Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-03-2012, n. 4311 Alimenti e mantenimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Sciacca ha pronunciato la separazione personale di I.A.S. e C.M., rigettando la domanda di addebito proposta dall’ I., affidando i figli minori alla C., ponendo a carico dell’ I. l’obbligo di corrispondere un assegno mensile di 400,00 Euro per il mantenimento dei figli. Ha inoltre respinto la domanda della C. diretta alla condanna del marito a corrisponderle un assegno di mantenimento a titolo personale e accolto la domanda di assegnazione dei mobili d’arredamento contenuti nella casa già destinata ad abitazione familiare.

Ha proposto appello I.A.S. insistendo nella domanda di addebito della separazione e chiedendo l’accertamento dell’avvenuta divisione dei mobili prima della proposizione del giudizio di separazione.

Ha proposto appello incidentale C.M. chiedendo il rigetto dell’appello e la rideterminazione dell’assegno disposto dal Tribunale a titolo di contributo al mantenimento dei figli.

La Corte di appello di Palermo ha accolto parzialmente la domanda della C. rideterminando in Euro 550,00 l’assegno disposto a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori a lei affidati.

Ha confermato nel resto la sentenza del Tribunale di Sciacca.

Ricorre per cassazione I.A.S. deducendo violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, n. 5, per omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.

Non svolge difese la C..

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si lamenta che, seppure, nel corso del giudizio di appello, l’odierno ricorrente avesse prodotto copia autentica della sentenza n. 407/2010 del Tribunale di Sciacca, da cui poteva evincersi con certezza l’esistenza, sin dal 2004, di una relazione sentimentale fra la C. e C.L. V., tale decisione non era stata affatto presa in considerazione dalla Corte di appello di Palermo che aveva ritenuto indimostrata la dedotta relazione extra-coniugale senza neanche fare menzione alla citata sentenza.

Il motivo è fondato. Sebbene la Corte di appello abbia fatto, nella motivazione della sentenza impugnata, un breve riferimento alla pendenza del giudizio di separazione fra il Cu. e la moglie, non ha effettivamente preso in esame la sentenza emessa in tale giudizio e ha apoditticamente affermato che la pendenza del giudizio non poteva assumere rilievo ai fini della decisione. Tutto ciò nonostante la sentenza fosse stata prodotta in giudizio dalla difesa dell’ I. e contenesse ampi riferimenti, nella sua motivazione, all’esistenza di una relazione fra il Cu. e la C.. Da tale omessa valutazione deriva che la motivazione della sentenza impugnata è viziata in quanto risulta insufficiente e logicamente incongrua dato che la citata apodittica affermazione si pone, con il resto della motivazione, in una relazione di totale contraddittorietà se si ha presente la ricognizione delle risultanze istruttorie compiuta dal Tribunale di Sciacca nel giudizio di separazione fra il Cu. e la moglie.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Palermo che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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