Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-06-2011) 11-10-2011, n. 36616

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.M., imputato del delitto di lesioni colpose commesse, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in pregiudizio di L.V.L., propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Roma, del 21 aprile 2010, che, in riforma della sentenza del Giudice di Pace della stessa città, che lo aveva ritenuto colpevole del delitto contestato e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso perchè estinto il reato per prescrizione, confermando le statuizioni civili della sentenza appellata.

Deduce il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove il giudice del gravame non è pervenuto ad una decisione assolutoria, avendo seguito un percorso logico affidato solo alla ricostruzione dell’incidente operata dalla polizia municipale, in esito ad un’istruttoria dibattimentale ritenuta approssimativa ed inidonea a fornire una condivisibile ricostruzione dei fatti. Dalle emergenze processuali non sarebbe emersa la prova piena e certa della responsabilità dell’imputato, ed illogica e contraddittoria sarebbe la sentenza impugnata che, a prescindere dal maturarsi dei termini di prescrizione, avrebbe dovuto essere assolutoria.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perchè tardivo.

Dall’esame degli atti emerge: a) che la sentenza impugnata è stata pronunciata, nella contumacia dello S., all’udienza del 21 aprile 2010, senza indicazione di un termine di deposito diverso da quello ordinario di quindici giorni, ed è stata depositata l’11 maggio successivo; b) che la notifica del relativo estratto è stata eseguita in data 4 giugno 2010; c) che il ricorso avverso la richiamata sentenza è stato presentato in data 17 luglio 2010, e dunque oltre il termine di trenta giorni (Cass. nn. 36549/08, 16825/10) decorrente dal 4 giugno 2010, donde l’inammissibilità dello stesso per tardività.

Occorre, inoltre, rilevare che il ricorrente, a fronte della declaratoria di prescrizione del reato, articola motivi non proponibili nel giudizio di cassazione, in quanto protesi a denunciare, pur dopo un formale e generico richiamo a violazioni di legge, solo vizi di motivazione della sentenza impugnata, senza considerare che, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte, quando con il ricorso per cassazione si faccia valere – come nel caso di specie – il vizio di difetto o illogicità della motivazione ovvero quello di travisamento della prova, trova applicazione il principio, costantemente affermato dai giudici di legittimità, secondo cui, "in presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie, prescrizione) non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata perchè l’inevitabile rinvio della causa all’esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l’obbligo dell’immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall’art. 129 cod. proc. pen." (Cass. n. 40799/08).

Argomento che ancor più ribadisce la inammissibilità del ricorso.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in Euro 1.000,00; consegue, altresì, la condanna dello stesso alla rifusione, in favore della parte civile costituita, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende e lo condanna, altresì, al pagamento della somma di Euro 1.500,00, oltre accessori come per legge, in favore della parte civile per le spese di questo giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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