Cons. Stato Sez. V, Sent., 11-11-2011, n. 5972

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame il Consorzio Servizi Imprese Riunite – C. s.r.l. ha chiesto la revocazione della decisione in epigrafe indicata, di reiezione dell’appello proposto da detta società per la riforma della sentenza del T.A.R. Sardegna con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla De Vizia Transfer s.p.a. contro il provvedimento di aggiudicazione al citato Consorzio della gara per l’affidamento dei servizi di igiene urbana del Comune di Arzachena.

A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi: Sopravvenienza di un documento decisivo, che non era stato possibile produrre in precedenza per fatti della parte contraria, o per forza maggiore, ai sensi dell’art. 81, n. 3, del r.d. n. 642/1907 e dell’art. 395, n. 3, del c.p.c.. Errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. ed erroneità ed illogicità della decisione revocanda.

L’affermazione che l’ing. Cappai non era professore universitario, come previsto dalla norma, ma solo ricercatore confermato, sarebbe stato frutto di errata percezione della realtà perché desunta da una dichiarazione resa dal suddetto e non dalla vigente normativa (in base alla quale è da considerare professore aggregato, parificato al professore universitario di ruolo).

Con memoria depositata il 20.11.2010 si è costituita in giudizio la De Vizia Transfer s.p.a., che ha dichiarato di rinunciare agli effetti della decisione del Consiglio di Stato della quale è stata chiesta la revocazione, nonché a quelli della sentenza di primo grado del T.A.R. Sardegna n. 1297/2008, oltre che al relativo ricorso di primo grado r.g. n. 167/2007, chiedendo che sia dichiarata la improcedibilità del ricorso per revocazione

Alla pubblica udienza del 29.3.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.

Osserva in proposito la Sezione che nel giudizio di revocazione la fase rescindente ha per oggetto l’accertamento del denunciato vizio della sentenza impugnata e non l’esistenza o il contenuto del rapporto giuridico in ordine al quale la sentenza impugnata per revocazione si è pronunciata, mentre solo l’eventuale fase rescissoria viene a rinnovare il giudizio su tali punti.

Nella specie la domanda rescindente risulta infondata, in quanto da un lato la produzione di nuovi documenti in questa fase non può considerarsi giustificata da forza maggiore o da fatto dell’avversario (art.395 c.p.c., n.3), trattandosi di atti che il ricorrente ben avrebbe potuto acquisire dalla Amministrazione, come avvenuto dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, e, al contrario, la loro mancata esibizione deve ritenersi essere stata determinata da colpa o negligenza della parte che intende avvalersi dell’atto (Consiglio Stato, sez. VI, 21 ottobre 1996, n. 1387)

Dall’altro lato l’assunto secondo cui l’ing. Giovanna Cappai non poteva considerarsi professore universitario ma solo ricercatore confermato corrisponde ad una valutazione in diritto, come tale estranea a errori di fatto (art.395 c.p.c. n.4).

L’errore di fatto che può dar luogo alla revocazione della sentenza consiste invero in una falsa percezione da parte del Giudice della realtà risultante dagli atti di causa, mentre esorbita dall’ambito della revocazione, configurandosi come errore di diritto, quello che attiene alla attività valutativa del Giudice e che si estrinseca nell’asserita erronea applicazione di norme sostanziali e procedurali (Consiglio Stato, sez. V, 18 settembre 2008, n. 4465).

Quanto alla rinuncia al ricorso in primo grado, agli effetti della sentenza in appello e a quelli della sentenza di primo grado del T.A.R. Sardegna, della società Di Vizia Transfer essa potrebbe ammettersi solo ove l’odierno ricorso in revocazione fosse risultato fondato nella fase rescindente, avendo la rinuncia eventuale incidenza solo nella fase rescissoria

Il ricorso per revocazione deve essere conclusivamente dichiarato inammissibile.

La peculiarità e la novità del caso denotano la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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