Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-06-2011) 11-10-2011, n. 36632 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di P.H. ricorre avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Catania il 4 aprile 2011 ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata dal medesimo avverso l’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del predetto il 9 ottobre 2007 dal g.i.p. del locale Tribunale in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Con il ricorso il difensore ha dedotto: 1) violazione della legge penale e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 311 e 568 cod. proc. pen.; 2) violazione degli artt. 273 e 192 cod. proc. pen.; 3) manifesta illogicità della motivazione in riferimento all’art. 274 cod. proc. pen.. In particolare rappresenta che quel giudice avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile l’istanza di riesame perchè asseritamente concernente un’ordinanza di custodia in carcere datata 9 ottobre 2007 già a suo tempo impugnata, mentre in realtà – assume – dopo la conferma da parte del Tribunale, la Cassazione – officiata con ricorso – aveva dichiarato non luogo a provvedere per carenza d’interesse.

Con il secondo motivo asserisce che gli unici elementi posti a base del provvedimento restrittivo della libertà erano costituiti da conversazioni intervenute tra "altri soggetti". Aggiunge che in alcune intercettazioni il ricorrente chiedeva di acquistare cocaina (in modiche quantità) ed alcune volte di volerla comprare per un altro individuo. Aggiunge che, essendo padre di famiglia, voleva apparire come "uomo col vizietto saltuario" piuttosto che tossicodipendente. Mancherebbe, inoltre, qualsiasi elemento di riscontro. Non sarebbe credibile, poi, che P. non pesasse lo stupefacente che gli veniva consegnato (conversazione tra D. e B.), se fosse un professionista del traffico. Infine, in ordine alle esigenze cautelari rileva di essere incensurato con precedenti lontani nel tempo e di non essere in grado d’inquinare le prove, essendo il processo di merito già fissato per la data odierna.

Il ricorso è inammissibile perchè del tutto privo di specificità ed in parte svolto con considerazioni di fatto non deducibili in questa sede.

E’ costante insegnamento di questa Corte di legittimità il principio secondo cui:

"E’ inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non provveda alla loro integrale allegazione così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze, (conf. Cass. sez. 5, sentenza n. 11910 del 22/01/2010 rv. 246552).

Nella specie sul primo motivo va evidenziato che il Tribunale non esamina il documento menzionato dal ricorrente che, come emerge dal ricorso, non ha allegato l’atto menzionato.

Si osserva, poi, per mera completezza espositiva – poichè la ritenuta inammissibilità del riesame impedisce l’introduzione e l’esame delle altre deduzioni – che è parimenti generico ed anche contraddittorio il secondo motivo con cui da un lato si citano "conversazioni" e non si precisano date, soggetti coinvolti e loro puntuale contenuto e dall’altro si ricorda che il P. in alcune occasioni avrebbe proposto l’acquisto di stupefacente, in tal modo confermando la correttezza dell’accusa.

Non consentiti in Cassazione sono i rilievi attinenti le esigenze cautelari, perchè svolte con considerazioni di merito, a prescindere della già rilevata inammissibilità.

Consegue di diritto la condanna al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di Euro trecento in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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