Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-03-2012, n. 4314 Divorzio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Palermo ha dichiarato la separazione dei coniugi Ar.Si. e A.S. con addebito della separazione a carico dell’ A. e obbligo di versare l’assegno mensile di 2.000 Euro garantito, per 720.000 Euro, da iscrizione ipotecaria su due immobili di sua proprietà.

Ha proposto appello l’ A. contestando le ragioni poste a base della pronuncia di addebito, lamentando la misura dell’assegno di mantenimento e deducendo l’assenza dei presupposti per l’iscrizione dell’ipoteca quanto meno in relazione a uno dei due immobili già adibito a destinazione non abitativa (ex cinema (OMISSIS)) essendo l’altro immobile di valore sufficiente a garantire la somma iscritta.

La Corte di appello di Palermo ha respinto l’appello.

Ricorre per cassazione l’ A. affidandosi a due motivi di ricorso e depositando memoria difensiva. Si difende con controricorso Ar.Si..

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Il ricorrente ritiene immotivato il ritenuto pericolo che egli si sottragga al pagamento dell’assegno di mantenimento e a tal fine ha specificamente contestato che le vendite dei suoi immobili potessero costituire un indice della sua volontà di sottrarre le garanzie esistenti.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 2809 e 2838 c.c..

Il ricorrente ritiene ingiustificata la sottoposizione a garanzia ipotecaria di due immobili di valore sufficiente a garantire il pagamento "vita natural durante" dell’assegno di mantenimento.

Il ricorso è inammissibile in quanto volto, in entrambi i motivi, a ottenere una riedizione del giudizio di merito. Sotto il profilo del dedotto difetto di motivazione, il ricorso è formulato con censure generiche o ininfluenti che sostanzialmente sono dirette a richiedere una diversa valutazione dei fatti piuttosto che a un controllo della completezza e congruità della motivazione resa dalla Corte di appello. Quanto alla pretesa violazione di legge la censura appare formulata senza una chiara individuazione delle ragioni per cui si ritengono violate le citate norme del codice civile mentre appare chiaramente illustrata la richiesta di riesaminare l’aspetto squisitamente fattuale costituito dalla congruità dei beni sottoposti al vincolo ipotecario.

Quanto al primo motivo si rileva più in particolare come la motivazione della Corte di appello palermitana sia basata sul rilievo della vendita di diversi immobili con conseguente riduzione della garanzia patrimoniale generica costituita unicamente dal patrimonio immobiliare dell’ A., della mancanza di prove in merito alle ragioni che hanno determinato tali vendite, della esistenza di un pregresso inadempimento all’obbligo di corrispondere l’assegno, della inutilizzazione, sotto il profilo della produzione di un reddito dell’immobile di Piazza (OMISSIS) già adibito a cinema. A fronte di tali indicazioni motivazionali della Corte di appello, che integrano di per sè una motivazione esauriente e logica sul punto dell’esistenza di un pericolo di perdita delle garanzie in danno della Ar., il ricorrente avrebbe dovuto evidenziare circostanze che potessero inficiare la esaustività o la congruità della motivazione mentre ha dedotto di aver dovuto effettuare una serie di spese di non ingente entità che non possono giustificare una sequela di cospicue vendite immobiliari se non con l’intento di sottrarre la garanzia patrimoniale alla ex moglie o con una situazione di illiquidità che non consentirebbe al ricorrente di provvedere alla manutenzione dei suoi beni con i redditi che questi gli procurano.

Per altro verso la mancata locazione del locale già adibito a cinema non dimostra di certo che la crisi delle sale cinematografiche non consenta l’utilizzazione ad altri fini delle stesse. Si tratta quindi di argomenti generici e non rilevanti al fine di mettere in discussione la motivazione della Corte di appello.

Quanto al secondo motivo si ribadisce come il ricorrente non abbia affatto chiarito quali siano le ragioni per cui ritiene violate le disposizioni di cui agli artt. 2809 e 2838 cod. civ., dato che l’ipoteca è stata iscritta per una somma determinata in denaro pari a 720.000 Euro, come indica lo stesso ricorrente. La identificazione di una garanzia immobiliare sufficiente rispetto alla somma per la quale l’ipoteca viene iscritta costituisce l’oggetto di una valutazione di merito che resta incensurabile in questa sede. Tale valutazione circa la congruità dell’ipoteca, inoltre, va riportata al momento cui si riferisce la pronuncia del giudice che l’ha autorizzata. Il debitore potrà richiedere e ottenere una riduzione dell’estensione dell’ipoteca con successivo ricorso qualora riesca a dimostrare che in seguito ai pagamenti già effettuati il credito residuo possa trovare una adeguata garanzia in un compendio immobiliare più limitato.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 10.200 di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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