Cons. Stato Sez. V, Sent., 11-11-2011, n. 5974 Concessione per nuove costruzioni contributi Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

L’I. SPA è proprietaria nel Comune di Settimo Milanese di aree site in zona classificata dal PGR come "D – industriale", ove esiste un insediamento produttivo.

Con istanza del 13.06.1990 l’Italtel ha chiesto al Comune il rilascio di una concessione edilizia per la ristrutturazione dell’ala Ovest di un fabbricato da destinare ad attività di produzione elettronica e di ricerca.

Con avviso del 18.01.1991, il Sindaco ha comunicato l’avvenuta emanazione della concessione edilizia, subordinandone il rilascio per la porzione destinata ad uffici – pari a 744,61 mq – al versamento di contributi commisurati al costo di costruzione ed agli oneri di urbanizzazione dovuti per le attività direzionali. La società ha versato i contributi richiesti con riserva di ripetizione.

Avverso l’avviso di determinazione dei contributi, nella parte in cui ha applicato ai locali destinati ad uffici gli oneri previsti per le attività direzionali e calcolato gli stessi sulla superficie virtuale, nonché nei confronti degli atti ritenuti presupposti, l’Italtel ha proposto ricorso al TAR Lombardia.

Il giudice adito, con sentenza n. 158/1999, ha accolto in parte il ricorso, dichiarando l’obbligo del Comune di ricalcolare il contributo di concessione e di restituire alla ricorrente quanto versato in eccedenza in relazione ai locali destinati ad uffici.

Avverso la predetta sentenza il Comune di Settimo Milanese ha interposto l’odierno appello, chiedendone la riforma nella parte in cui ha accolto la pretesa restitutoria avanzata dalla I..

Si è costituita in giudizio l’Italtel intimata.

Alla pubblica udienza del 12 aprile 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

2. Osserva il Collegio, come la questione sottoposta al suo esame sia stata già affrontata e risolta dalla Sezione con la decisione n. 4827/2001, da cui non v’è ragione di discostarsi, resa tra le stesse parti in relazione alla zona EST del medesimo fabbricato, ristrutturato con analogo intervento.

3. Dal punto di vista della determinazione degli oneri di urbanizzazione, infatti, ciò che rileva non è l’ immobile in sè considerato, ma la tipologia economica dell’attività che in esso viene svolta.

È la tipologia economica dell’attività svolta che consente di spiegare la qualità dello scambio di utilità e vantaggi che si realizza tra la collettività locale, di cui è espressione politico – amministrativa il Comune, e il concessionario che realizza la ristrutturazione edilizia dell’immobile, al cui interno si svolgerà una determinata attività economica.

Per determinare i parametri da applicare è logico cercare di analizzare quale è la caratterizzazione complessiva e prevalente dell’attività economica che viene condotta nell’immobile. Ed è del tutto normale nell’assetto organizzativo di attività di produzione industriale che nei complessi immobiliari con tale vocazione siano inseriti uffici, con compiti di direzione, progettazione, controllo contabile e finanziario, ecc., che svolgono funzioni chiaramente strumentali e funzionali rispetto alla produzione del bene industriale destinato poi alla fase di commercializzazione.

4. Il giudice di primo grado ha dunque correttamente cercato di verificare, su basi analitiche certe, quale fosse in concreto la tipologia dell’attività economica svolta nell’immobile in questione.

La relazione tecnica redatta dal progettista, ha fornito sufficienti elementi per far ritenere che nella porzione immobiliare in questione si svolge in via prevalente un’attività direttamente e strumentalmente collegata al ciclo produttivo, trattandosi di spazi destinati ad "uffici dei responsabili di tale attività…. strettamente connessi con l’attività di ricerca ed integrati all’interno del complesso produttivo".

5. Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese del grado seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe, lo respinge.

Condanna l’amministrazione comunale al pagamento in favore della I. delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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