Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-03-2012, n. 4306 Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il Tribunale di Pistoia, con decreto in data 27.11.2010, ha parzialmente accolto l’opposizione proposta da Equitalia CERIT s.p.a. allo stato passivo del fallimento della s.r.l. NEWCO SYSTEM. Il Tribunale ha osservato che erroneamente era stato escluso il credito di Euro 72.706,23 perchè relativo a due cartelle di pagamento non notificate mentre ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87, ai fini dell’ammissione al passivo (salvo riserva in caso di contestazioni) è sufficiente l’iscrizione a ruolo.

Peraltro, non poteva essere accolta la richiesta di ammissione in privilegio perchè l’agente di riscossione aveva omesso di indicare, tanto nella domanda di ammissione al passivo fallimentare tempestivamente proposta quanto nel ricorso in opposizione il titolo della prelazione invocata come prescritto dalla L. Fall., art. 93, n. 4. Nè il riferimento alle cartelle esattoriali rimaste impagate poteva integrare per relationem la domanda stante la "la parziale ammissione del credito anche in via privilegiata (avvenuta in sede di verifica dello stato passivo)" nonchè la "genericità del riferimento a tributi descritti come modello DM10 e somme aggiuntive".

Contro il decreto del Tribunale la società opponente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

Non ha svolto difese la curatela intimata.

2.- Con l’unico motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2753 c.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87 e D.L. n. 112 del 1999, art. 33. Deduce che ha provveduto a notificare le cartelle di pagamento che non sono state impugnate dal curatore.

Ai fini dell’indicazione del privilegio sarebbe sufficiente l’allegazione alla domanda di insinuazione al passivo degli estratti dei ruoli.

3.- Il ricorso è infondato in quanto la decisione impugnata è conforme al principio affermato da questa Corte secondo cui in tema di accertamento del passivo, la domanda di insinuazione presentata senza specifica richiesta del privilegio, non può essere integrata mediante ulteriore atto successivo al deposito, da parte del curatore, dello stato passivo L. Fall., ex art. 95, comma 2, configurando tale richiesta, in fattispecie regolata dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, una "mutatio" e non una "emendatio libelli" e derivandone, nella fase sommaria e per la perentorieta dei termini ivi previsti, la considerazione del credito stesso come chirografo;

la non sanabilità dell’omissione (o dell’assoluta incertezza) delle ragioni della prelazione implica altresì, da un lato, che lo stesso credito – con la richiesta del privilegio e senza un ritiro della domanda tempestiva – non possa essere insinuato in via tardiva e, dall’altro, il rigetto dell’opposizione allo stato passivo (Sez. 1, Sentenza n. 15702 del 15/07/2011).

E’ insussistente, dunque, la denunciata violazione dell’art. 2753 c.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87 e D.L. n. 112 del 1999, art. 33, perchè il tribunale ha fatto corretta applicazione della L. Fall., art. 93, n. 4.

Nel resto, le censure sono inammissibili (il ricorso difetta anche del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, mancando l’esposizione sommaria dei fatti della causa) e sono del tutto aspecifiche rispetto alla motivazione del decreto impugnato, oltre ad essere mancante del requisito dell’autosufficienza (trascrizione della domanda e del ricorso nelle parti rilevanti).

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Nulla va disposto in ordine alle spese per l’assenza di attività difensiva di parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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