Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-06-2011) 11-10-2011, n. 36612 Responsabilità penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

-1- Con sentenza del 24 ottobre 2006, il giudice monocratico del Tribunale di Torino ha ritenuto I.R., Ia.Ge. e S.M. colpevoli del delitto di omicidio colposo commesso, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di D.B.V. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto all’aggravante contestata, li ha condannati alle diverse pene ritenute di giustizia, nonchè, in solido, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore della parte civile D.B.C., alla quale è stata assegnata una provvisionale di Euro 75.000,00.

Secondo l’accusa, condivisa dal tribunale, gli imputati: a) I., quale amministratore della ditta "Paret" e committente dei lavori di posa di lastre di copertura sul tetto di un capannone industriale di proprietà della stessa ditta, b) Ia., quale titolare della ditta individuale "Grd Impianti", incaricata di svolgere detti lavori, c) S., quale datore di lavoro del D., hanno cagionato per colpa, consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia e nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la morte del lavoratore, intervenuta per arresto circolatorio conseguente a gravissimo politrauma da precipitazione.

In fatto, era accaduto che il D., intento a posare le lastre di copertura del tetto, posto ad un’altezza di circa nove metri dal suolo, aveva appoggiato uno o entrambi i piedi su una lastra appena posata che, con il peso, si era deformata sbilanciando l’operaio che aveva trovato appoggio su una lastra di copertura di un lucernario non protetta. Sotto il peso del corpo, la lastra si era infranta facendo precipitare al suolo il D. che aveva riportato ferite rivelatesi mortali.

La responsabilità dell’incidente è stata attribuita ai tre imputati nella cui condotta sono stati rilevati profili di colpa specifica per avere: a) I.R., violato il D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 3 comma 8, per avere affidato alla "Grd" i lavori di sistemazione della copertura del capannone senza averne preventivamente verificato l’idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori da svolgere e senza avere chiesto informazioni relative ai dipendenti occupati;

b) Ia.Ge., violato il D.P.R. n. 164 del 1956, art. 70, per non avere realizzato, prima di iniziare i lavori, le opere provvisionali idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori, l’art. 10 dello stesso D.P.R., per non avere disposto l’uso di cinture di sicurezza, e il D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 21 e 22, per non avere fornito al lavoratore adeguata formazione e per non averlo informato dei rischi connessi con il lavoro da svolgere; c) S.M., violato l’art. "1, comma 22, del predetto D.Lgs. negli stessi termini contestati a Ia..

-2- Su appello degli imputati, la Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 19 aprile 2010, ha assolto I.R. da ogni addebito per non avere commesso il fatto, eliminando la condanna al risarcimento del danno allo stesso inflitta dal primo giudice, ed ha confermato, nei confronti dei restanti imputati, la sentenza impugnata.

La corte territoriale, dunque, da un lato, ha ribadito, quanto a Ia. e S., la sussistenza nelle condotte dagli stessi tenute nell’occasione, dei profili di colpa rilevati dal primo giudice, dall’altro, ha ritenuto inesistenti tali profili con riguardo all’ I., avendo considerato che lo stesso non fosse tenuto a predisporre cautele antinfortunistiche, nè a controllarne la predisposizione da parte della ditta esecutrice dei lavori. A giudizio della stessa corte, invero, a carico del committente la legge impone solo l’onere di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa incaricata dei lavori e di chiedere alla stessa le dichiarazioni relative al numero dei dipendenti, alla regolarità contributiva ed al contratto collettivo di lavoro applicato. Detta verifica non esigeva, secondo il giudice del gravame, particolari interventi, nè era necessaria la predisposizione di un contratto scritto, poichè il lavoro in questione era di modesta entità; di guisa che la documentata iscrizione della "Grd" all’albo delle imprese artigiane forniva sufficienti garanzie di idoneità dell’impresa alla quale, peraltro, in passato l’ I. aveva affidato altri lavori. In definitiva, secondo lo stesso giudice, l’addebito di colpa mosso a detto imputato non era fondato. Di qui la decisione assolutoria.

-3- Avverso tale sentenza propongono ricorso, attraverso i rispettivi difensori, l’imputato S.M. e la parte civile D. B.C. con riguardo all’assoluzione di I.R. ed alla eliminazione della condanna dello stesso al risarcimento del danno.

A) S.M. deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di affermazione della responsabilità.

