T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 11-11-2011, n. 8715 Indennità varie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto (n. 2472/2008) i ricorrenti, in epigrafe nominativamente indicati, tutti dipendenti della Polizia di Stato, hanno adito questo Tribunale per l’accertamento del loro diritto a percepire il trattamento economico di trasferimento di cui all’art. 1 della legge 29.3.2001, n. 86 ed all’art. 8 del D.P.R. n. 164/2002, con condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento delle relative somme, oltre ad interessi legali, a decorrere dalla data di maturazione dei rispettivi ratei.

Espongono di aver partecipato al concorso pubblico per esami a n. 40 posti di commissario della Polizia di Stato, indetto con bando del 5.2.2004, di esserne risultati vincitori e di aver frequentato il 95° corso di formazione svoltosi a Roma presso la Scuola di Polizia durante il quale sono stati posti in aspettativa con corresponsione del trattamento economico più favorevole di cui all’art. 59 della legge n. 121 del 1981 ed all’art. 28 della legge n. 668 del 1986.

Espongono, altresì, di aver mantenuto per la durata del predetto corso di formazione la qualifica di provenienza e di essere stati assegnati, al suo termine, ad una nuova sede di servizio diversa da quella presso la quale avevano svolto la propria attività lavorativa prima del conseguimento della superiore nuova qualifica.

Lamentano la mancata corresponsione dell’indennità ex art. 1 della legge n. 86/2001, asserendo l’illegittimità della posizione assunta dall’Amministrazione dell’interno secondo cui il partecipante ad un concorso pubblico che non sia riservato al personale interno, ove risultato vincitore e già dipendente della stessa amministrazione che ha indetto la procedura selettiva, deve ritenersi equiparato agli altri soggetti privati che hanno superato il concorso, a prescindere dalla circostanza egli abbia già prestato servizio presso l’Amministrazione che ha indetto la selezione.

I ricorrenti, pertanto, hanno adito questo Tribunale deducendo:

a) Violazione dell’art. 1 della legge n. 86/2001 e dell’art. 8 del D.P.R. n. 164/2002.

Affermano che il loro collocamento in aspettativa per la durata del corso di formazione con conseguente mantenimento della qualifica precedentemente posseduta escluderebbe l’irrilevanza del servizio già prestato nella Polizia di Stato e che, pertanto, l’assegnazione presso la nuova sede successiva al conseguimento della nuova qualifica d’ingresso nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato sarebbe configurabile alla stregua di un trasferimento d’autorità con conseguente diritto al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 1 della succitata legge n. 86/2001.

b) Eccesso di potere per disparità di trattamento, atteso che l’invocato beneficio sarebbe stato riconosciuto in favore dei partecipanti al concorso interno già appartenenti, come gli odierni ricorrenti, all’Amministrazione resistente.

c) Eccesso di potere per contraddittorietà nel comportamento della P.A., essendosi dapprima nel 2007 provveduto in senso conforme alla loro aspettativa.

d) Eccesso di potere per violazione di norme interne.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione ministeriale che ha controdedotto l’infondatezza dei prospettati motivi di ricorso.

Il ricorso è infondato e, per tale ragione, va respinto.

Con il proposto gravame si lamenta il mancato riconoscimento e la non corresponsione dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della legge n. 86 del 2001, riconosciuto agli appartenenti alle Forze di Polizia trasferiti d’autorità presso altra sede di servizio, sita in un comune diverso da quello di provenienza.

I ricorrenti, già dipendenti della Polizia di Stato hanno partecipato al concorso pubblico per esami per il conferimento di n. 40 posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato indetto dall’Amministrazione dell’interno in data 5.2.2004 e sono stati ammessi a partecipare al relativo corso di formazione svoltosi in Roma.

Per tutta la durata del corso essi sono stati posti in aspettativa ai sensi degli artt. 22 del bando di concorso e 28 della legge n. 668/1986 ed è stato loro corrisposto il trattamento economico di cui all’art. 59 della legge n. 121 del 1981 a norma del quale "Il trattamento economico degli allievi dei corsi di cui agli articoli precedenti è determinato, in misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi corsi, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato verrà assegnato il trattamento economico più favorevole".

