Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-06-2011) 11-10-2011, n. 36615 Circostanze del reato Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze ricorre avverso la sentenza del Gup del tribunale della stessa città, del 6 luglio 2010, che ha ritenuto K.M., imputato del D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 – per avere illecitamente detenuto a fini di spaccio due panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso complessivo di gr. 191,1 (principio attivo pari a mg. 15479)- colpevole del delitto contestato e, riconosciute la diminuente del citato art. 73, comma 5 e le circostanze attenuanti generiche, con la diminuente del rito, lo ha condannato alla pena di un anno, quattro mesi di reclusione e 3.000,00 Euro di multa.

Deduce il ricorrente il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione al riconoscimento all’imputato dell’attenuante di cui al citato art. 73, comma 5.

Con memoria depositata presso la cancelleria di questa Corte, il difensore dell’imputato chiede dichiararsi inammissibile, ovvero rigettarsi il ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Questa Corte, in tema di sostanze stupefacenti ha affermato (Cass. SU n. 35737/10) che l’attenuante speciale del fatto di lieve entità può essere riconosciuta solo nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibili sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dai mezzi, modalità, circostanze dell’azione, con la conseguenza che ove, uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.

Ai fini dell’eventuale riconoscimento dell’attenuante, quindi, il giudice deve procedere ad una valutazione complessiva ed attenta di tutti gli elementi indicati dalla norma, negandone la ricorrenza laddove anche uno solo di tali elementi porti ad escludere che la condotta delittuosa dell’agente sia di "lieve entità".

Orbene, nel caso di specie, con riguardo alla predetta attenuante, il giudicante non si è attenuto ai richiamati principi, nel senso che egli ha riconosciuto sussistente l’attenuante senza avere svolto alcuna valutazione dei richiamati elementi, essendosi limitato a rilevare che "il fatto deve essere ovviamente qualificato, stante comunque la modestia dell’episodio, nell’ipotesi di cui al punto 5 dell’art. 73"; laddove l’avverbio "ovviamente" nulla chiarisce circa il processo logico deduttivo seguito dal giudice, mentre il riferimento alla "modestia" dell’episodio non è accompagnata dalla indicazione degli elementi fattuali posti a fondamento di un tal giudizio.

Si tratta, in sostanza, di motivazione solo apparente, e dunque sostanzialmente inesistente, caratterizzata da affermazioni generiche ed apodittiche, prive di qualsiasi efficacia dimostrativa circa l’esistenza o meno degli elementi che giustificano il riconoscimento dell’attenuante.

La sentenza impugnata deve essere, dunque, sul punto annullata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla, limitatamente alla statuizione per l’attenuante speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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