Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-06-2011) 11-10-2011, n. 36631

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Venezia propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Belluno, del 16 novembre 2009, che, nell’applicare a F.C., imputato ex art. 186 C.d.S., comma 1 e 2, la pena concordata tra le parti, non ha disposto – erroneamente a parere del ricorrente- la confisca dell’autovettura alla cui guida l’imputato è stato sorpreso in stato di ebbrezza alcolica.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

In realtà, la sanzione della confisca dell’auto, nei casi di guida in stato di ebbrezza alcolica previsti ex art. 186 C.d.S., comma, 2 lett. c), è stata introdotta con D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito nella L. 24 luglio 2008, n. 125, non applicabile all’imputato, essendo stato il fatto contestato commesso l’ (OMISSIS).

In tali termini le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 23428/10, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale manifestatosi sul punto.

Il ricorso deve essere, dunque, rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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