Cons. Stato Sez. V, Sent., 11-11-2011, n. 5960

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per l’emissione di sentenza succintamente motivata;

Ritenuto che merita conferma la sentenza di primo grado dichiarativa dell’irricevibilità del ricorso originario in quanto consta in atti prova della piena conoscenza, da parte dell’appellante, già in data 26/9/2001, del provvedimento impugnato, con conseguente tardività del ricorso consegnato per la notifica in data 7/1/2002;

Reputato, infatti, che merita adesione l’orientamento giurisprudenziale che reputa sufficiente, ai fini del decorso del termine d" impugnazione, la conoscenza della portata dispositiva dell’ atto, nella specie attestata dall’istanza di accesso corredata dagli estremi dell’atto autorizzatorio successivamente gravato;

Reputato che le spese debbono seguire la regola della soccombenza per essere liquidate nella misura in dispositivo specificata;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento, in favore della Provincia di Frosinone, delle spese relative al presente grado di giudizio, che liquida nella misura di euro 2.000/200 (duemila//00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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