Sostiene il ricorrente che la decisione di condanna si fonda essenzialmente sulle dichiarazioni del coimputato Ia.Ge., la cui attendibilità non sarebbe stata in nessun modo verificata dai giudici del merito, benchè nei motivi d’appello fossero stati mossi seri dubbi riguardo alla credibilità dello stesso, avendo egli interesse ad estendere ad altri la responsabilità patrimoniale per il risarcimento del danno. In maniera illogica sarebbe stato affrontato il tema della consapevolezza dell’imputato delle reali mansioni alle quali il D. sarebbe stato addetto, laddove il ricorrente aveva sempre negato di esserne stato informato, avendo la vittima autonomamente deciso di lavorare per conto del Ia., così come il tema relativo all’esistenza di un accordo economico tra il Ia. e lo stesso ricorrente in ordine alla retribuzione dell’operaio. In generale, la corte territoriale non avrebbe eseguito alcuna concreta valutazione della credibilità del Ia., non avrebbe ricercato i riscontri alle sue dichiarazioni, ovvero avrebbe indicato quali riscontri circostanze prive di rilievo.

Con memoria depositata presso la cancelleria di questa Corte, il ricorrente segnala l’intervenuta prescrizione del reato.

B) La parte civile D. deduce:

a) Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 40, 41 e 589 c.p., e del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 3, comma 8. In particolare, la ricorrente – premesso che la corte di legittimità ha ripetutamente affermato che, secondo l’impianto normativo di cui al citato D.Lgs., il committente è tenuto ad osservare in prima persona gli obblighi previsti dall’art. 8, a meno che non provveda a nominare un responsabile dei lavori – osserva che la verifica di cui al comma 8, della citata norma non ha carattere meramente formale ma deve tendere al concreto accertamento dell’affidabilità dell’impresa alla quale sono affidati i lavori. Detta verifica ha carattere sostanziale e comporta che il committente deve accertare che l’appaltatore abbia a disposizione, tra l’altro, sufficienti attrezzature e mezzi d’opera, strumenti di prevenzione individuali e collettivi, nonchè un’adeguata organizzazione aziendale capace di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Valutazioni che, secondo la parte civile ricorrente, sono state del tutto omesse dal giudice del gravame, che avrebbe in tal guisa erroneamente interpretato la norma di legge sopra citata;

b) Vizio di motivazione della sentenza impugnata rilevabile dagli atti del procedimento, con particolare riferimento al verbale d’interrogatorio reso dall’imputato I.R. il 21.7.04 (allegato, in copia, al ricorso); omessa valutazione e travisamento dello stesso. Sostiene la ricorrente che dalle stesse dichiarazioni dell’ I. emergerebbe chiaramente che costui non aveva effettuato alcuna verifica dell’idoneità tecnica della "Grd" attraverso l’ausilio della visura camerale e, conseguentemente, attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato.

Egli, in realtà, si era rivolto al Ia., conosciuto come lattoniere, senza effettuare alcuna indagine e solo perchè lo stesso gli aveva assicurato di essere in grado di effettuare i lavori.

Questi, peraltro, non erano per nulla agevoli vista anche l’altezza dal suolo alla quale dovevano svolgersi, per cui, anche per questo, il committente avrebbe dovuto usare maggiore prudenza.

Motivi della decisione

-1- Ambedue i ricorsi sono infondati.

A) S.M..

Rileva preliminarmente la Corte che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i termini prescrizionali non sono ancora interamente decorsi.

In realtà, se è vero che nel caso di specie, trattandosi di reato consumato il (OMISSIS), deve ritenersi applicabile, in tema di prescrizione, la disciplina previgente le modifiche apportate all’art. 157 c.p., con la L. n. 251 del 2005, in quanto più favorevole, e se è anche vero che detta disciplina prevedeva, per il reato in esame, come ritenuto dai giudici del merito (generiche prevalenti), un termine di prescrizione di cinque anni (art. 157, comma 1 n. 4, vecchia formulazione), estensibile fino a sette anni e mezzo, è altresì vero che in due occasioni, nel corso del giudizio di primo grado, il procedimento è stato rinviato su richiesta delle difese. In una prima occasione, il rinvio è stato richiesto per consentire l’avvio di trattative tra le parti per eventuali accordi in ordine al risarcimento del danno – che questa Corte già in altre occasioni ha considerato causa di sospensione del corso della prescrizione (Cass. n. 39606/07) -, in altra occasione, per adesione dei difensori all’astensione dalle udienze proclamata dall’associazione di categoria. Sospensioni che hanno spostato al 22.6.2011 la scadenza di detto termine, indicata nella citata memoria dallo stesso imputato alla data del 13.2.2011.

