T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 11-11-2011, n. 8721 Sanzione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espone la ricorrente Compagnia assicuratrice che l’Istituto di vigilanza, con atto del 18 dicembre 2008, ha contestato la violazione dell’art. 148 del D.Lgs. 209/2005, a seguito dell’asserito ritardo con cui N.T. avrebbe gestito un sinistro (in particolare, con riferimento all’omessa formulazione dell’offerta, ovvero alla omessa comunicazione dei motivi della mancata offerta oltre i 120 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1 della disposizione precedentemente citata).

A seguito di quanto sopra esposto, veniva irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 30.000,00, oltre Euro 19,00 per diritti di notifica e spese del procedimento di competenza (per un complessivo ammontare di Euro 30.019,00).

Assume parte ricorrente che l’avversato provvedimento sia inficiato per violazione degli artt. 4 e 5 del Regolamento ISVAP n. 1 del 15 marzo 2006, come modificato dal provvedimento ISVAP n. 2466 del 23 ottobre 2006, per avere ISVAP notificato a N.T. la determinazione sanzionatoria oltre il termine previsto dalla legge;

Nel ricostruire il complessivo quadro normativo che ha rimesso ad ISVAP l’applicazione di misure sanzionatorie al ricorrere delle fattispecie normativamente previste, parte ricorrente evidenzia innanzi tutto il carattere di proporzionalità che deve assistere l’applicazione delle determinazioni afflittive (la cui variabilità, per un ritardo superiore a 120 giorni, è compresa in un range fra Euro 10.800,00 ed Euro 30.000,00).

Escluso che l’irrogazione di sanzione nel massimo edittale trovi, quanto alla fattispecie in esame, necessari presupposti fattuali e normativi, N.T. soggiunge che la disciplina regolamentare concernente l’esercizio del potere sanzionatorio da parte di ISVAP sarebbe stata nella fattispecie violata, atteso che la notificazione del provvedimento sanzionatorio (prevista nei 240 giorni dalla notificazione della presupposta contestazione) è intervenuta tardivamente.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Istituto intimato, costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte dalla parte ricorrente, conclusivamente insistendo per la reiezione del gravame.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 26 ottobre 2011.

Motivi della decisione

1. Come esplicitato in narrativa, parte ricorrente assume che la notificazione della gravata determinazione sia intervenuta tardivamente, con violazione dei termini indicati agli artt. 4 e 5 del Regolamento ISVAP n. 1 del 15 marzo 2006, come modificato dal provvedimento dello stesso Istituto n. 2466 del 23 ottobre 2006.

2. Come sopra delimitato il thema decidendum sottoposto all’attenzione della Sezione, va osservato come i commi primo, secondo e terzo dell’articolo 3 del decretolegge 23 dicembre 1976 n. 857 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977 n. 39), siano stati sostituiti dalle previsioni dettate dall’art. 5 della legge 5 marzo 2001 n. 57; le quali, per quanto qui di interesse, dispongono che:

– "per i sinistri con soli danni a cose la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell’articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all’articolo 5 del presente decretolegge e recare l’indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’assicuratore formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro";

– "l’obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al primo comma. La richiesta deve contenere la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, dal certificato di morte. L’assicuratore è tenuto a provvedere all’adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione".

Va poi rilevato come anche il comma 8 dell’art. 3 del citato decreto legge abbia ricevuto, ad opera della pure richiamata legge 57/2001, i seguenti interventi modificativi:

– "l’inosservanza da parte dell’impresa assicuratrice dei termini prescritti dal presente articolo comporta:

a) in ordine alla omessa richiesta di integrazione della richiesta di risarcimento incompleta la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni;

b) in ordine alla omessa formulazione dell’offerta, all’omessa comunicazione dei motivi della mancata offerta o all’omessa corresponsione della somma offerta, che si protragga per oltre centoventi giorni dal termine utile finale:

1) la sanzione da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, in relazione a danni a cose e lesioni guaribili entro quaranta giorni;

2) la sanzione da lire quindici milioni a lire duecentoquaranta milioni, in relazione a danni a persone guaribili oltre quaranta giorni o per il caso di morte.

La comunicazione dei motivi della mancata offerta effettuata entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile comporta la sanzione da lire tre milioni a lire nove milioni. La formulazione dell’offerta o la corresponsione della stessa effettuate entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile, comporta oltre al pagamento degli interessi, l’applicazione delle seguenti sanzioni:

a) dal 5 al 10 per cento della somma offerta o pagata con un ritardo non superiore ai quindici giorni, con un limite minimo di lire ottocentomila;

b) dal 10 al 20 per cento della somma offerta o pagata in ritardo, decorso ogni ulteriore periodo di ritardo di quindici giorni, con un limite minimo di lire due milioni e un limite massimo rispettivamente di lire cinquanta milioni per sinistri con danni a cose e lesioni a persone guaribili entro quaranta giorni e di lire duecento milioni per sinistri che abbiano causato il decesso ovvero lesioni permanenti o guarite oltre i quaranta giorni dal sinistro".

