T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 11-11-2011, n. 8710

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I) Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il Comune di Morlupo impugna la delibera regionale in epigrafe indicata, dolendosi, nello specifico, del fatto che detto provvedimento preveda (per il conferimento degli R.S.U. da parte dei comuni interessati, fra cui Morlupo) l’applicazione della tariffa massima ivi determinata a partire dal 26.1.1999, data di messa in esercizio della discarica di I^ categoria sita in Bracciano (Roma) Loc. "Cupinoro".

Tale retrodatazione della (data di applicazione della) tariffa in questione contrasterebbe, ad avviso della ricorrente amministrazione, con il principio di irretroattività degli atti amministrativi e sarebbe contraddittoria con la precedente delibera giuntale n.4103/1999 che, nel fissare, a suo tempo, la tariffa provvisoria per l’accesso in discarica, avrebbe contestualmente previsto che l’applicazione della tariffa massima definitiva sarebbe avvenuta con decorrenza 1.1.2000.

Viene, altresì, dedotta la violazione delle regole partecipative di cui alla legge n.241 del 1990, essendosi omessa la comunicazione, ai comuni interessati al conferimento dei R.S.U. in detta discarica, dell’avvio del procedimento determinativo della tariffa massima di cui si discute.

Si sono costituiti in giudizio l’amministrazione regionale e la S.E.L. che, con rispettiva memoria, hanno contestato partitamente le deduzioni prospettate da parte ricorrente.

All’udienza del 27.10.2011 la causa è stata trattenuta per la relativa decisione.

II) Prima di procedere allo scrutinio dei profili di doglianza mossi in gravame, reputa opportuno il Collegio delineare, in maniera più puntuale di quanto sinteticamente riassunto da parte ricorrente, il quadro dei riferimenti normativi e delle determinazioni amministrative che hanno preceduto l’odierno contenzioso.

Occorre, allora, in tale indagine, partire dalla deliberazione n.195 del 26.1.1999, con la quale la G. R. del Lazio autorizzava il Consorzio Silef (a suo tempo gestore della discarica di I^ categoria sita nella località Cupinoro) all’esercizio (peraltro già provvisoriamente assentito con del. G.R. n.3901 del 29.7.1998), della discarica in questione, riservandosi di determinare, entro un mese, le tariffe (di accesso al sito) che il soggetto gestore era tenuto ad applicare; e tanto ai sensi dell’art. 29 della L.r. n. 27 del 1998 che, per la parte di interesse, prevede: " Il provvedimento di autorizzazione all’esercizio…..delle discariche di cui al comma 1 deve contenere, tra l’altro, la determinazione delle tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell’impianto o della discarica a favore del comune sede dell’impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa tra il dieci ed il venti per cento della tariffa".

Sennonchè la Regione non rispettava la scadenza mensile che si era autoimposta. E difatti:

a) con delibera giuntale n. 2246 del 26.4.1999, incaricava un gruppo di lavoro di quattro esperti di predisporre le linee guida tecniche e contabili per la determinazione del prezzo di accesso agli impianti di discarica nel Lazio;

b) con delibera giuntale n. 4103 del 21.7.1999, – (preso atto che: a) gli elaborati (contenenti le citate linee guida) sarebbero stati, presumibilmente, disponibili entro l’ottobre dello stesso anno; b) che la procedura istruttoria con gli stessi regolamentata si sarebbe presumibilmente ultimata entro il successivo mese di novembre; c) che, pertanto, entro la fine del 1999, si sarebbe potuta determinare, in via definitiva, la tariffa de qua e sancirne la relativa applicazione con decorrenza dal primo gennaio dell’anno 2000) – disponeva di quantificare, in via provvisoria, nell’importo di Lire85/Kg. la tariffa di conferimento dei R.S.U. alla discarica di Cupinoro e si riservava di determinare la tariffa definitiva da applicare a partire dall’1.1.2000;

c) con delibera giuntale n.2.11.1999, n.5337, approvava le linee guida di cui sopra si è detto e, dunque, la procedura pubblicistica ivi delineata (racchiusa nel documento di 36 pagine in all. "A" alla stessa deliberazione pubblicata sul B.U. R.L. – S.O. al n. 32 del 22.11.1999): procedura che prevedeva la comunicazione di una molteplicità di dati da parte dei soggetti già gestori ovvero interessati all’attivazione di un impianto di discarica e (procedura) costituente, per espressa precisazione contenuta nel dispositivo della deliberazione de qua, parte integrante del procedimento determinativo delle tariffe di accesso a tutte le discariche per R.S.U. nel Lazio;

d) con nota del 13.11.2001 comunicava, oltre che alla società di gestione, a tutti i comuni (fra cui Morlupo) che conferivano i propri R.S.U. nella discarica di Cupinoro, l’avvio del procedimento amministrativo per la determinazione della tariffa di smaltimento;

e) con delibera giuntale 19.4.2002, n.494 (oggetto di impugnativa), dava conto dell’articolato iter istruttorio seguito in contraddittorio con la S.E.L. e quindi determinava la tariffa massima di accesso alla discarica di Cupinoro (ora gestita da tale società) fissandone la decorrenza al 26.1.1999, data di messa in esercizio dell’impianto in questione.

