Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-03-2012, n. 4313

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Patti, con ordinanza del 18 maggio 2009, ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di T.S. e l’inammissibilità del ricorso del 9 febbraio 2009 con il quale era stata chiesta l’attribuzione di una quota del T.F.R. del marito A.L.. Il Tribunale ha rilevato che tra le parti non era intervenuto il divorzio nè era stata pronunciata la separazione personale in quanto il relativo giudizio era stato dichiarato interrotto per inattività delle parti e si era estinto. per violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 177 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La Corte messinese ha invece rilevato la novità di tale domanda da proporre con citazione in giudizio ordinario.

Ricorre per cassazione T.S..

Non svolge difese A.L..

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso la T. deduce violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 177 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della Corte di appello che non ha affatto inteso negare l’applicazione dell’art. 177 cod. civ., in relazione all’azione di attribuzione di una quota del T.F.R., in forza delle norme sulla comunione legale, ma ha invece basato il rigetto del reclamo sulla qualificazione di tale domanda come domanda nuova rispetto a quella originariamente proposta e fondata sulla disciplina del divorzio che attribuisce al coniuge divorziato superstite, che non sia passato a nuove nozze, il diritto a percepire una quota del T.F.R. del coniuge obbligato all’assegno divorzile.

L’impugnazione doveva quindi avere ad oggetto tale ricognizione di novità della domanda e non la mancata applicazione dell’art. 177 cod. civ. e il difetto di motivazione su tale mancata applicazione.

Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile senza alcuna statuizione sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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