T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 11-11-2011, n. 896 Silenzio rifiuto _ silenzio assenso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente è proprietario pro quota indivisa del terreno sito nel comune di Sperlonga, località Bazzano, distinto nel catasto terreni al foglio 13, particelle il 18,19,20,24,26,28 e 56, nonché al foglio 14, particella 4. Il medesimo con istanza del 29 dicembre 2010 ha chiesto al comune di Sperlonga l’autorizzazione ad utilizzare come parcheggio di autovetture, per il solo periodo estivo 2011, parte del terreno di sua proprietà, ma l’amministrazione ha omesso di pronunciarsi determinando il ricorrente a proporre il ricorso qui in discussione. Nella udienza camerale odierna il ricorso è trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

In via preliminare occorre specificare che, contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione resistente, la domanda avanzata non è una riedizione di alcuna istanza già precedentemente presentata all’amministrazione. Infatti se è pur vero che per la stagione estiva 2010 l’odierno ricorrente aveva già presentato un’istanza di parcheggio provvisorio insistente su parte del fondo di sua proprietà, tale domanda è stata respinta con provvedimento n. 15949 del 19 luglio 2010, mentre l’istanza qui in esame si riferisce ad un periodo diverso (stagione estiva 2011).

Deduce il ricorrente violazione di legge per mancata conclusione del procedimento con provvedimento espresso. La censura è fondata in quanto l’amministrazione avrebbe dovuto adottare un provvedimento espresso ai sensi della legge 241/1990. Restano assorbiti gli altri motivi che entrano nel merito della fondatezza o meno dell’istanza che resta compito dell’amministrazione valutare.

Il ricorso deve essere pertanto accolto e, per l’effetto, il Collegio ordina all’amministrazione di voler provvedere ad emanare provvedimento espresso nel termine di 30 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza.

La domanda risarcitoria non può essere in questa sede esaminata trattandosi di rito speciale accelerato e verrà valutata in sede di rito ordinario, fissandosi per la trattazione del ricorso l’udienza pubblica del 10 maggio 2012.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate. Rinvia per la trattazione della domanda risarcitoria all’udienza pubblica del 10 maggio del 2012.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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