Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-05-2011) 11-10-2011, n. 36622 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

-1- In data 19 maggio 2009, nell’ambito del procedimento penale a carico di D.R. ed altri, indagati in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 e D.P.R. n. 308 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c) – per avere proseguito, malgrado la revoca del nullaosta paesaggistico comunale in precedenza rilasciato, i lavori di realizzazione dei corpi di fabbrica denominati "A" e "D" del complesso residenziale sito sulla via (OMISSIS) del comune di Vasto ed ubicato in area sottoposta a vincolo paesaggistico – il Gip del Tribunale di Vasto ha disposto il sequestro preventivo dei predetti corpi di fabbrica.

-2- Intervenuta, successivamente, in data 14.1.2010, la sentenza del TAR Abruzzo -che ha annullato il provvedimento con il quale la soprintendenza aveva revocato il proprio parere favorevole relativamente al nullaosta paesaggistico rilasciato dal comune di Vasto sul permesso di costruire in variante n. 148 del 20.12.07, nonchè il provvedimento del 14.3.08, con il quale il comune di Vasto aveva revocato il nulla osta paesaggistico- M.G., legale rappresentante della "Itaca Costruzioni s.r.l.", società acquirente degli immobili sequestrati, richiamata la decisione del giudice amministrativo, ha avanzato istanza di revoca e di dissequestro dei due immobili. Istanza respinta dal Gip, il quale ha ritenuto la sentenza del TAR inidonea a far venir meno l’illegittimità dell’intervento edilizio oggetto del provvedimento cautelare.

– 3 – Con ordinanza del 25.3.2010, il tribunale di Chieti, adito dal M. ai sensi dell’art. 322 bis cod. proc. pen., preso atto della decisione del TAR, ha revocato il sequestro ed ha ordinato la restituzione all’avente diritto degli immobili sopra indicati.

– 4 – Su ricorso del Procuratore della Repubblica di Chieti, la terza sezione di questa Corte, con sentenza del 6 ottobre 2010, ha annullato detta ordinanza, con rinvio allo stesso tribunale, sul rilievo che non poteva ritenersi sufficiente la sentenza del giudice amministrativo per far venire automaticamente meno i presupposti del sequestro.

– 5 – Con ordinanza del 30 novembre 2010. il Tribunale di Chieti, precisati i poteri ed i limiti del giudice del rinvio e l’ambito del relativo procedimento, ha confermato il provvedimento di sequestro.

Premesso che il piano degli accertamenti giurisdizionali, amministrativo e penale, caratterizzati da distinti criteri ed ambiti di valutazione, devono ritenersi del tutto distinti e che al giudice penale nella sede cautelare spetta solo di accertare l’astratta riconducibilità della condotta contestata ad una determinata fattispecie di reato, il tribunale ha, anzitutto, rilevato come la sentenza del giudice amministrativo, invocata dal M., avesse avuto ad oggetto, non la legittimità o meno del permesso di costruire in variante n. 148/07, bensì solo la verifica della legittimità dell’esercizio, da parte della pubblica amministrazione, del potere di revoca in via di autotutela, di guisa che essa aveva, ovviamente, lasciato del tutto impregiudicato il tema della rilevanza penale delle condotte ascritte agli indagati.

Nel merito, lo stesso giudice ha osservato che dagli atti, in particolare dai rilievi e dalle considerazioni svolte dal consulente del PM, era emerso che il progetto in variante n. 148 del 2007, con riferimento al fabbricato denominato "D", comportava modifiche, all’originario progetto, di non secondario rilievo, in quanto implicanti un aumento della precedente volumetria (da me 1734,00 a me 2505,51); mentre, per i fabbricati denominati "A" e "C", la variante prevedeva l’esecuzione di sottotetti con altezze maggiori rispetto a quelle autorizzate, di guisa che l’intervento in questione non era compatibile con le prescrizioni del Pai. Ciò Malgrado, era stato rilasciato il permesso di costruire in variante a sanatoria per i fabbricati "A" e "C".

Donde la conferma, da parte del tribunale, della sussistenza del "fumus" in ordine al provvedimento di sequestro.

Sussistente è stato anche ritenuto il "periculum", in considerazione del fatto che era stato già accertato che in passato i lavori erano proseguiti pur in presenza di un ordine di sospensione degli stessi (n. 68 del 31.3.08).

-6- Avverso tale decisione, propone ricorso M.G. che, con unico motivo, denuncia il vizio in punto di diritto del provvedimento impugnato poichè lo stesso violerebbe le disposizioni normative poste in tema di sussistenza dei requisiti necessari per procedere a sequestro preventivo.

Sostiene il ricorrente che la decisione impugnata si fonda unicamente sulle risultanze della consulenza del PM, senza considerare che esse, in quanto provenienti da una parte processuale, dovranno essere oggetto di verifica nel corso del giudizio di merito, alla stregua di qualunque altra allegazione di parte. Peraltro, il modus operandi del consulente sarebbe, nel caso di specie, discutibile perchè fondato su documentazione incompleta; sarebbero stati anche ignorati atti che attestano la regolarità degli interventi urbanistici eseguiti. Tra l’altro, non si sarebbe tenuto conto della nota del comune di Vasto del 21.9.2010, nella quale è stato precisato che la variante n. 148/2007 è da considerarsi in sanatoria solo per l’edificio "C", mentre per gli edifici "A" e "D" essa è da intendersi in corso d’opera. Verrebbe, quindi, meno, soggiunge il ricorrente, il "fumus commissi delicti".

