Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-03-2012, n. 4305 Notificazione a persone giuridiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con sentenza del 4.4.2011 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 17.2.2009 con la quale il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato il fallimento della s.r.l. Froiocostruttori su istanza della s.p.a. "Romana Diesel".

Per quanto ancora interessa, la corte di merito ha disatteso l’eccezione di nullità della sentenza per violazione della L. Fall., art. 15, ritenendo regolarmente eseguita la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare al legale rappresentante della società ai sensi dell’art. 143 c.p.c.. In particolare la corte di appello ha evidenziato quanto segue:

" F.C.D. risulta essere stato destinatario della notifica in questione non nomine proprio, bensì in rappresentanza della società di capitali in seno alla quale rivestiva all’epoca la carica di amministratore unico, una volta constatatone in sede di iniziale notifica l’avvenuto trasferimento in luogo ignoto e diverso dall’indirizzo riportato negli atti e nei registri aventi la funzione di rendere noti e rilevabili per i terzi tutti dati identificativi dell’impresa sociale e del suo legale rappresentante, ben può ritenersi giustificato l’operato ricorso nel caso in esame alle formalità di notificazione di cui all’art. 143 c.p.c., dovendosi considerare in siffatta situazione non conosciuti i luoghi di residenza, dimora o domicilio del destinatario e in ogni caso essersi fatto uso da parte del notificante della diligenza richiesta in relazione al caso concreto per conoscerli già solo attingendo alle notizie e ai dati in proposito contenuti nell’apposito registro delle imprese e come tali esaustivi e prevalenti su altri eventualmente rilevabili aliunde, essendo piuttosto da imputare al predetto F. l’omesso assolvimento del preciso onere che su di lui incombeva nella qualità suindicata di fare apportare sugli atti in questione le variazioni relative alla sua residenza, per renderle conoscibili a terzi nelle debite forme pubblicitarie".

La corte di merito, poi, ha disatteso il motivo di reclamo con il quale era dedotta l’insussistenza dello stato di insolvenza.

1.1.- Contro la sentenza di appello la società fallita ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la società creditrice istante per il fallimento mentre non ha svolto difese la curatela intimata.

2.1.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia "nullità del procedimento e della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione degli artt. 143 e 145 c.p.c. (error in procedendo)".

Deduce che la decisione impugnata ha motivato il rigetto del reclamo – sotto il profilo della dedotta nullità della notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento – con una interpretazione sia dell’art. 145 c.p.c., sia del richiamato art. 143 c.p.c., non in linea col codice di rito e con i precedenti della Corte di Cassazione dai quali si è immotivatamente discostata (cfr. ex pturimus Cass. 2010/19986).

Ed infatti, stabilendo che F.C.D. era destinatario della notificazione non in proprio ma in qualità e che, pertanto, era sufficiente, ai fini dell’applicazione dell’art. 143 c.p.c., la consultazione del registro delle imprese (nel quale la residenza dell’amministratore era indicata alla via (OMISSIS)) per ritenere assolto il dovere di diligenza del notificante, ha creato un discrimen ed una conseguente disparità di trattamento (sotto l’aspetto delle garanzie processuali) tra il destinatario quale persona fisica ed il destinatario in qualità di legale rappresentante di una persona giuridica, non previsto dall’art. 145 c.p.c., e non accettabile sul piano logico-giuridico, visto che la norma disciplina soltanto la notifica alle persone giuridiche.

Se il legislatore avesse voluto legiferare nel senso indicato dalla Corte di merito, avrebbe chiaramente esplicitato questo concetto e modellato la norma processuale in commento in altro modo, sì da rendere forse inutile il riferimento agli articoli da essa richiamati (art. 138, e segg.), da rispettare nella sequenza notificatoria.

