Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-03-2012, n. 4302 Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione – affidato a un solo motivo, con il quale denuncia violazione di legge ( art. 2752 c.c., comma 1 in relazione all’art. 2778 c.c., n. 18) – contro il decreto del Tribunale di Bergamo depositato il 22.10.2010 con il quale è stata respinta l’opposizione allo stato passivo del fallimento "Immobiliare Tebaldi di Tebaldi Fulvio & C. s.a.s. e di T.F., quale socio illimitatamente responsabile, proposta da Equitalia Esatri s.p.a. – con intervento in giudizio dell’Agenzia ricorrente – in relazione all’esclusione del privilegio del credito per Euro 6.998,40 vantato a titolo di IRAP per l’anno 2003.

Non ha svolto difese la curatela intimata mentre la s.p.a Equitalia Esatri ha proposto ricorso incidentale adesivo.

2.- L’Agenzia ricorrente e la società ricorrente incidentale, in estrema sintesi, censurano la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che, prima della modifica dell’art. 2752 c.c., comma 1, introdotta dal D.L. n. 157 del 2007, art. 39, il credito per IRAP non fosse assistito da privilegio generale mobiliare ai sensi della predetta disposizione. Talchè il credito insinuato, in quanto riferito all’anno 2003, andava ammesso in chirografo.

Al contrario, secondo la ricorrente, la natura privilegiata dell’imposta era desumibile ancor prima della modifica da una interpretazione letterale e logico-sistematica dell’art. 2752 c.c..

3.- I ricorsi appaiono manifestamente fondati alla luce della giurisprudenza costante di questa Corte (v., per tutte, sent. n. 4861 del 1.3.2010) secondo la quale il privilegio generale sui mobili, per quanto riguarda l’IRAP, deve essere riconosciuto anche per il periodo antecedente alla intervenuta modifica dell’art. 2752 c.c., dovendosi ritenere la previsione di detto privilegio implicitamente inclusa in detta norma in base ad una consentita interpretazione estensiva della stessa.

D’altra parte, l’art. 2752 c.c., comma 1, come modificato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 23, comma 37, entrato in vigore il 6 luglio 2011, dispone che "hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi". Il predetto decreto legge, poi, contiene l’espressa previsione che la disposizione innanzi richiamata si osserva anche per i crediti sorti anteriormente all’entrata in vigore del decreto stesso.

Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., riconoscendo, per il credito ammesso per IRAP, il privilegio richiesto.

Il recente orientamento giurisprudenziale giustifica la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie. Cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, riconosce il privilegio richiesto sul credito ammesso per IRAP. Dichiara compensate tra le parti le spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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