Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-06-2011) 11-10-2011, n. 36580

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del 15 dicembre 2009, la Corte d’appello di Napoli ha confermato, quanto all’accertata responsabilità penale dell’imputata, la sentenza del Tribunale di Napoli dell’11 marzo 2008 – con cui questa era stata condannata per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c), e al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, per avere realizzato una tettoia in lamiera con pilastri in ferro di mq 48 circa senza i necessari titoli abilitativi, e in presenza di vincolo paesaggistico – rideterminando la pena in diminuzione.

2. – Avverso tale provvedimento, l’imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo: a) l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perchè la Corte d’appello non avrebbe rinviato l’udienza in presenza di un giustificato impedimento del difensore a comparire; b) la carenza e illogicità della motivazione sul punto se la tettoia in questione fosse una nuova costruzione o fosse, in realtà, preesistente, non avendo la Corte valutato la documentazione fotografica in atti.

Motivi della decisione

4. – Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

3,1.- Il primo motivo, relativo al fatto che la Corte d’appello non avrebbe rinviato l’udienza in presenza di un giustificato impedimento del difensore a comparire, è infondato.

La sentenza censurata contiene, infatti, un’ampia e circostanziata motivazione in punto di fatto – insindacabile in questa sede – circa il rigetto dell’istanza di rinvio presentata dal difensore dell’imputato, laddove precisa che l’istanza stessa non si può definire tempestiva, perchè relativa ad un concomitante impegno professionale presso il tribunale di Mantova e presentata solo quattro giorni prima dell’udienza, senza alcuna esposizione delle ragioni della mancata designazione di un sostituto o della preminenza dell’impegno presso la diversa sede giudiziaria.

3.2. – Il motivo sub b), con cui si denuncia la carenza e illogicità della motivazione sul punto se la tettoia in questione fosse una nuova costruzione o fosse preesistente, è manifestamente infondato, perchè generico.

La difesa si limita, infatti, ad un richiamo alla documentazione prodotta, senza specificare di che documentazione si tratti e senza spiegare in che modo tale documentazione avrebbe potuto chiarire la questione se si trattasse di nuova costruzione o mera manutenzione.

4. – Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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