Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-06-2011) 11-10-2011, n. 36588

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza del 25 agosto 2010, il GIP del Tribunale di Napoli ha convalidato il provvedimento del Questore di Napoli del 21 maggio 2010, con cui, a carico del soggetto in epigrafe, si è disposta la misura dell’obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria in corrispondenza con le partite di calcio del Napoli e della Nazionale italiana, in relazione alla vendita abusiva di biglietti nelle vicinanze dello stadio.

2. Avverso tale provvedimento, il prevenuto, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, rilevandone l’assoluta carenza di motivazione, anche con riferimento al mancato esame della memoria difensiva tempestivamente presentata.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il provvedimento impugnato non contiene, infatti, alcuna motivazione circa l’attualità della pericolosità, la necessità e l’urgenza del provvedere, l’adeguatezza al caso concreto della durata e delle modalità di esecuzione della misura di prevenzione adottata.

Nè può trovare applicazione, nel caso in esame, il principio, enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è legittima anche la motivazione della convalida per relationem, attraverso il richiamo all’atto del questore e alla richiesta del pubblico ministero (Sez. 1, 18 marzo 2003, n. 12719; Sez. 1, 18 luglio 2003, n. 30306; Sez. 1, 20 gennaio 2004, n. 1338; Sez. 6, 12 marzo 2004, n. 12110; Sez. 3, 17 dicembre 2008, n. 3437/2009; Sez. 4, 18 dicembre 2008, n. 3830/2009).

Anche una tale motivazione è, infatti, del tutto mancante nell’ordinanza impugnata.

A ciò deve, in ogni caso, aggiungersi che nemmeno il provvedimento del questore e la richiesta di convalida del pubblico ministero contengono un’adeguata motivazione circa la sussistenza di presupposti per l’applicazione della misura. Tali atti si limitano, infatti, a generici richiami normativi e giurisprudenziali e non contengono alcuna motivazione in punto di fatto, se non la sommaria descrizione della condotta tenuta dal prevenuto, consistente nell’abusiva vendita di biglietti per l’incontro di calcio Napoli- Cagliari nelle vicinanze dello stadio. Deve inoltre rilevarsi che, dalla lettura del provvedimento impugnato, non risulta che il giudice abbia preso in considerazione i rilievi contenuti nella memoria difensiva del prevenuto.

4. – Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza di convalida, con rinvio al Tribunale di Napoli, perchè proceda a un nuovo esame alla luce dei principi in tema di motivazione sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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