Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 11-11-2011, n. 813 Sentenza del T.A.R

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1) Con la sentenza n. 310 del 19 aprile 20011, questo Consiglio, previa estromissione dal giudizio della Presidenza della Regione siciliana, accoglieva l’appello dagli Assessorati regionali indicati in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata (T.A.R., Sicilia, Catania, n. 1556 del 22 settembre 2009), respingeva il ricorso (e connessi motivi aggiunti), proposto in primo grado dal Comune di Mascalucia.

2) Con istanza notificata il 27 aprile 2011, i summenzionati Assessorati regionali hanno chiesto la correzione, nell’epigrafe della sentenza di questo Consiglio n. 310/1991, del nome della parte appellata "Comune di Mascalucia", erroneamente riportato, per errore materiale, come "Comune di Tremestieri Etneo".

Motivi della decisione

L’istanza di correzione di errore materiale va accolta, risultando evidente dalla motivazione della sentenza n. 310/2011 di questo Consiglio, dal ricorso in appello degli Assessorati regionali e dalla sentenza del T.A.R. Sicilia, Catania, n. 1556 del 2009, che la controversia si riferiva al Comune di Mascalucia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana accoglie l’istanza in epigrafe.

Manda alla Segreteria della Sezione Giurisdizionale di provvedere a margine o in calce all’originale della detta decisione di questo Consiglio n. 310 del 19 aprile 2011 alla seguente correzione di errore materiale:

– Nell’epigrafe le parole "il Comune di Tremestieri Etneo" sono sostituite con le parole "il Comune di Mascalucia".

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *