Cons. Stato Sez. V, Sent., 11-11-2011, n. 5957 Amministratori comunali e provinciali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso di primo grado è stata impugnata la delibera della G.R. n. 126 del 18/1/10, che ha escluso i comuni ricorrenti dal finanziamento per la realizzazione di progetti integrati (FAS) per il miglioramento dell’ambito territoriale, in quanto ritenuti privi delle caratteristiche di "agglomerato urbano contiguo", come stabilito dal bando.

Il Tar ha annullato la graduatoria in accoglimento dell’eccezione di incompetenza, sostenuta dai ricorrenti nel ricorso di primo grado, atteso che il provvedimento con cui era stato concesso il finanziamento (in esecuzione di specifiche determinazioni assunte dalla Commissione di valutazione), doveva considerarsi di carattere gestionale e, pertanto, non avrebbe potuto essere emanato dalla Giunta regionale, a cui spettano solo le attività di indirizzo e di programmazione riservati agli organi politici.

Successivamente, è stato emanato il decreto n. 149 del 30 aprile 20010, con il quale il Dirigente del settore programmi ha dato esecuzione a tale decisione.

La regione, tuttavia, ha ritenuto di appellare la sentenza del Tar con i seguenti motivi:

inammissibilità del ricorso, per mancata notifica dello stesso ad alcuni partecipanti alla procedura, collocati in posizione utile;

violazione dell’art. 21 octies della L. n. 241/90, in quanto l’atto, per la sua natura vincolata, non avrebbe potuto esser diverso da quello emanato;

Si sostiene anche l’avvenuta convalida del provvedimento, operata dal funzionario responsabile, ammissibile anche se operata in corso di causa, ai sensi dell’art.6 della L. n.249/68 e dell’art. 21 della L. n. 241/90.

Si afferma, infine, la competenza della G.R. ad emanare l’atto in esame, con conseguente legittimità del provvedimento di esclusione dei comuni ricorrenti dalla graduatoria.

Si sono costituiti, ad opponendum ed ad adiuvandum i comuni indicati in epigrafe.

Motivi della decisione

L’appello è infondato.

Va respinta l’eccezione di difetto di contraddittorio sostenuta dalla Regione, considerato che il gravame risulta notificato ai comuni posti utilmente in graduatoria e che non risulta specificamente individuati i comuni di cui si assume l’interesse.

Va respinto il motivo con cui si sostiene la violazione dell’art. 21 octies dela L. n. 241/90 perchè l’atto impugnato ha un contenuto che implica valutazioni discrezionali e, pertanto, allo stesso non risulta applicabile la citata normativa.

E’ infondato anche il motivo con cui si sostiene la competenza della G.R. ad emanare l’atto.

Il principio di separazione funzionale costituisce uno dei cardini della riforma dell’amministrazione locale, che ha trovato un giusto riconoscimento del T.U. degli Enti locali n. 267/00 e che costituisce applicazione del principio di imparzialità, realizzando il superamento del principio gerarchico nei rapporti tra organi politici e dirigenza, nel senso che le due funzioni, pur necessariamente connesse, devono restare indipendenti ed autonome l’una rispetto all’altra.

Alla luce di tali principi, deve ritenersi che, nel caso di specie, l’attività di indirizzo, e quindi la competenza della Giunta regionale, si esaurisce al momento dell’approvazione del bando di concorso, spettando la successiva approvazione della graduatoria e la concreta assegnazione dei fondi PARFAS all’organo dirigenziale, al quale non può essere sottratta l’emanazione di provvedimenti amministrativi come quelli in esame, che riguardano i soggetti nei cui confronti il finanziamento viene ammesso.

Con l’appello, si sostiene infine che, nel caso in esame, si sarebbe dato luogo alla convalida del provvedimento da parte della dirigenza amministrativa della regione Liguria, come sarebbe possibile, anche in corso di causa, ai sensi della cit. normativa.

Anche tale motivo è infondato perchè, al momento della pubblicazione della sentenza appellata, l’atto impugnato era pienamente efficace, senza che fosse stato avviato alcun procedimento di convalida volto a sanare il vizio di incompetenza che lo affliggeva.

Inoltre, l’atto successivamente emanato dal dirigente, come del resto risulta dalla relativa motivazione, si configura come emanato in luogo di quello annullato ed in esecuzione della sentenza del Tar.

Da ciò si deduce non solo l’assenza di una volontà dell’amministrazione di far proprio l’atto pregresso ma, al contrario, la specifica volontà di sostituirlo con altro provvedimento.

In relazione a quanto esposto, i motivi di gravame devono ritenersi infondati e l’appello deve, di conseguenza, essere respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado

Pone le spese del giudizio, per complessivi Euro 4.000,00 (euro 4.000/00), a carico della parte soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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