Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-05-2011) 11-10-2011, n. 36621 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Bari, con ordinanza del 22/9/2009, dichiara inammissibile l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dal difensore di L.G., per difetto di attribuzione di una procura speciale alla presentazione della richiesta, conformemente alla previsione di cui all’art. 122 c.p.p..

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore del L. per violazione di legge, osservando che la richiesta era stata presentata legittimamente e tempestivamente, con conferimento al difensore di una rituale procura speciale. Peraltro, essendo stata rilasciata unitamente al ricorso e non con atto separato, il riferimento all’azione riparatoria era evidente. Inoltre, la presenza del L. all’udienza di trattazione, rendeva evidente la riferibilità dell’azione a quest’ultimo.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

3.1. Va premesso che l’art. 315 cod. proc. pen., nel disciplinare il procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione, richiama le norme sulla riparazione dell’errore giudiziario e, pertanto, l’art. 645 laddove è previsto che l’istanza deve essere presentata dalla parte interessata o da un procuratore speciale.

Questa Corte di legittimità sul punto, ha avuto modo di precisare che "La domanda di riparazione per ingiusta detenzione costituisce atto personale della parte che l’abbia indebitamente sofferta.

Pertanto la sua proposizione, in quanto espressione della volontà della parte di far valere il diritto alla riparazione in giudizio può avvenire, oltre che personalmente, anche per mezzo di procuratore speciale nominato nelle forme previste dall’art. 122 cod. proc. pen., ma non per mezzo del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l’autenticità dell’iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell’interessato;

mentre alla presentazione della domanda può provvedere anche il difensore con procura che ha il potere di compiere e ricevere, nell’interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati" (cass. sez. un. sentenza n. 8 del 12/03/1999 Cc. (dep. 10/06/1999), Sciamanna, Rv.

213508). In sostanza la Corte con tale pronuncia ha ribadito la differenza che esiste tra il mero mandato difensivo, con cui si attribuisce al difensore il potere di esercitare la difesa tecnica e la procura speciale, con la quale la parte interessata trasferisce ad altro soggetto (ad es. al difensore) un potere di cui quest’ultimo non è titolare.

Vero è che questa Corte, con recenti pronunce ha manifestato un orientamento meno formalistico, affermando che "In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la relativa domanda è legittimamente presentata dal difensore costituito in maniera generica procuratore speciale dall’interessato nel mandato "ad litem" apposto a margine dell’istanza" (Cass. sez. 4, Sentenza n. 40293 dei 10/06/2008 Cc. (dep. 29/10/2008), Allegrino, Rv. 241471), ma pur sempre si è tenuto distinto il mero mandato "ad litem" dalla procura speciale, precisando che essi possono essere contenuti in un unico atto.

3.2. Ciò premesso, nel caso di specie, dalla lettura degli atti indicati dalla parte ricorrente e presenti nel fascicolo, non risulta che al difensore il ricorrente abbia conferito la necessaria procura speciale, nè con un autonomo atto, nè con l’attribuzione del mandato difensivo.

Infatti, a margine del ricorso sottoscritto dal solo difensore e presentato alla Corte di Appello ai sensi degli artt. 314-315 cod. proc. pen. è conferito dal L. al difensore il seguente mandato "Delego a rappresentarmi difendendomi in ogni fase e grado …. del presente procedimento e nei relativi giudizi di convalida, di esecuzione, di opposizione agli stessi, etc. l’avv. Antonio Napoli …. conferendogli ogni potere e facoltà di legge, con quelli di esigere, riscuotere, quetanziare, transigere, conciliare, rinunciare, agli atti ed accettarne la rinuncia, chiamare terzi in causa, proporre impugnazioni, eleggere domicilio, nominare, revocare, e sostituire a sè altri procuratori …".

Orbene dalla mera lettura del mandato, contenuto in un timbro;

dall’assenza di uno specifico riferimento all’azione da esercitare;

dal suo riferimento ad istituti del tutto estranei alla procedura in esame, si evince la totale assenza di specificità del mandato e della esplicitazione della volontà della parte di trasferire al difensore il potere di esercitare l’azione riparatoria.

Nè a ciò può supplire la presenza in udienza del L., trattandosi di una condotta materiale che non può supplire al difetto originario di legittimazione all’esercizio dell’azione.

L’infondatezza del ricorso impone il suo rigetto. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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