Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-06-2011) 11-10-2011, n. 36629

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- B.R. propone ricorso avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di Bassano del Grappa, dell’11 luglio 2009, che, sulla richiesta di archiviazione avanzata dal PM nei confronti dello stesso e di altri, indagati ex artt. 589, 590 e art. 583 cod. pen., comma 2, n. 1, dichiarata la nullità della perizia espletata, ha dichiarato inammissibili le opposizioni ed ha ordinato la restituzione degli atti al PM, concedendo giorni trenta per la presentazione di richiesta di perizia medico legale da svolgersi nelle forme dell’incidente probatorio.

Deduce il ricorrente l’abnormità, sotto diversi profili, del provvedimento impugnato, ritenuto illegittimo e affetto anche da vizi logici laddove, non avendo condiviso le conclusioni peritali, non ha disposto l’imputazione coatta.

-2- Con nota successivamente pervenuta presso la cancelleria di questa Corte, il ricorrente ha dichiarato di volere rinunciare al ricorso, che deve essere, in conseguenza, dichiarato inammissibile per rinuncia, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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