Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-06-2011) 11-10-2011, n. 36611 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

P.S., imputato di ripetute violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 – per avere a più riprese acquistato, detenuto e ceduto a diversi acquirenti sostanza stupefacente del tipo cocaina – propone ricorso, per il tramite del difensore, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, del 19 luglio 2010 che ha confermato, in punto di responsabilità, la sentenza del Gup del Tribunale di Vicenza del 29 novembre 2007, avendo tuttavia ridotto, previa disapplicazione della recidiva contestata, a due anni, dieci mesi di reclusione e Euro 14.000,00 di multa la pena inflitta dal primo giudice.

Deduce il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio in relazione all’eccessività della pena base e degli aumenti di pena per la continuazione, nonchè all’insufficiente diminuzione della stessa pena ex D.P.R., art. 73, comma 7.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

In realtà, la corte territoriale, nel pieno rispetto della normativa di riferimento e con motivazione coerente sul piano logico, ha legittimamente ritenuto: a) che la limitazione al 50% della riduzione della pena per la riconosciuta collaborazione si giustificava ampiamente alla luce del comportamento equivoco dell’imputato che, per un certo periodo, da un lato, collaborava con gli inquirenti, dall’altro, continuava nei suoi traffici, interrotti solo dopo essere stato scoperto; b) che per il resto, le decisioni del primo giudice, quanto alla misura della pena base (per vero individuata in misura di poco superiore al minimo edittale) e degli aumenti a titolo di continuazione (pure estremamente contenuti, in vista dei numerosi episodi di spaccio accertati), dovevano essere confermati; su tali punti, la ragione della conferma della decisione di primo grado si trae dal complessivo contesto motivazionale, nel quale il giudice del gravame ha segnalato, oltre che il consistente dato ponderale che aveva caratterizzato le condotte di acquisto, detenzione e spaccio della sostanza stupefacente e la sistematica e continua attività delittuosa posta in essere dall’imputato, anche i precedenti penali dello stesso, uno dei quali specifico.

Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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