Nel merito, il ricorso è certamente infondato.

Deve, in proposito, osservarsi che questa Corte ha costantemente affermato che il vizio della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, valutabile in sede di legittimità, sussiste allorchè il provvedimento giurisdizionale manchi del tutto della parte motiva ovvero la medesima, pur esistendo graficamente, sia tale da non evidenziare l’iter argomentativo seguito dal giudice per pervenire alla decisione adottata. Il vizio è altresì presente nell’ipotesi in cui dal testo della motivazione emergano illogicità o contraddizioni di tale evidenza da rivelare una totale estraneità tra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale prescelta.

Orbene, nel caso di specie le censure mosse dal ricorrenti, che in parte ripropongono questioni già poste all’attenzione dei giudici del merito, si rivelano del tutto infondate, inesistenti essendo, in realtà, i pretesi vizi motivazionali della sentenza impugnata che, viceversa, presenta una struttura argomentativa adeguata e coerente sotto il profilo logico.

Riprendendo le linee argomentative tracciate dal primo giudice a sostegno della propria decisione, i giudici del gravame hanno ampiamente esaminato ogni questione sottoposta al loro giudizio e, dopo avere ricostruito i fatti, hanno adeguatamente motivato le ragioni del proprio dissenso rispetto alle argomentazioni ed osservazioni difensive. In particolare, gli stessi giudici hanno legittimamente ritenuto che l’eventuale interesse del Ia. ad estendere ad altri la responsabilità patrimoniale conseguente all’infortunio, non potesse metterne in discussione la credibilità, posto che le dichiarazioni dallo stesso rese avevano trovato precisi riscontri, mentre del tutto inconsistenti si erano rivelate le difese opposte dall’imputato.

In realtà, secondo quanto ha sostenuto il primo giudice, la circostanza rivelata dal Ia., secondo cui il S., impegnato nella riparazione di un refrigeratore della ditta "Vercar Model", gli aveva chiesto di aiutarlo ad eseguire l’intervento, promettendogli, date le resistenze dell’altro, a propria volta impegnato nell’esecuzione del lavoro commissionatogli dall’ I., di mettergli, in cambio, a disposizione il proprio operaio per consentirgli di terminare detto impegno-tale circostanza, dunque, ha trovato sostanziale conferma nelle dichiarazioni dello stesso S. (riportate per estratto nella sentenza di primo grado e non smentite dal ricorrente), il quale ha ammesso, non solo di avere chiamato Ia. per eseguire il lavoro commissionato dalla "Vercar", ma che lo stesso Ia. gli aveva chiesto di "procurargli" un operaio. Legittimamente, quindi, il giudice di primo grado, alla luce di tali non contestate emergenze probatorie, ha rilevato come le due dichiarazioni fossero nella sostanza collimanti, e dunque si riscontrassero, divergendo le stesse solo circa la individuazione di chi tra i due aveva avuto l’iniziativa di utilizzare un operaio del S.: se lo stesso S. per convincere Ia. a "dargli una mano" nel lavoro da eseguirsi presso la ditta "Vercar", ovvero da quest’ultimo come condizione per eseguire detto intervento.

Divergenza, peraltro, che, ove anche realmente esistente, sarebbe del tutto irrilevante ai fini della difesa dell’imputato, posto che, di chiunque fosse stata l’iniziativa, e persino ove anche il S., come pure costui sostiene (smentito da Ia.), non avesse avuto notizia circa il tipo di lavoro che il suo dipendente avrebbe dovuto svolgere per conto del Ia., proprio all’odierno ricorrente, in quanto datore di lavoro del D., spettava di informarsi circa le mansioni che a costui sarebbero state affidate, la sicurezza del luogo di lavoro, il rispetto delle norme antinfortunistiche.