Secondo la prospettazione attorea ai ricorrenti, a seguito dell’assegnazione presso la nuova sede di servizio in virtù dell’inquadramento nella qualifica iniziale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, spetterebbe l’indennità di cui al succitato art. 1 della legge n. 86/2001, atteso che tale assegnazione sarebbe configurabile quale trasferimento d’ufficio, dando così diritto alla corresponsione di tale beneficio nella misura già riconosciuta ai dipendenti della stessa Amministrazione vincitori del concorso interno (e dunque non pubblico) per il conseguimento della stessa qualifica iniziale del predetto ruolo.

Secondo i medesimi ricorrenti durante lo svolgimento del corso di formazione sarebbe rimasto inalterato il rapporto di servizio con l’Amministrazione in ragione del collocamento in aspettativa e,quindi, il trasferimento di sede successivo alla nuova qualifica altro non sarebbe che un trasferimento d’autorità con diritto a percepire l’indennità sopra indicata.

Il Ministero dell’interno, con apposita memoria depositata in atti, afferma l’infondatezza della tesi difensiva degli odierni ricorrenti, asserendo che la loro partecipazione ad un concorso pubblico in qualità di esterni altro non poteva che comportare la loro equiparazione ai partecipanti estranei all’Amministrazione, con conseguente novazione oggettiva del rapporto di lavoro tale da configurare l’assegnazione alla nuova sede quale prima assegnazione e non quale trasferimento d’autorità.

Osserva, al fine del decidere, il Collegio che i ricorrenti, all’esito della partecipazione al corso di formazione professionale prodromico all’immissione nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato, sono stati trasferiti presso sedi di assegnazione diverse da quelle nelle quali avevano prestato servizio prima di essere collocati in aspettativa per poter frequentare detto corso.

Si tratta, dunque, di stabilire se la nuova assegnazione di sede che ha coinvolto i ricorrenti sia o meno qualificabile od equiparabile ad un trasferimento d’autorità con diritto a percepire il beneficio di cui all’art. 1 della legge n. 86/2001, e se la partecipazione al concorso pubblico, non riservato agli interni, precluda loro il riconoscimento dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della legge n. 86/2001.

La norma de qua prevede un’indennità in favore del personale delle Forze di Polizia che sia trasferito d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza.

Giova premettere, in via generale, che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, il discrimine tra trasferimento d’ufficio e quello a domanda del personale delle Forze di polizia deve cogliersi nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi tra interesse pubblico ed interesse personale del dipendente. Difatti, mentre nel primo caso, il trasferimento è reputato indispensabile per realizzare l’interesse pubblico, nel secondo è solo riconosciuto compatibile con le esigenze amministrative.

In sostanza, il trasferimento può essere qualificato d’autorità, ove sia destinato a soddisfare prioritariamente l’interesse dell’amministrazione, non essendo sufficiente, ai fini di una sua diversa qualificazione giuridica, la dichiarazione di disponibilità al movimento da parte dell’interessato atteso che ciò che rileva, agli effetti della differenza fra trasferimento a domanda e trasferimento d’ufficio, è la diversa rilevanza che in essi assumono i contrapposti interessi in gioco, con la conseguenza che quando il trasferimento è disposto per soddisfare un interesse specifico dell’amministrazione, al militare trasferito spetta l’indennità di cui all’art. 1, l. 10 marzo 1987 n. 100 (in tal senso, C. Stato, Sez. IV, 22 dicembre 2007, n. 6611; C. Stato Sez. VI, 27 dicembre 2007, n. 6664).

In tale ottica, decisiva valenza assume, dunque, l’individuazione dell’interesse prevalente.

Analoghe considerazioni devono svolgersi, ad avviso del Collegio, anche con riferimento a tutte quelle fattispecie in cui la pretesa corresponsione dell’indennità sopra citata si inserisca nell’ambito di un concorso pubblico per il conseguimento di una nuova e superiore qualifica, all’esito del quale il vincitore, già dipendente dell’amministrazione che ha indetto la selezione, venga assegnato ad una sede di servizio diversa da quella in cui svolgeva la propria attività lavorativa.