III) Alla luce della sovra estesa puntuale ricostruzione le censure dedotte dalla ricorrente Amministrazione si rivelano non persuasive.

E’, difatti, non condivisibile la contraddittorietà che parte attrice assume corrente tra la delibera impugnata e quella sub lett. "b" (n. 4103 del 21.7.1999) del paragrafo che precede, atteso che la previsione della fissazione della tariffa definitiva a partire dall’1.1.2000 (in tale delibera racchiusa) è stata, chiaramente e senza riserve, condizionata alla definizione del complesso iter istruttorio da avviarsi di seguito all’elaborazione delle linee guida sopra richiamate e al convincimento che tale iter potesse portarsi a compimento entro la fine del mese di novembre 1999: previsione questa smentita da tempi istruttori ben più lunghi di quelli (benevolmente) preventivati ed in ordine ai quali è offerta adeguata resocontazione nel provvedimento oggetto di impugnativa.

Dunque, ed a ben vedere, non v’è il lamentato rapporto di contraddizione tra i due atti. La Giunta regionale non ha affermato, nella delibera n.4103/1999, che, a partire dall’anno 2000, si sarebbe applicata una specifica tariffa ivi determinata nel relativo ammontare. Molto più semplicemente si è limitata a fissare, in via provvisoria, una data tariffa chiarendo che la tariffa definitiva "sarà determinata" solo una volta portato a compimento un percorso istruttorio che, al tempo, era in itinere e che si è completato solo successivamente alle date preventivate. E poiché la tariffa deve tener conto di vari parametri – fra i quali l’entità del costo di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio – torna ovvio che, in circostanze quali quelle dianzi descritte, detta tariffa non potesse che applicarsi a partire dalla data di messa in esercizio dell’impianto di discarica e cioè dalla data in cui è stato assentito il conferimento dei R.S.U. prodotti dai comuni interessati fra cui quello di Morlupo.

Né una tal determina è lesiva del principio di irretroattività degli atti amministrativi. Tale regola – (che, si ricorda, è espressione dell’esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici e/o delle situazioni giuridiche in atto, oltre che del principio di legalità che, segnatamente in presenza di provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato (tali sono quelli introduttivi di prestazioni imposte), impedisce di incidere unilateralmente e con effetto " ex ante " sulle situazioni soggettive del privato) – non può avere carattere assoluto. E tanto non solamente perché, nel caso di specie, un conguaglio tariffario era consentito dalla riconosciuta natura provvisoria della tariffa originariamente fissata; ma perché, alla stregua della disciplina in materia di prezzi amministrati, la regola della irretroattività delle tariffe (nella specie, per il conferimento di R.S.U.) è derogabile tutte le volte che la variazione dei costi rilevata dalla p.a. sia tale da non consentire la remuneratività del prezzo (sulla base dei parametri utilizzati per il calcolo dei costi di gestione e di esercizio presi a base della tariffa stessa), se non mediante la decorrenza dell’adeguamento tariffario (anziché dalla data del provvedimento che ne accerta la congruità) dalla data d’inizio dell’esercizio, (giur.za costante: cfr. Cass. civ. III^, 9344/2004; Cons. Stato, Sez.VI, 16/1/98, n. 80; Cons. St. n. 1038 /1995; Tar Lazio, n. 13756/2004; Tar Toscana, n. 883/2000).

Né l’impugnata deliberazione appare affetta dalla denunciata manifesta illogicità in quanto, nel determinare l’importo della tariffa (oltre che in lire, anche) in Euro avrebbe, irrazionalmente e sicuramente, tenuto conto "della svalutazione ordinaria e della c.d. svalutazione da "change over".

Impregiudicata la natura ipotetica della doglianza e ferma restando, nei limiti del petitum azionato, l’indeterminatezza del concetto di svalutazione da "change over", v’è da ricordare che la rivalutazione funge da meccanismo di quantificazione dell’intero credito all’atto del pagamento, onde evitare di far ricadere sul creditore le conseguenze del tardivo pagamento: contegno questo della cui razionalità e conformità a diritto non è lecito dubitare.

Da ultimo è, poi, smentita dagli atti di causa l’assunta violazione dell’art.7 della legge n. 241 del 1990.

Come già rappresentato, sub lett. "d" del precedente paragrafo, la Regione, con nota del 13.11.2001 comunicava, oltre che alla società di gestione, a tutti i comuni (fra cui Morlupo) che conferivano i propri R.S.U. nella discarica di Cupinoro, l’avvio del procedimento amministrativo per la determinazione della tariffa di smaltimento; ne segue l’infondatezza della corrente e residua doglianza.

IV) Conclusivamente il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La peculiarità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10121/2002, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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