Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-06-2011) 11-10-2011, n. 36610

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Teramo impugna la sentenza del Giudice di Pace di Atri, del 7 febbraio 2008, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di G.V. e F.G., imputati del delitto di lesioni personali colpose commesso – con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale – in pregiudizio di I.S., per remissione tacita di querela. Ha ritenuto il decidente che la persona offesa, rimasta assente benchè ritualmente invitata a presentarsi in giudizio, avesse, in tal guisa, tacitamente manifestato la volontà di rimettere la querela.

Deduce il ricorrente inosservanza o erronea applicazione dell’art. 152 c.p., posto che, si sostiene, ad una condotta meramente omissiva della persona offesa, non può attribuirsi alcun significato specifico.

Di qui la richiesta di annullamento della sentenza impugnata.

Con memoria prodotta presso la cancelleria di questa Corte, il difensore dei due imputati chiede che il ricorso venga rigettato.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte che, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che: "Nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal PM, ex D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20, la mancata comparizione del querelante – pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela – non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, si da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152 c.p.p., comma 2" (Cass. SU n. 46088/08).

La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata, con rinvio al Giudice di Pace di Atri per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla con rinvio al Giudice di Pace di Atri.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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