T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 11-11-2011, n. 8723 Giudici di pace

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che, con sentenza n. 4992 /2009, questa Sezione ha accolto nella parte impugnatoria il ricorso proposto dall’avv. A.S. avverso gli atti con cui lo stesso non è stato confermato per il secondo quadriennio giudice di pace di Salerno e, per l’effetto, ha annullato il diniego di conferma, mentre ha respinto la domanda di risarcimento del danno;

Rilevato che, con sentenza n. 8024/2010, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di questa Sezione n. 30423/2010, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’interessato per l’annullamento del silenzio serbato dal CSM e dal Ministero della Giustizia sull’istanza volta ad ottenere la conferma della nomina a giudice di pace di Salerno;

Rilevato che, con il presente ricorso l’avv. S. ha chiesto in via principale l’esecuzione della sentenza e, in particolare, che sia emanato il provvedimento definitivo in luogo delle amministrazioni inadempienti;

Rilevato come la giurisprudenza abbia già avuto modo di chiarire che l’oggetto proprio del giudizio per l’esecuzione del giudicato è costituito dal verificare se la pubblica amministrazione abbia o meno attribuito all’interessato l’utilità concreta che la sentenza ha riconosciuto come dovuta, per cui, tenuto presente che l’esecuzione deve essere esatta, il ricorso per ottemperanza è ammissibile in ogni caso qualora il petitum sostanziale attenga all’oggetto proprio del giudizio di ottemperanza, miri cioè a far valere non la difformità dell’atto sopravvenuto rispetto alla legge sostanziale, occorrendo in tal caso esperire l’ordinaria azione di annullamento, ma la difformità specifica dell’atto sopravvenuto rispetto all’obbligo processuale di attenersi esattamente all’accertamento contenuto nella sentenza da eseguire (cfr. Cons. Stato, V, 23 novembre 2007, n. 6018, che richiama Cons. Stato, V, 5 dicembre 2005, n. 6963; T.A.R. Lazio, Roma, I, 18 novembre 2009, n. 11281);

Rilevato che l’Avvocatura Generale dello Stato ha eseguito gli incombenti istruttori disposti con la sentenza di questa Sezione 8 agosto 2011, n. 7050;

Rilevato che la portata conformativa della sentenza di questa Sezione n. 4992/2009 non era tale da vincolare totalmente l’attività amministrativa successiva, per il riesercizio della quale, in esecuzione della sentenza, continuava a sussistere potestà discrezionale;

Rilevato che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 22 settembre 2010, all’esito del rinnovo del procedimento di conferma nell’incarico, in esecuzione delle sentenze n. 4992/2009 e n. 30423/2010 del TAR Lazio, Prima Sezione, ha deliberato di non confermare il dott. A.S. nell’incarico di giudice di pace nella sede di Salerno;

Rilevato che la delibera del CSM in data 22 settembre 2010 è stata adottata previa comunicazione all’interessato di cui all’art. 10 bis l. 241/1990 e si presenta motivata in modo più articolato rispetto alla delibera del 7 giugno 2006 annullata in sede giurisdizionale, tanto che è riportata anche una successiva delibera del CSM in data 25 ottobre 2006 relativa ad alcuni dei procedimenti disciplinari aperti nei confronti del dott. S., sicchè è da ritenere che la stessa sia stata adottata a seguito di una nuova istruttoria e di una nuova valutazione effettuata in sede amministrativa;

Ritenuto, di conseguenza, che la delibera del CSM del 22 settembre 2010 non può ritenersi adottata in violazione o elusione del giudicato, per cui sarebbe dovuta essere eventualmente impugnata con un’ordinaria azione di annullamento, da esperire nel termine perentorio di legge;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso è infondato e deve essere respinto in ogni sua parte;

Liquidate complessivamente le spese del giudizio in Euro 1,000,00 (mille/00), e poste le stesse a carico del ricorrente ed a favore, in parti uguali, delle amministrazioni resistenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in Euro 1.000,00 (mille/00), in favore, in parti uguali, delle amministrazioni resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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