Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-06-2011) 11-10-2011, n. 36613 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– 1 – D.P.R., imputato ex art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Nola, del 6 ottobre 2010, che, nell’applicare nei suoi confronti la pena concordata tra le parti, ha altresì disposto la sospensione della patente di guida dell’imputato per la durata di un anno e sei mesi.

Deduce il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di applicazione della predetta sanzione.

– 2 – Con nota successivamente pervenuta presso la cancelleria di questa Corte, il ricorrente ha dichiarato di volere rinunciare al ricorso, essendo stata la sentenza impugnata oggetto di procedura per l’eliminazione di errore materiale, in esito alla quale la stessa sentenza è stata emendata nei termini dallo stesso richiesti.

Motivi della decisione

Il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, dovuta al venir meno dell’interesse al ricorso, la cui iniziale fondatezza induce a non pronunciare condanna alle spese nè al versamento di somme in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Non spese nè versamento per la cassa ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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