Si è ritenuto che non possa configurarsi alcuna preponderanza dell’interesse pubblico dell’Amministrazione al trasferimento – rectius assegnazione – del dipendente vincitore di un concorso ad una nuova sede, ove si consideri l’interesse manifestato da quest’ultimo con la espressa volontà di partecipare ad una procedura selettiva per il conseguimento di una superiore qualifica; e ciò nel senso che se è pur vero che il trasferimento del dipendente è, in ogni caso, connesso ad una valutazione primaria dell’interesse dell’Amministrazione, desumibile dall’individuazione di specifiche sedi presso le quali poter svolgere il servizio una volta acquisita la nuova qualifica, altrettanto vero è che per conseguirla il dipendente si è deciso, come nel caso in esame, a partecipare ad una selezione pubblica "a domanda",.

Pertanto, il trasferimento di un dipendente presso una nuova sede di servizio non può che considerarsi subordinato alla sua preventiva e manifesta volizione sia a partecipare alla procedura selettiva, sia ad accettare le conseguenze connesse alla sua partecipazione al concorso stesso.

Deve affermarsi,con riferimento alla fattispecie in giudizio, che il trasferimento dei ricorrenti presso sedi diverse rispetto a quelle ove prestavano servizio prima di divenire vice commissari, ha preso avvio da una loro specifica domanda comprovante la sussistenza di un sotteso interesse a partecipare alla procedura selettiva de qua, sostanzialmente volto a soddisfare esigenze ed aspirazioni di carattere squisitamente personale, rispetto alle quali l’interesse dell’Amministrazione all’assegnazione di personale presso le sedi ritenute da ricoprire, non può qualificarsi prevalente, né configurare un trasferimento d’autorità tale da giustificare il riconoscimento del beneficio ex art. 1 della legge n. 86 del 2001.

Con il secondo motivo, i ricorrenti si dolgono che l’Amministrazione nel denegare loro la suddetta indennità avrebbe manifestato la propria disponibilità a corrispondere l’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della legge n. 86/2001 in favore di personale già appartenente alla Polizia di Stato, partecipante al concorso interno. Lamentano, in buona sostanza, la disparità di trattamento.

La censura, ad avviso del Collegio, non è suscettibile di accoglimento, in quanto la procedura selettiva pubblica alla quale risultano aver partecipato i ricorrenti e la loro specifica posizione derivante dall’aver preso parte non al concorso riservato bensì a quello aperto a tutti i soggetti privati in possesso dei prescritti requisiti, nonostante già appartenenti all’Amministrazione intimata, altro non può che configurare la sussistenza, nel caso di specie, di posizioni non omogenee tra quest’ultimi ed i partecipanti al concorso riservato.

Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano che l’Amministrazione, in sede di svolgimento di un precedente concorso pubblico, svoltosi nel 2007, avrebbe riconosciuto ai partecipanti già dipendenti l’attribuzione dell’indennità oggetto della odierna pretesa.

La censura è priva di pregio.

Osserva, a tale riguardo, il Collegio che il precedente richiamato dagli odierni ricorrenti non può ritenersi per l’Amministrazione dotato del carattere della vincolatività, ossia necessariamente estendibile ad ulteriori e successive procedure selettive, in ragione dell’autonomia di ciascun procedimento e del potere proprio dell’amministrazione pubblica di mutare il proprio convincimento nel senso interpretativo maggiormente aderente ai principi di ragionevolezza, logicità e legalità dell’azione amministrativa.

Pertanto, la scelta operata dall’Amministrazione in senso adesivo al riferito principio secondo cui la la domanda di partecipazione ad un concorso pubblico non riservato al personale interno comprova la sussistenza di un predominante sotteso interesse alla procedura selettiva essenzialmente volto a soddisfare esigenze ed aspirazioni di carattere squisitamente personale tali da non poter configurare il susseguente trasferimento presso la nuova sede di servizio quale trasferimento d’autorità, e la non necessaria vincolatività di un precedente esito procedimentale, possono far ritenere scevra dal paventato vizio di legittimità l’azione posta in essere dall’Amministrazione intimata.

Per le suesposte considerazioni, anche l’ultimo motivo di doglianza con il quale si lamenta la violazione di disposizioni normative di rango secondario proprie dell’Amministrazione appare privo di pregio, con la conseguenza che il ricorso deve essere respinto.

Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensate fra le parti in causa, in considerazione della peculiarità della fattispecie in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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