Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-05-2011) 11-10-2011, n. 36618Difensori Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

-1- E.E. ricorre avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Reggio Calabria, del 9 giugno 2009, che, in accoglimento dell’istanza, dallo stesso proposta, di riparazione dell’ingiusta detenzione sofferta dal 28.9.04 al 22.5.05 (dal 15.10.04 in regime di arresti domiciliari), ha liquidato, a titolo di indennizzo, la somma di 26.000,00 Euro.

Deduce il ricorrente vizio di motivazione del provvedimento impugnato, con riguardo ai criteri utilizzati per la determinazione dell’indennizzo ed all’entità della somma liquidata.

Ritualmente costituitasi per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Avvocatura Generale dello Stato chiede dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi il ricorso.

Motivi della decisione

– 1 – Il ricorso deve ritenersi inammissibile.

L’atto d’impugnazione, invero, risulta sottoscritto personalmente dalla parte interessata, E.E., invece che da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 613 c.p.p..

A tale proposito, questa Corte, a Sezioni Unite, ribadendo l’indirizzo affermatosi come prevalente nella giurisprudenza di legittimità, ha precisato che, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto con atto sottoscritto dalla parte e non da avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione a norma dell’art. 613 c.p.p., "giacche l’unica deroga a tale disposizione generale è quella prevista dall’art. 571 c.p.p., comma 1, che riconosce al solo imputato la facoltà di proporre personalmente l’impugnazione" (Cass. SU. n. 34535/2001).

– 2 – Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in Euro 1.000,00, nonchè alla rifusione, in favore del Ministero resistente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 750,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna, altresì, il ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal Ministero dell’Economia per questo giudizio di cassazione e le liquida in Euro 750,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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