T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 11-11-2011, n. 8708 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che il procuratore della ricorrente – con istanza previamente notificata alla resistente e depositata il 05.7.2011 – ha rappresentato che:

per effetto dell’ordinanza della Sezione n.5632/2009 del 04.12.2009 (che ha interinalmente sospeso il provvedimento avversato ai fini del riesame dello stesso da parte della Società resistente), l’A. s.p.a., con provvedimento dell’8.3.2011, si è favorevolmente espressa in ordine all’apertura degli accessi a servizio dell’impianto di distribuzione carburanti della società ricorrente;

con detto provvedimento la pretesa di essa ricorrente risulta soddisfatta venendo meno il suo interesse alla perdurante coltivazione del gravame;

Considerato che detta sopravvenuta determinazione – che peraltro nessun riferimento contiene all’ordinanza di questa Sezione sopra richiamata, menzionandosi, nel corpo della stessa, una richiesta di riesame avanzata dalla ricorrente in data 06.10.2010, successivamente integrata il 23.2.2011 – è ritenuta dalla stessa ricorrente pienamente satisfattiva delle sue ragioni e conseguentemente, (pur se detta determinazione non è formalmente annullatoria della precedente del 16.7.2009 oggetto di impugnativa), nessun interesse residua in capo alla stessa ricorrente alla definizione dell’originario gravame dal cui eventuale accoglimento non potrebbe più trarre alcuna utilità;

Considerato che, per quanto sopra, va dichiarata l’improcedibilità del gravame in epigrafe; mentre le spese di lite possono essere compensate tra le parti in causa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) dichiara, come da motivazione, improcedibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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