La diligenza minima, infatti, avrebbe imposto alla società Romana Diesel S.p.a. (come sempre avviene nell’ambito dei procedimenti notificatori) di richiedere un semplice certificato anagrafico del F. presso il Comune di Catanzaro (ove era formalmente residente) e non di rinotificare l’istanza di fallimento al medesimo luogo ove non si era già potuto notificare l’atto di precetto (poichè trasferito da tempo) e cioè alla via (OMISSIS).

Sarebbe facilmente emerso (senza la necessità di laboriose ricerche) che quest’ultimo era emigrato dal Comune di Catanzaro al Comune di Cardinale nell’anno 2002, sette anni prima della contestata notifica ex art. 143 c.p.c. (per come documentato nella fase di reclamo producendo i certificati storici di residenza di F.C. D. sia del Comune di Catanzaro sia del Comune di Cardinale ove era emigrato), così ricorrendo, più correttamente, agli artt. 139 e 140 c.p.c..

2.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 15 legge fallimentare, ex art. 360 c.p.c., n. 3. Deduce che la sentenza impugnata ha erroneamente applicato la L. Fall., art. 15, u.c., secondo il quale "Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a Euro trentamila".

La norma è da ritenersi un presupposto oggettivo del fallimento (nonchè una condizione di procedibilità dell’azione esecutiva concorsuale, in relazione all’importo minimo ivi specificato) e comporta che l’indagine del G.D. sull’insolvenza deve essere circoscritta "agli atti dell’istruttoria prefallimentare". Il che comporta, nella sua applicazione pratica, che gli elementi (situazione debitoria) dai quali eventualmente desumere lo stato di decozione dell’azienda devono desumersi solo dall’istruttoria prefallimentare e non aliunde, da atti ad essa estranei e comunque successivi alla stessa.

3.- Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento comporta l’assorbimento del secondo motivo. Invero, anche di recente questa Corte (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 19986 del 2010) ha evidenziato che:

in tema di notificazione alle persone giuridiche (siano esse società di capitali o di persone), se la notificazione non può essere eseguita con le modalità di cui all’art. 145 c.p.c., comma 1 – ossia mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa – e nell’atto è indicata la persona fisica che rappresenta l’ente, si osservano, in applicazione del terzo comma del medesimo art. 145, le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.; se neppure l’adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con le formalità dell’art. 140 c.p.c. (nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell’atto e purchè abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell’ente; oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell’atto da notificare, direttamente nei confronti della società);

ove neppure ricorrano i presupposti per l’applicazione di tale norma e nell’atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l’ente (la quale tuttavia risulti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), la notificazione è eseguibile, nei confronti di detto legale rappresentante, ricorrendo, in via residuale, alle formalità dettate dall’art. 143 c.p.c. (da ultimo Cass. 21.4.2009 n. 9447; v. anche S.U. 4.6.2002 n. 8091).

Nondimeno, si può procedere alla notifica ex art. 143 c.p.c., solo quando, sul piano soggettivo, l’ignoranza di chi la chiede all’ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto sia incolpevole e, sul piano oggettivo, se siano provate le indagini compiute da chi ha domandato la notificazione, non fondate solo sulle risultanze anagrafiche, ma estese ad accertamenti ed informazioni sul reale avvenuto trasferimento di detto destinatario in luogo sconosciuto ovvero su quale sia questo, dopo l’inutile tentativo dell’ufficiale giudiziario di eseguire la notifica all’indirizzo indicato (v. anche Cass. 23.6.2009 n. 14618; Cass. 27.3.2008 n. 7964; Cass. 31.7.2006 n. 17453).

Indagini ed accertamenti questi che non risultano essere stati esperiti nella specie, non essendo, all’uopo, sufficiente – come ha invece ritenuto la corte di merito – l’avere attinto il notificante "alle notizie e ai dati in proposito contenuti nell’apposito registro delle imprese", erroneamente ritenuti "esaustivi e prevalenti", dovendosi procedere alla notificazione "alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente" (così, testualmente, il comma 3 dell’art. 145 c.p.c.).

La sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, la quale dovrà applicare il principio innanzi richiamato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame e per le spese alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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