Quanto al "periculum", viene rilevato il vizio di motivazione, laddove esso è stato riscontrato solo richiamando un presunto precedente di indebita prosecuzione dei lavori che, a prescindere dall’esito del relativo procedimento, sarebbe inconferente, trattandosi di circostanza estranea al tema del "periculum" e dello stesso "fumus" poichè non attiene alla legittimità della edificazione, intesa quale rispetto dell’iter amministrativo per l’ottenimento della variante. Ancora in tema di "periculum", viene rilevato il vizio di motivazione in punto di verifica, trattandosi di sequestro di immobile già realizzato, delle conseguenze antigiuridiche ulteriori rispetto alla consumazione del reato derivanti dall’uso dell’edificio realizzato. Conclude il ricorrente, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.

Motivi della decisione

– 1 – Il ricorso è infondato.

Giova premettere che, in materia di sequestro preventivo, è ammesso, a norma dell’art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione solo per "violazione di legge", nel cui ambito, per costante giurisprudenza (Cass. SU n. 5876/04), può essere ricondotto il vizio di motivazione nei ristretti limiti della totale mancanza ovvero della mera apparenza della stessa, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali. Ipotesi che deve escludersi nel caso di specie, come si deduce dalla semplice lettura del provvedimento impugnato, che ha chiaramente esplicitato le ragioni, di fatto e di diritto, sottese all’adozione del provvedimento censurato.

Ciò che rende inammissibili le considerazioni che nel ricorso, pur nella formale denuncia di "vizi in punto di diritto", finiscono con l’evidenziare meri vizi motivazionali; così come inammissibili sono le considerazioni in punto di fatto svolte dal ricorrente circa atti e documenti che attesterebbero la legittimità degli interventi edilizi in questione e la mancanza di "periculum".

Per il resto, le censure proposte sono infondate.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in sede cautelare il giudice deve operare un attento controllo, su base fattuale del caso sottoposto al suo esame, secondo il parametro del "fumus", tenendo in considerazione le risultanze processuali emergenti dagli elementi forniti dalle parti. Alla stregua di tali principi, il tribunale ha, nel caso di specie. ritenuto di rilevare dall’esame degli atti, in particolare, dagli accertamenti di PG e dagli esiti della consulenza tecnica disposta dal PM, i presupposti legittimanti, sotto il profilo del "fumus", l’intervento cautelare. Accertamenti e consulenza dai quali sono emersi, con riguardo agli immobili oggetto di sequestro, indebiti aumenti di volumetria e maggiori altezze rispetto a quelle autorizzate; circostanze, cioè, che certamente legittimavano, allo stato delle indagini, l’intervento cautelare del Gip. Sul punto, il ricorrente propone osservazioni del tutto generiche, laddove ipotizza che i risultati della consulenza tecnica possano essere stati condizionati da carenze investigative e da errori d’impostazione, non meglio specificati. Mentre non par dubbio che legittimamente il giudice abbia fondato la propria decisione sui risultati dell’indagine tecnica, anche se di parte (oltre che degli accertamenti di PG), laddove le aspettative del ricorrente di verifica dell’attendibilità e correttezza della stessa attraverso una perizia, certamente legittime e coltivabili nei tempi e nei modi di legge, certamente non sminuiscono il rilievo della consulenza in termini di "fumus".

Non ha omesso, peraltro, il tribunale di esaminare i rilievi difensivi, laddove era stato richiamato un documento avente ad oggetto un "approfondimento relazione tecnica istruttoria", redatto dal responsabile del procedimento del comune di Vasto, dal quale sarebbe emersa la legittimità degli interventi edilizi in contestazione. In proposito, il tribunale ha rilevato come detto approfondimento facesse riferimento, tra l’altro, ad accertamenti compiuti dai carabinieri e dall’ufficio tecnico fino al settembre 2007, mentre il consulente del PM aveva effettuato, coadiuvato dalle forze dell’ordine, ulteriori accertamenti in data 22.5.08 (epoca in cui i lavori erano in corso malgrado l’ordine di sospensione degli stessi).

Quanto alla precisazione contenuta nella nota del comune di Vasto del 21.9.2010, alla quale si fa riferimento nel ricorso, con la quale si precisa che il permesso di costruire in variante deve considerarsi in sanatoria solo per il fabbricato "C", mentre per i corpi di fabbrica "A" e "D" la variante deve intendersi in corso d’opera, sembra evidente che si tratta di valutazioni di merito che necessitano di adeguati approfondimenti in una sede processuale diversa da quella cautelare.

Infondata, infine, è anche la censura relativa al "periculum", legittimamente ravvisato dal giudice del rinvio sotto il profilo del rischio di una ulteriore prosecuzione dei lavori, con conseguente aggravamento e protrazione delle conseguenze dannose del reato, evidentemente riferite al complessivo assetto urbanistico della zona.

– 2 – Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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