Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-06-2011) 11-10-2011, n. 36590 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. in data 21 settembre 2010, il Tribunale di Sciacca ha applicato a S.S. la pena di sei giorni di reclusione (sostituita da Euro 228,00 di multa) in aumento alla pena inflitta al medesimo con il decreto penale di condanna emesso dal GIP dello stesso Tribunale il 26 settembre 2007 e divenuto esecutivo il 26 ottobre 2007, per omesso versamento all’INPS di ritenute previdenziali.

2. – Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Palermo, deducendo violazione di legge, per essere stata applicata una pena in misura inferiore al minimo legale.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Palermo è fondato. Infatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte (ex plurimis, Sez. 2, 27 gennaio 2010, n. 5973; Sez. 5, 25 ottobre 2005, n. 46790; Sez. 6, 3 dicembre 2003, n. 4917/2004), il limite minimo di quindici giorni, previsto per la reclusione dall’art. 23 c.p., comma 1, è assoluto e perciò irriducibile, sia ai fini della pena da infliggersi in concreto sia ai fini dei calcoli intermedi; nè il predetto limite può essere superato, in caso di pena patteggiata, per effetto dell’applicazione della diminuente di cui all’art. 444 c.p.p. Tale illegale statuizione non può, tuttavia, essere rettificata dalla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 619 c.p.p., in quanto il negozio processuale si è formato con riguardo ad una specifica quantificazione della sanzione e non può presumersi un analogo consenso delle parti in ordine ad una sanzione di diversa entità. 4. – Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Sciacca per l’ulteriore corso (compreso, eventualmente, un nuovo e legittimo patteggiamento, ex art. 444 c.p.p.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sciacca per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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