Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-06-2011) 11-10-2011, n. 36581 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con decreto del 25 marzo 2010, il GIP del Tribunale di Firenze ha disposto l’archiviazione del procedimento n. 2867/09 n.r. – n. 2273/10 GIP. 2. – Il provvedimento è stato impugnato dalla persona offesa, la quale ha rilevato di avere chiesto di essere informata circa l’eventuale richiesta di archiviazione e che tale richiesta non le era mai stata notificata; la notifica era stata, infatti, tentata, con esito negativo, solo nel luogo di residenza in S. e non nella dimora, espressamente indicata in (OMISSIS).

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Ai sensi dell’art. 154 c.p.p., comma 1, e dell’art. 157 c.p.p., commi 1 e 2, le notificazioni alla persona offesa sono eseguite a mani proprie o, comunque, nell’abitazione, se conosciuta.

Tali disposizioni trovano applicazione nel caso di specie, in cui l’abitazione della ricorrente era quella, da essa indicata nell’atto di querela, in (OMISSIS) e la notificazione della richiesta di archiviazione era stata tentata, con esito negativo ("dettomi trasferita"), solo nel luogo di formale residenza in (OMISSIS).

4. – Ne deriva l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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