Le surriportate disposizioni sono state, quindi, abrogate dal vigente Codice delle Assicurazioni (di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209), il cui art. 148 ha riformulato la procedura di risarcimento; ed il cui art. 315 ha rideterminato le procedure liquidative, stabilendo che:

– "nei casi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o dalle disposizioni di attuazione la formulazione dell’offerta o la corresponsione della somma che siano effettuate fino a centoventi giorni dalla scadenza del termine utile ovvero la mancata comunicazione del diniego dell’offerta nel medesimo termine è punita:

a) in caso di ritardo fino a trenta giorni, con la sanzione da euro trecento ad euro novecento;

b) in caso di ritardo fino a sessanta giorni, con la sanzione da euro novecento ad euro duemilasettecento;

c) in caso di ritardo fino a novanta giorni, con la sanzione da euro duemilasettecento ad euro cinquemilaquattrocento;

d) in caso di ritardo fino a centoventi giorni, con la sanzione da euro cinquemilaquattrocento ad euro diecimilaottocento" (comma 1);

– "qualora, oltre i centoventi giorni dal termine utile, siano omesse la formulazione dell’offerta, la comunicazione dei motivi del diniego o il pagamento della somma, l’inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione è punita con la sanzione da euro diecimilaottocento ad euro trentamila in relazione a danni a cose e con la sanzione da euro ventimila ad euro sessantamila in relazione a danni a persone o per il caso morte" (comma 2).

Quanto alla disciplina regolamentare della quale viene sostenuta la violazione, l’art. 3, comma 2, del Regolamento Isvap 1/2006 dispone che l’atto di contestazione è notificato ai soggetti destinatari delle sanzioni entro 120 giorni, ovvero entro 180 giorni per i soggetti residenti all’estero, dall’accertamento dei fatti.

L’art. 4, comma 1, dello stesso regolamento prevede che, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell’atto di contestazione, i soggetti destinatari delle sanzioni possono far pervenire ai servizi dell’Istituto memorie difensive o altri elementi controdeduttivi, nonché richiesta, ove lo ritengano necessario, di essere sentiti, direttamente o attraverso propri rappresentanti.

Entro i successivi novanta giorni dal ricevimento delle memorie difensive o dall’audizione se successiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, i servizi dell’Istituto concludono la fase istruttoria del procedimento sanzionatorio e ne riferiscono gli esiti al servizio sanzioni con relazione motivata; in assenza di memorie difensive o di richiesta di audizione i servizi dell’Istituto provvedono a tali adempimenti entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo comma.

L’art. 5, comma 2, dello stesso Regolamento stabilisce che il provvedimento motivato adottato dal presidente è notificato al soggetto cui è stata rivolta la contestazione entro novanta giorni dal ricevimento da parte del servizio sanzioni della relazione motivata dei servizi dell’Istituto.

L’art. 5, comma 4, del regolamento prescrive che il procedimento sanzionatorio, con l’irrogazione della sanzione ovvero l’archiviazione, si conclude entro due anni dalla data del suo avvio (avvio che, alla luce dell’art. 3, comma 4 del regolamento stesso, si invera alla notifica dell’atto di contestazione).

L’art. 5, comma 2, dello stesso regolamento stabilisce che il provvedimento motivato adottato dal presidente è notificato al soggetto cui è stata rivolta la contestazione entro novanta giorni dal ricevimento da parte del servizio sanzioni della relazione motivata dei servizi dell’Istituto

3. Nel richiamare quanto al precedente punto 2. osservato relativamente alla scansione temporale che gli artt. 4 e 5 del Regolamento ISVAP 1/2006 fissano ai fini dello svolgimento dell’iter procedimentale preordinato all’eventuale accertamento di una fattispecie suscettibile di determinare l’applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria, non può esimersi il Collegio dal ribadire il proprio costante orientamento interpretativo (cfr. sentenze nn. 650, 651 e 652 del 21 gennaio 2010; nonché n. 19659 del 21 giugno 2010) in ordine al carattere ordinatorio – e non decadenziale – dei termini intermedi fissati dagli artt. 4, comma 2 e 5, comma 2, del citato testo regolamentare.

Nel rilevare come il mancato rispetto di un termine perentorio determini una conseguenza particolarmente incisiva, quale quella della decadenza dall’esercizio del potere, occorre ritenere che tale conseguenza debba essere espressamente – e senza alcun margine di dubbio – prevista e disciplinata (ovvero; che la perentorietà consegua allo scopo ed alla funzione adempiuta); mentre i termini che la ricorrente sostiene siano stati violati hanno chiaramente funzione acceleratoria dell’attività istruttoria e sono posti ad esclusiva tutela del buon andamento e dell’efficacia dell’azione amministrativa, in funzione meramente organizzativa.

In altre parole – considerato che il potere sanzionatorio si consuma, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Regolamento 1/2006, nel caso in cui il procedimento non si concluda entro due anni dalla data del suo avvio ed attribuito a tale termine un carattere decadenziale, pur non espressamente previsto dalla norma, in quanto assolve ad una specifica funzione di garanzia del destinatario del procedimento sui tempi massimi di adozione della sanzione – la scansione endoprocedimentale, vale a dire l’arco temporale entro il quale devono essere svolte le varie fasi del procedimento, si rivela preordinata ad assolvere esigenze di carattere meramente organizzatorio e non già di garanzia dell’incolpato, atteso che, come osservato, al soddisfacimento di tale finalità è preordinata (esclusivamente) la previsione del termine finale.

Di talché, una volta esercitato il potere nel termine di due anni previsto dall’art. 5, comma 4, del Regolamento, i termini endoprocedimentali, assolvendo ad una funzione di organizzazione dell’attività dell’Istituto, sono sostanzialmente irrilevanti per il destinatario del procedimento.

4. Nel dare atto, alla stregua di quanto in precedenza osservato, dell’infondatezza degli esaminati argomenti di censure, dispone conclusivamente la Sezione la reiezione dell’impugnativa all’esame.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna N.T. S.p.A. di Assicurazioni, Riassicurazioni e Capitalizzazioni, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo – ISVAP in ragione di Euro 1.500,00 (euro mille e cinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *