Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-03-2012, n. 4309

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 25475/08 il Tribunale di Roma respingeva la domanda proposta dai coniugi A.G. e Ca.Ma., nonchè dal figlio A.S., volta ad ottenere la condanna di C.F.M. al rilascio dei locali siti in (OMISSIS), asseritamente cedutile in comodato decennale con decorrenza dalla sentenza in data 21 febbraio 1997, con cui era stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio fra A.S. e la C..

Premesso che quello sopra riportato era il solo oggetto del giudizio come determinato con la domanda introduttiva da parte degli A. e della Ca., il Tribunale riteneva preliminarmente che ciò fosse ostativo all’esame di ulteriori e precedenti rapporti sussistenti tra le parti in relazione ai beni in questione, sul rilievo che nessuna domanda era stata proposta al riguardo.

Nel merito, il primo giudice stimava che, nella specie, non sussistesse la prova dell’accordo fra le parti in ordine al dedotto comodato. A suo avviso, il preteso contratto di comodato non poteva trovare la propria fonte nella citata sentenza, in quanto, da un lato, i proprietari dell’immobile e quindi gli asseriti comodanti non erano parti in causa (ovviamente di quella di divorzio) e nessuna manifestazione di volontà a loro riconducibile poteva derivare dalla sentenza, e, d’altro lato, A.S., lungi dal costituire un rapporto di comodato, alla stipulazione del quale non sarebbe stato legittimato in quanto non proprietario, si era semplicemente impegnato a far concedere in comodato i beni in favore della convenuta per un periodo di dieci anni.

Pertanto, posto che dalla sentenza non era potuto nascere alcun vincolo contrattuale, sarebbe stato onere degli attori dimostrare che, a seguito della sentenza, tra le parti A. – Ca. e C. fosse stato raggiunto l’accordo nei termini di cui alla sentenza.

Proponevano appello gli A. e la Ca. chiedendo la riforma della sentenza impugnata.

Resisteva al gravame la C..

La Corte d’appello di Roma, con sentenza 2664/10, accoglieva il gravame e conseguentemente accoglieva la domanda proposta da A.G., A.S. e Ca.Ma. ordinando a C.F.M. il rilascio dell’immobile sito in (OMISSIS) p.t. in favore dei proprietari.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la C. sulla base di due motivi cui resistono con controricorso gli A. e la Ca.. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

La C. lamenta con il primo motivo di ricorso che la Corte d’appello abbia deciso su una domanda nuova basata sull’assunto di un preteso accordo tra i resistenti ed essa ricorrente successivo alla sentenza di divorzio anzichè su un contratto derivante dalla stessa sentenza di divorzio.

Con il secondo motivo di ricorso deduce la carenza di motivazione in ordine alla dedotta inammissibilità della domanda nuova, per come prospettata nel primo motivo di ricorso, nonchè in ordine alla sussistenza di un accordo tra ricorrente ed i proprietari successivamente alla sentenza ed al fatto altresì che i locali fossero stati in precedenza detenuti in uso congiunto con l’ex coniuge.

Il primo motivo è infondato così come la prima censura del secondo motivo che ripropone la medesima questione sotto il profilo del vizio motivazionale.

La Corte d’appello non si è pronunciata su una domanda nuova ma ha semplicemente interpretato la domanda già formulata in primo grado alla luce degli accordi tra i due ex coniugi stipulati in sede di divorzio, la cui clausola è, del resto, riportata nel ricorso della stessa ricorrente ed in base ad i quali A.S. si era impegnato "ad ottenere dai propri genitori A.G. e Ca.Ma. che ne sono proprietari la concessione a Ca.Ma. in comodato gratuito dei locali già da essa C.F.M. detenuti per uso professionale in (OMISSIS) ….E ciò per la durata di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento".

La Corte di merito ha interpretato la domanda dei resistenti nel senso che l’espressione secondo cui i locali sarebbero stati dati in comodato alla C. "in forza della sentenza di scioglimento del matrimonio" andava interpretata non già nel senso che il comodato fosse stato stabilito direttamente dalla sentenza, cosa ovviamente impossibile non essendo i resistenti parte nel predetto giudizio, ma che il comodato era stato stipulato in conseguenza degli accordi intercorsi tra gli ex coniugi in occasione di detta sentenza.

Trattasi di interpretazione assolutamente corretta sotto il profilo logico-giuridico che corrisponde a quanto effettivamente chiesto con la domanda introduttiva del giudizio rispetto alla quale non si è verificata in sede di gravemente alcuna mutatio libelli.

Anche le restanti doglianze del secondo motivo sono inammissibili.

La Corte d’appello ha motivato in modo coerente la propria decisione) rilevando che l’accordo intervenuto in sede di scioglimento di matrimonio tra gli ex coniugi era stato di fatto onorato essendo stati concessi in comodato i locali alla C. per l’ulteriore periodo di dieci anni ed ha precisato che non era in tal caso necessaria la consegna materiale del bene essendo sufficiente il semplice mutamento del titolo della detenzione.

In altri termini la Corte d’appello ha accertato l’esistenza di una novazione dell’originario rapporto tra le parti in causa avvenuto con il consenso della C. in applicazione dell’accordo in sede di divorzio.

E’ una motivazione basata su accertamenti di fatto che appare coerente nel suo svolgimento logico-giuridico e, come tale non sindacabile in sede di legittimità.

Le censure della ricorrente su tale punto tendono in verità a prospettare una diversa ricostruzione della vicenda processuale, in tal modo investendo inammissibilmente il merito della controversia.

Quanto alla ulteriore doglianza con cui si sostiene l’errata e contraddittoria motivazione circa la destinazione dei locali, si osserva che detta censura è basata su una asserita erronea valutazione delle risultanze processuali (documento dell’8.10.07, dichiarazioni teste B., sommarie informazioni di A. D. del 1992 etc.); ma la ricorrente, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (omette di indicare ove le dette risultanze documentali siano rinvenibili tra gli atti di causa, con conseguente inammissibilità della doglianza.

Il ricorso va pertanto respinto. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo. In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 52.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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