b) l’avere considerato a fronte del difetto di prova del pagamento del corrispettivo, che la simulazione del contratto e di converso la dissimulazione implicassero la ricorrenza dell’interesse delle parti, il quale non interagiva con la causa del negozio e tutt’al più ne costituiva irrilevante motivo.
4. "Contraddittorietà della motivazione in ordine a punto decisivo".
Sostiene che l’affermazione secondo cui la COIM non era comunque riuscita a dar prova convincente del pagamento del prezzo del compendio, pur trattandosi di elevata somma, il cui effettivo trasferimento avrebbe dovuto lasciare tracce evidenti e facilmente documentabili si pone in contrasto logico con l’affermazione secondo cui andava esclusa la gratuità del trasferimento.
5. "Contraddittorietà e insufficienza della motivazione in ordine al altro punto decisivo" circa la mancata considerazione e la mancata correlazione teleologica di questi elementi: a) dimestichezza dei rapporti tra le parti contraenti, b) anomalia, rispetto al valore delle immobilizzazioni, dei crediti garantiti, c) le perdite di esercizio; la inadeguatezza del corrispettivo concordato e non versato.
Il quarto motivo del ricorso principale è fondato, emergendo evidente dal contenuto dell’impugnata sentenza il denunciato vizio motivazionale; all’accoglimento di questo motivo segue anche l’assorbimento del terzo e del quinto motivo del medesimo ricorso principale.
Con il ricorso incidentale subordinato la CO.IM. S.r.l. deduce:
1. "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e/o nullità della sentenza ( art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 in relazione agli artt. 1351, 1723 e 1470 c.c.) nonchè omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., comma, n. 5)", in relazione alla definitività del trasferimento immobiliare a suo parere già implicata dal contratto preliminare e derivante dalla concessa procura a vendere ad esso annessa, con conseguente intempestività della proposta revocatoria.
Il motivo non ha pregio, dal momento che il contratto preliminare di compravendita immobiliare, quand’anche contenga in favore del promissario acquirente la procura irrevocabile a vendere il bene a terzi, non ha di per sè immediato effetto traslativo (in tema cfr cass. n. 21927 del 2011; n. 12634 del 2011) e d’altra parte nè il ricorrente adduce nè altrimenti emergono circostanze concrete che nella specie consentano di derogare a tale principio.
2. "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e/o nullità della sentenza o del procedimento ( art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 in relazione agli artt. 345 e 112 c.p.c. e art. 64 L.F.) nonchè omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., comma, n. 5)".
Si duole che la Corte distrettuale abbia omesso di pronunciarsi sulla sua eccezione d’inammissibilità per novità della domanda ex art. 64 LF inerente in secondo grado alla dissimulata liberalità in luogo della dissimulata donazione, dedotta in primo grado. Il motivo non è fondato, giacchè i giudici di merito hanno legittimamente seppure implicitamente respinto l’eccezione, avuto anche riguardo alla domanda introdotta dalla curatela ed al profilo della gratuità che accomunava le prospettazioni.
3. "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione agli artt. 2727 e ss. e 2697 e ss. c.c., art. 116 c.p.c. e L. n. 267 del 1942, artt. 64 e 67) nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., comma, n. 5)", in riferimento all’asserito valore probatorio indiziario della quietanza di pagamento.
4. "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 96 c.p.c.) nonchè omessa e insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., comma, n. 5)", in riferimento al rigetto della domanda risarcitoria da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Il terzo ed il quarto motivo del ricorso incidentale restano assorbiti dall’esito del ricorso principale. Conclusivamente si deve respingere il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo motivo, accogliere il quarto motivo del ricorso principale, con assorbimento del terzo e del quinto motivo del medesimo ricorso nonchè del terzo e del quarto motivo del ricorso incidentale, respingere i primi due motivi del ricorso incidentale e cassare la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, respinge il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo motivo, accoglie il quarto motivo del ricorso principale, con assorbimento del terzo e del quinto motivo del medesimo ricorso nonchè del terzo e del quarto motivo del ricorso incidentale, respinge i primi due motivi del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.