Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-05-2011) 11-10-2011, n. 36617 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– 1 – C.R.S. propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, del 10 marzo 2009, che, in riforma della sentenza del Gup del locale Tribunale, su ricorso proposto dal PG, ha aumentato allo stesso C. ed al coimputato D.C., ex art. 81 cod. pen., la pena inflitta dal primo giudice. Sostiene il ricorrente che, essendosi proceduto con il rito abbreviato, in presenza dell’appello proposto dal solo imputato D., la corte territoriale non avrebbe potuto convertire in appello il ricorso per cassazione proposto dal PG nei confronti del C.; non avendo impugnato la sentenza del Gup, l’unico rimedio consentito al Pg era, secondo il ricorrente, il ricorso per cassazione.

Avverso la stessa sentenza propone ricorso D.C. che deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio.

Motivi della decisione

-2- Ambedue i ricorsi sono infondati.

A) Quanto al C., osserva la Corte che l’art. 580 cod. proc. pen. prevede che, nel caso in cui contro la stessa sentenza siano proposti mezzi d’impugnazione diversi, in presenza di connessione ex art. 12 del citato codice, il ricorso per cassazione si converte in appello. Principio che, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte, "non è derogato per quei procedimenti speciali per i quali il codice prevede regimi particolari d’impugnazione, ed in particolare limiti o esclusioni del diritto di appello, diversificati per le varie parti processuali" (Cass. n. 7940/98). Principio già affermato da Cass. n. 1424/91 che, proprio in tema di giudizio abbreviato, in un caso in cui avverso la stessa sentenza erano stati proposti appello da parte di uno degli imputati e ricorso per cassazione da parte dell’altro, ha affermato che la Corte di Cassazione "deve disporre la trasmissione degli atti al giudice di appello poichè la conversione prevista dall’art. 580 cod. proc. pen. risulta "ope legis" verificata sin dal momento della proposizione dei diversi mezzi di impugnazione nei confronti della stessa sentenza".

Correttamente, dunque, alla stregua dei richiamati principi – con i quali è stata affermata la necessità della conversione del ricorso in appello nei casi in cui le diverse impugnazioni riguardino la stessa sentenza – la corte territoriale ha disposto la conversione del ricorso in questione in applicazione del disposto dell’art. 580 cod. proc. pen..

B) Quanto al D., osserva la Corte che, sia pure in termini sintetici, il giudice del gravame ha indicato, nel complessivo contesto motivazionale, le ragioni delle scelte operate in punto di determinazione della pena, peraltro contenuta in limiti del tutto coerenti rispetto alla gravità delle vicende delittuose di cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile.

– 3 – I ricorsi devono essere, dunque, rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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