T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 11-11-2011, n. 899 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si impugna il verbale di accertamento di inadempienza spontanea all’ordine di demolizione di lavori di edilizia abusiva realizzati su un terreno in via Migliara n. 58 loc. Colle La Guardia.

Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Deduce la ricorrente violazione dell’articolo 7 L. 241/1990. La censura va respinta in quanto la garanzia partecipativa può ritenersi integrata al momento dell’avvio del procedimento sanzionatorio avviato con le ordinanze di demolizione n. 461 del 27 agosto 1996 e n. 23 del 29 gennaio 1999 notificate alla ricorrente.

Né può essere accolta la censurata violazione dell’articolo 3 L. 241/90 per omessa motivazione circa le ragioni ed interessi pubblici dell’assoggettamento ad ablazione coattiva. Infatti, l’interesse pubblico all’esecuzione dell’ordinanza di ingiunzione sta in re ipsa, nella necessità di rendere effettiva la tutela del territorio.

Vanno del pari respinte le censure relative alla indeterminatezza dell’oggetto. Infatti la superficie del manufatto è sufficientemente descritta (metri quadri 130). Inoltre non ha alcun rilievo la circostanza secondo la quale il terreno è di proprietà di un soggetto diverso dall’autore dell’abuso, posto che "L’acquisizione gratuita non costituisce sanzione accessoria alla demolizione, volta a colpire l’esecutore delle opere abusive, ma si configura quale sanzione autonoma che consegue all’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione. L’inottemperanza integra, infatti, un illecito diverso ed autonomo dalla commissione dell’abuso edilizio, del quale può rendersi responsabile anche il proprietario, qualora risulti che abbia acquistato o riacquistato la disponibilità del bene e non si sia attivato per dare esecuzione all’ordine di demolizione, o qualora emerga che, pur essendo in grado di dare esecuzione all’ingiunzione, non vi abbia comunque provveduto. Conseguentemente, il proprietario va esente da responsabilità non in ogni caso di abuso edilizio compiuto da terzi (il che consentirebbe a chiunque di eludere la sanzione alienando il bene), ma nella sola ipotesi in cui il proprietario non abbia la possibilità di ottemperare direttamente all’ordine di demolizione, per essere il bene nella disponibilità esclusiva dell’autore dell’abuso"(T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 29 aprile 2009, n. 3597).

Il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto infondato. Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *