Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-06-2011) 11-10-2011, n. 36583

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza del 14 luglio 2010, il Tribunale di Catania, in sede di riesame, ha sostituito la misura della custodia cautelare – disposta a carico dell’indagato odierno ricorrente e di altri soggetti con ordinanza del GIP dello stesso Tribunale in data 14 giugno 2010 – con quella degli arresti domiciliari, in relazione ai reati di associazione a delinquere, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione aggravato e continuato e ad una autonoma ipotesi di favoreggiamento sfruttamento della prostituzione della sua convivente.

La condotta contestata all’indagato consiste nell’essersi associato allo scopo di commettere più delitti di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, avendo in particolare svolto il ruolo di ideatore ed organizzatore dell’attività di prostituzione all’interno di un club operante sotto la copertura di un club per coppie scambiste. All’interno di tale locale, a seguito di alcuni accertamenti preliminari compiuti dai carabinieri, erano stati eseguiti servizi di videoriprese, oltre ad intercettazioni ambientali telefoniche disposte sulle utenze in uso agli indagati, che – secondo quanto riferito dal Tribunale – avevano consentito di accertare che, sotto la pretesa agevolazione dello scambio di coppie, in realtà si svolgeva la ben diversa attività di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Risultava, infatti, che l’indagato e i coindagati organizzavano alcune serate pubblicizzate attraverso inserzioni su un quotidiano, nelle quali indicavano i loro numeri di telefono e mantenevano i contatti con il pubblico, fornendo su richiesta precisazioni sulla natura delle serate organizzate e sui costi e occupandosi di prendere le prenotazioni. Il circolo era però frequentato, più che da coppie, da uomini soli ai quali gli organizzatori garantivano, a pagamento, un numero di donne proporzionato è sufficiente per consumare rapporti sessuali.

Con particolare riferimento, poi, alla specifica posizione del ricorrente, nell’ordinanza impugnata si evidenzia che, dalle intercettazioni svolte, era emerso che egli organizzava incontri privati al di fuori dello svolgimento delle serate sopradescritte, nei quali anche la sua convivente veniva chiamata a prostituirsi.

Quanto alle esigenze cautelari, l’ordinanza censurata precisa che la reiterazione dei fatti accertati, la gravità degli stessi, la predisposizione di una struttura idonea a garantire il buon funzionamento dell’associazione criminale, la copertura assicurata dall’attività della stessa sono tutti elementi che fanno ritenere concreto il pericolo di reiterazione la condotta, anche per la pluralità degli episodi di sfruttamento accertati.

2. – Avverso tale provvedimento, l’indagato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore, deducendo: a) la violazione dell’art. 273 c.p.p. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, perchè il tribunale avrebbe giustificato l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza solo sulla base di non pertinenti richiami giurisprudenziali e senza tenere in considerazione le argomentazioni addotte dalla difesa; b) la violazione dell’art. 274 c.p.p. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, sul rilievo che non vi sarebbe alcun pericolo di inquinamento probatorio, posto che il materiale indiziario è costituito da intercettazioni ormai cristallizzate; nè tanto meno sussisterebbe il pericolo di fuga o di reiterazione del reato, perchè le sofferenze patite dall’indagato renderebbero certo che egli "non frequenterà più determinati luoghi nè tanto meno se ne farà promotore".

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

3.1. – Quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, l’ordinanza impugnata contiene una motivazione ampia, dettagliata e logicamente corretta, perchè descrive i risultati dell’attività di indagine fornendo una ricostruzione organica del quadro probatorio.

In particolare, con riferimento alla posizione di tutti i coindagati, si rileva che: a) nel corso delle conversazioni telefoniche intercettate, i coindagati si riferiscono al termine "coppie", con il quale indicano i singoli avventori maschi o le donne dedite alla prostituzione all’interno del locale, come riscontrato dai contestuali servizi di osservazione svolti dai carabinieri (punto 2 dell’ordinanza); b) vi erano coppie che frequentavano il locale, le cui componenti femminili consumavano rapporti sessuali con i clienti e che erano da ritenersi stabilmente inserite nell’organizzazione, come risultava all’esito dei servizi di appostamento eseguiti (punto 4); c) i coindagati facevano frequentemente riferimento alla remunerazione delle coppie e delle donne singole che partecipavano e intrattenevano rapporti sessuali con i clienti (punto 5); d) le donne dedite alla prostituzione ricevevano un compenso in denaro da parte degli organizzatori, come risulta dalle conversazioni intercettate (punto 6); e) i servizi di osservazione e le riprese avevano consentito di accertare che le donne prima intrattenevano i clienti nella sala da ballo, e poi li conducevano nelle camere da letto per la consumazione del rapporto sessuale, sempre sotto il controllo e la vigilanza degli appartenenti all’organizzazione; f) vi era la protezione garantita dalla complicità di alcuni appartenenti all’arma dei carabinieri, uno dei quali indagato per partecipazione alla stessa associazione, la cui compagna si prostituiva all’interno del locale (punto 7).

Da tali elementi il tribunale desume, con procedimento ineccepibile sotto il piano logico-giuridico, la sussistenza di gravi indizi dei reati contestati, precisando, con particolare riferimento alla fattispecie associativa, che emergono: l’esistenza di un vincolo stabile, l’indeterminatezza del programma criminoso, nonchè l’esistenza di una struttura organizzativa.

A fronte di una siffatta motivazione, le censure del ricorrente si esauriscono nella richiesta di riesame di profili di fatto già esaminati; riesame precluso in sede di legittimità. Trova, infatti, applicazione il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione dell’espressa previsione normativa dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell’apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell’autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti (ex plurimis, tra le pronunce successive alle modifiche apportate all’art. 606 c.p.p. dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46: Sez. 6, 29 marzo 2006, n. 10951; Sez. 6, 20 aprile 2006, n. 14054; Sez. 3, 19 marzo 2009, n. 12110; Sez. 1, 24 novembre 2010, n. 45578; Sez. 3, 9 febbraio 2011, n. 8096).

Ne deriva l’infondatezza del primo motivo di ricorso.

3.2. – Il secondo motivo di ricorso, relativo alla pretesa insussistenza delle esigenze cautelari, è manifestamente infondato.

L’indagato si limita infatti a generiche affermazioni circa la sua incensuratezza e, quanto al pericolo di reiterazione del reato, ad asserire che, per le sofferenze patite a seguito della vicenda giudiziaria, non ripeterà i comportamenti delittuosi; e ciò, senza fornire alcuno specifico elemento di critica all’ordinanza impugnata.

4. – Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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