T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 10-11-2011, n. 2072 Controversie in materia elettorale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, nella qualità di candidato alla carica di consigliere comunale del Comune di Favara, in occasione delle consultazioni elettorali del 29 e 30 maggio 2011, ha impugnato il verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale elettorale per il turno di ballottaggio del 15 giugno 2011, nella parte in cui gli ha assegnato 222 voti in luogo dei 300 voti asseritamente spettanti e ha, per l’effetto, proclamato eletto alla carica di consigliere comunale il sig. Alaimo Antonio, anziché il ricorrente medesimo.

Per resistere al ricorso, si è costituito il controinteressato, che ne ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità, domandandone in subordine il rigetto, con conseguente conferma della propria proclamazione alla carica di consigliere comunale.

Alla pubblica udienza del 27 ottobre 2011, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.

Il ricorso è inammissibile.

Il Collegio condivide il principio giurisprudenziale, in virtù del quale pur essendo nel giudizio elettorale attenuato il principio di specificità dei motivi di ricorso e l’onere della prova, si richiede pur sempre che l’atto introduttivo indichi, non in astratto ma con riferimento al caso concreto, il fondamento della pretesa, descrivendo con sufficiente precisione le ragioni, in fatto e in diritto, poste a base delle conclusioni, non potendo il giudice sostituirsi al ricorrente nell’integrazione della domanda, né potendo avere ingresso in sede giurisdizionale azioni tese al mero riesame delle operazioni svolte, ovvero meramente esplorative.

Le censure articolate in impugnativa, per la loro impostazione prettamente assertiva, non superano il vaglio di specificità, pur attenuato, nei giudizi elettorali.

A ben vedere, infatti, il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione del principio del favor voti perché sarebbero state illegittimamente annullate 43 schede contenenti un crocesegno sul nome prestampato del candidato Sindaco C.V. e l’apposizione di una scritta di pugno con l’indicazione del nome "C.V.", che, a detta del ricorrente, integrerebbe espressione di preferenza per se medesimo, si risolve in una differente lettura delle modalità di espressione del voto rispetto a quella compiuta dagli organi elettorali (vds. pag 3 del ricorso), di per sé non conducente all’illustrazione del fondamento giuridico della pretesa.

Il principio dello iura novit curia non può valere, infatti, a supplire alla mancata indicazione, ad opera della parte, del titolo giuridico e della causa su cui la pretesa si fonda

Analogamente è a dirsi per il secondo motivo, con cui il ricorrente si duole che non gli siano stati attribuiti 20 voti di preferenza relativi ad altrettante schede recanti la scritta "V." accanto alla lista FLI, in quanto in altra lista risultava candidato altro soggetto portante il medesimo cognome.

Infatti, a fronte della mera asserzione che i voti espressi in tali schede siano stati assegnati al candidato sindaco, non viene specificato se dette schede contenessero o meno l’espressione di voto per il predetto candidato sindaco, circostanza necessaria al fine di individuare le schede nelle quali il dedotto vizio si sarebbe verificato.

Emerge, infine, ictu oculi l’inammissibilità per genericità della terza doglianza, con cui si lamenta l’asserito annullamento di 15 voti in favore del ricorrente, contenute in schede recanti un crocesegno sul simbolo della lista FLI ed espressione di preferenza per il ricorrente medesimo mediante l’indicazione del solo cognome, riportato con grafia incerta verosimilmente attribuibile a mano malferma.

Al riguardo, è sufficiente rilevare che non viene in alcun modo precisato se siano state annullate le relative schede o soltanto i voti di preferenza e che comunque non vengono segnalati segni grafici idonei ad individuare le schede contestate.

Conclusivamente, con riferimento a tutti i motivi di ricorso, non può ulteriormente non rilevarsi che gli asseriti vizi, dedotti in via generica come avanti evidenziato, sono afferenti a schede votate in 17 sezioni su un totale di 35, e riguardanti la mancata attribuzione al ricorrente di complessivi 78 voti, per cui il ricorso appare meramente esplorativo, cioè sostanzialmente diretto a provocare la revisione in sede processuale delle schede elettorali nella quasi metà delle sezioni elettorali, azione non consentita in mancanza di seri e concreti principi di prova.

Per le considerazioni fin qui esposte, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali alla parte costituita, liquidate in euro millecinquecento/00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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