T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 10-11-2011, n. 2079 Controversie in materia elettorale procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, nella qualità di candidato alla carica di consigliere comunale del Comune di Favara, in occasione delle consultazioni elettorali del 29 e 30 maggio 2011, ha impugnato il verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale elettorale per il turno di ballottaggio del 15 giugno 2011, nella parte in cui ha assegnato un seggio alla lista denominata "Favara Futura", in ragione del superamento della soglia di sbarramento del 5%, e ha per l’effetto proclamato eletto alla carica di consigliere comunale il sig. Grova Giuseppe, anziché il ricorrente medesimo.

Per resistere al ricorso, si è costituito il controinteressato, che ha, altresì, interposto ricorso incidentale, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e per la conferma della propria proclamazione alla carica di consigliere comunale.

In vista dell’udienza di discussione del ricorso, le parti hanno depositato memorie, insistendo sulle rispettive conclusioni.

Alla pubblica udienza del 27 ottobre 2011, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.

Il ricorso principale è inammissibile.

Il Collegio condivide il principio giurisprudenziale, in virtù del quale pur essendo nel giudizio elettorale attenuato il principio di specificità dei motivi di ricorso e l’onere della prova, si richiede pur sempre che l’atto introduttivo indichi, non in astratto ma con riferimento al caso concreto, il fondamento della pretesa, descrivendo con sufficiente precisione le ragioni, in fatto e in diritto, poste a base delle conclusioni, non potendo il giudice sostituirsi al ricorrente nell’integrazione della domanda, né potendo avere ingresso in sede giurisdizionale azioni tese al mero riesame delle operazioni svolte, ovvero meramente esplorative.

Le censure articolate in impugnativa, per la loro impostazione prettamente assertiva, non superano il vaglio di specificità, pur attenuato, nei giudizi elettorali.

A ben vedere, infatti, il primo motivo del ricorso principale, con cui il ricorrente lamenta violazione del principio del favor voti perché sarebbero state illegittimamente annullate 43 schede contenenti un crocesegno sul nome prestampato del candidato Sindaco C. V. e l’apposizione di una scritta di pugno con la indicazione del nome "C. V.", che, a detta del ricorrente, integrerebbe espressione di preferenza per l’omonimo candidato al consiglio comunale (peraltro erroneamente designato come "odierno ricorrente"), nonchè di 28 schede recanti un crocesegno sul nome prestampato del candidato Sindaco A.V. e l’apposizione di una scritta di pugno con la indicazione del nome "A.V.", che, a detta del ricorrente, integrerebbe espressione di preferenza per l’omonimo candidato al consiglio comunale, si risolve in una differente lettura delle modalità di espressione del voto rispetto a quella compiuta dagli organi elettorali (vds. pag 3 del ricorso), di per sé non conducente all’illustrazione del fondamento giuridico della pretesa.

Il principio dello iura novit curia non può valere, infatti, a supplire alla mancata indicazione, ad opera della parte, del titolo giuridico e della causa su cui la pretesa si fonda.

Analogamente è a dirsi per il secondo motivo, avuto riguardo alla circostanza, risultante dalle medesime deduzioni impugnatorie, che le schede di cui si tratta non sono state annullate, ma assegnate al solo candidato alla carica di Sindaco, di talchè, non essendo stato lamentato il mancato conteggio, nel numero totale dei voti validi ai fini del calcolo della soglia di sbarramento, dei voti assegnati al solo Sindaco, il ricorrente non ha interesse a dedurla. Ciò tanto più ove si consideri la non attinenza dell’argomento addotto quale titolo della pretesa, a pag. 8 dell’impugnativa, indicato nella conclusione che "non può revocarsi in dubbio che le schede sopra descritte contenessero una corretta espressione di voto in favore del candidato al consiglio comunale odierno ricorrente", conclusione altresì contraddittoria con la precedente asserzione che il cognome indicato nelle schede di che trattasi non fosse quello dell’odierno ricorrente D.N.S., bensì quello di V..

Emerge, infine, ictu oculi l’inammissibilità per genericità della terza doglianza, con cui si lamenta l’asseritamente erroneo annullamento di "29 schede recanti la preferenza per un candidato al consiglio comunale ed un crocesegno su simbolo di lista diverso da quello di appartenenza del candidato al consiglio comunale votato".

A ben vedere, dalle deduzioni impugnatorie non è dato individuare né i nominativi dei candidati le cui preferenze sarebbero state espresse con le modalità descritte, né le liste i cui simboli sarebbero stati in tal modo contrassegnati.

Per le considerazioni fin qui esposte, il ricorso principale dev’essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnativa principale, consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso incidentale condizionato, ai sensi dell’art. 334, secondo comma, c.p.c., come richiamato dall’art. 39, primo comma, del codice del processo amministrativo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Condanna il ricorrente principale alla rifusione delle spese processuali alla parte costituita, liquidate in euro millecinquecento/00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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