Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-03-2012, n. 4295 Sentenze ecclesiastiche di nullità, delibazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 30-8-2005, L.A. conveniva in giudizio davanti alla Corte di Appello di Roma F. A.D., chiedendo la delibazione della sentenza del Tribunale ecclesiastico regionale siculo del 31-1-2003, che aveva dichiarato la nullità del matrimonio celebrato il 22-10-77 tra le parti per esclusione del "bonum sacramenti" (indissolubilità del vincolo) da parte del marito.

Costituitosi il contraddittorio, la F. chiedeva rigettarsi la domanda.

Con sentenza 13/6-12/7/2006, la Corte di Appello di Roma rigettava la domanda, ritenendo la riserva mentale del L. non conosciuta nè conoscibile dalla moglie.

Ricorre per cassazione il L..

Resiste, con controricorso, la F..

Motivi della decisione

Con il ricorso si sottopone a questa Corte il seguente quesito: "Se, pur in presenza di rigetto della domanda di nullità canonica per simulazione del consenso di entrambe le parti, sia possibile decidere circa la delibazione ai fini civili della stessa laddove è stato comunque provato che la parte, non raggiunta la prova piena circa il suo intento simulatorio, era a conoscenza degli intenti dell’altro e li ha accettati".

Il ricorso è inammissibile.

La Corte di Appello, con la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda di delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale fondata sull’esclusione dell’indissolubilità del vincolo da parte del solo marito, odierno ricorrente. Ciò sulla base dell’esatta affermazione in diritto secondo cui la declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per esclusione di uno dei bona matrimonii da parte di un coniuge (cioè per divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione) postula che tale divergenza sia stata dall’altro coniuge effettivamente conosciuta, o che non gli fosse nota a causa di sua negligenza, poichè ove tali situazioni non ricorrano, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà all’ordine pubblico" (al riguardo, tra le altre, Cass. n. 1205 del 2004). In relazione a tale esatto principio la sentenza impugnata ha poi accertato in fatto, con congrua motivazione, sulla base delle testimonianze dalla sentenza ecclesiastica, che la moglie, odierna resistente, non fu partecipe della esclusione dell’indissolubilità del vincolo, e non ne ebbe conoscenza.

Il quesito, per come formulato, risulta inadeguato a censurare la predetta motivazione, dando per presupposta un’affermazione di principio diversa da quella contenuta nella sentenza. Il motivo si specifica ulteriormente nella richiesta di una rivalutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità (e sul punto, del resto, il quesito non pare adeguatamente correlato ad esso).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

A norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri atti identificativi delle parti, dei minori e dei parenti, in quanto imposto dalla legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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