Vanamente, d’altra parte, l’imputato ha tentato di negare l’esistenza dell’accordo con il S. e di attribuire al dipendente l’autonoma decisione di porsi a disposizione del Ia., rilevando che dall’11 agosto il D. era in ferie. La tesi, puntualmente esaminata dal giudice del gravame e, prima di lui, dal giudice di primo grado, è stata legittimamente ritenuta inconsistente alla stregua della testimonianza resa dalla moglie della vittima, D.B.C., la quale ha riferito che il marito si era recato in (OMISSIS) nel (OMISSIS) e che avrebbe lavorato per tutto il mese di agosto (tranne la giornata del (OMISSIS)). Da un punto di vista logico, peraltro, è stata giustamente rilevata l’incongruità della messa in ferie del dipendente, da parte del S., con effetto immediato a partire dall'(OMISSIS), avendolo in tal senso asseritamente avvertito l’imputato proprio la mattina dello stesso giorno. E’ sembrato giustamente poco credibile che l’avvio alle ferie fosse stato comunicato al D. proprio nella giornata di inizio delle stesse e non in precedenza e solo occasionalmente, al rientro del S. dall’isola (OMISSIS), da dove era rientrato trovandosi in ferie. Non è chiaro, poi, di quali ferie il lavoratore avrebbe dovuto godere, essendo stato lo stesso assunto, secondo quanto sostenuto dalla moglie, solo da un paio di mesi ed essendosi lo stesso recato in (OMISSIS) nel mese di (OMISSIS).

Per il resto, le ulteriori considerazioni contenute nel ricorso riguardano valutazioni in fatto, non deducibili nella sede di legittimità.

Inesistenti sono, in conclusione, i dedotti vizi motivazionali, avendo il giudice del gravame dato puntuali e coerenti risposte alle osservazioni e contestazioni poste dall’imputato nei motivi d’appello, ivi comprese quelle relative alla credibilità delle dichiarazioni del Ia., di guisa che il ricorso proposto deve essere rigettato, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione, in favore della parte civile costituita, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.

B) Parte civile D.B.C..

Respinta la preliminare eccezione proposta dal difensore di I. R., essendo stato il ricorso della D. ritualmente proposto dal difensore, avv. Francesco Bosco, al quale è stata conferita a tal fine procura speciale, osserva la Corte che il ricorso è infondato. a) Nessuna violazione di legge può addebitarsi all’ I..

In realtà, giustamente la corte territoriale ha sostenuto che, secondo il disposto del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 3, comma 8, al committente non spettava alcun obbligo di predisposizione di cautele antinfortunistiche, nè di controllare il rispetto, da parte della ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori, della relativa normativa, bensì solo di verificare l’idoneità tecnico- professionale della stessa ditta incaricata, anche attraverso l’iscrizione della medesima alla camera di commercio, industria ed artigianato.

Verifica che, secondo il giudice del gravame, è stata puntualmente eseguita.

La modestia dei lavori affidati e l’iscrizione alla predetta camera della ditta "GRD Impianti di Ia.Ge.", forniva sufficienti garanzie, secondo il condivisibile giudizio del giudice del gravame, circa l’idoneità della stessa di eseguire regolarmente i lavori affidati, mentre non vi era alcuna necessità di richiedere le dichiarazioni relative all’organico dei dipendenti, al contratto collettivo applicato ed alla regolarità contributiva, poichè dalla visura camerale del 5.9.03 era emerso che la stessa ditta non aveva dipendenti. b) Irrilevante è la censura, proposta con il secondo motivo di ricorso, con la quale la parte civile sostiene che rimasso non avrebbe provveduto a verificare l’idoneità tecnico-professionale della ditta esecutrice dei lavori neanche attraverso il ricorso alla visura camerale e che, sul punto, la corte territoriale avrebbe travisato le dichiarazioni rese in dibattimento dallo stesso I., dalle quali emergeva chiaramente che quella visura egli non aveva richiesto.

Rilievo attraverso il quale la ricorrente sostanzialmente vorrebbe individuare un profilo di colpa in capo all’ I. nella mancata verifica camerale, pacìfica essendo l’iscrizione della ditta in questione. Se così è, deve rilevarsi che alla contestata omissione, ove anche esistente, non potrebbe attribuirsi alcun rilievo causale nella determinazione dell’evento, dovuto certamente a fattori diversi dalla mancata richiesta della certificazione di una iscrizione in effetti esistente.

-2- Il ricorso deve essere, dunque, rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna altresì S.M. al pagamento delle spese sostenute da D.B.C. per questo giudizio di cassazione e le liquida in Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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