Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-05-2011) 11-10-2011, n. 36608 Luogo, giorno e ora di comparizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 15/4/2009 il Giudice di Pace di Gela condannava D.F.C. per il delitto di lesioni colpose in danno del minore C.V. (acc. in (OMISSIS)).

All’imputato veniva addebitato che, violando le norme di normale prudenza e diligenza nella guida, nonchè l’art. 191 C.d.S., comma 3, alla guida della sua auto GOLF, mentre percorreva via (OMISSIS), investiva il pedone C.V., di anni (OMISSIS), mentre era intento a salire su un’auto Mercedes "Classe A". L’investimento procurava una malattia della durata di giorni 60, con indebolimento permanente dell’organo della deambulazione. All’imputato veniva irrogata la pena di Euro 2.300 di multa, nonchè veniva condannato al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. Con sentenza del 24/9/2010 il Tribunale di Gela confermava la pronuncia di condanna.

Osservava il Tribunale, dopo avere rigettato alcune eccezioni processuali, che la responsabilità dell’imputato emergeva dagli accertamenti della Polizia Stradale e dalle deposizioni dei testi presenti, i quali avevano riferito che la vittima era stata travolta di spalle, mentre era intenta a salire su un’auto dopo avere attraversato la carreggiata. A conferma della dinamica del sinistro vi erano i danni riportati dal veicolo investitore, costituiti dalla rottura del gruppo ottico anteriore destro e dallo sfondamento del parabrezza sul lato destro.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato personalemente, lamentando:

2.1. la nullità della sentenza per essere stata l’udienza del 14/12/2005 differita al 26/4/2006, ma per tale udienza non era stato rinnovato l’avviso e l’udienza si era svolta in una nuova sede del Giudice di Pace, sita in altra via; inoltre sulla sentenza depositata era stata indicata un errata data di deposito e cioè il 20 aprile 2009, invece che il 15 aprile 2009;

2.2. il difetto di motivazione in ordine alla dinamica del sinistro, valutate le discrasie tra le deposizioni, come ad esempio la dichiarazione del teste Ca. il quale aveva riferito di avere sentito una frenata, mentre il dott. T. aveva dichiarato di non poter determinare la velocità in assenza di tracce di frenata.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. In ordine all’eccezione di natura processuale formulata, va premesso che all’udienza del 14/12/2005 il difensore di fiducia (Avv. Lucia Santo) recapitava al Giudice di Pace istanza di rinvio. Il giudice, alla presenza del difensore nominato in sostituzione, costituite le parti e dichiarata la contumacia dell’imputato, rinviava l’udienza in prosieguo al 26/4/2005. In tale udienza, già contumace l’imputato ed alla presenza del difensore, iniziava l’istruzione dibattimentale.

Ciò premesso va osservato, quanto alla regolarità della costituzione della parti pur in presenza di una istanza di rinvio, che questa corte di legittimità ha statuito che "Sono legittimi tanto la prioritaria dichiarazione di contumacia dell’imputato in presenza del difensore designato ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4 in sostituzione del difensore di fiducia che abbia richiesto il rinvio della udienza per impedimento a comparire, quanto, in accoglimento di tale richiesta, il successivo rinvio del processo ad altra Udienza" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8285 del 28/02/2006 Ud.

(dep. 09/03/2006), Grassia, Rv. 232905).

Quanto all’omesso rinnovo degli avvisi, anche con riferimento a tale doglianza, va richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "Il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio della udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all’avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nella ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l’avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione, ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito e nessuna comunicazione è dovuta a quest’ultimo" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8285 del 28/02/2006 Ud.

(dep. 09/03/2006), Grassia, Rv. 232906).

Nella motivazione della sentenza è stato anche specificato che l’imputato dichiarato contumace non ha diritto ad ulteriori avvisi perchè, essendo validamente rappresentato dal difensore designato in sostituzione, deve considerarsi presente.

Quanto alla circostanza che tra la prima e la seconda udienza sia mutato il sito sede dell’Ufficio giudiziario, va rammentato che in un caso analogo si è statuito che "Non è viziato da nullità sotto il profilo dell’insufficiente specificazione del luogo di comparizione, il decreto di citazione a giudizio che, qualora si tratti di città di modeste dimensioni, rechi esclusivamente l’indicazione del Comune dove ha sede il tribunale, senza indicare anche la via e il numero civico, ove esso è ubicato, e neppure l’aula di udienza, atteso che tali omissioni non possono costituire fattore di incertezza circa il luogo di comparizione, agevolmente individuabile usando la normale diligenza" (Cass. sez. 3, Sentenza n. 23615 del 07/04/2005 Ud. (dep. 23/06/2005), Basso, Rv. 231988). Invero la presenza della difesa tecnica nel processo garantisce che il difensore sia informato circa il sito ove operano gli uffici giudiziari, soprattutto in un centro di modeste dimensioni urbanistiche quali (OMISSIS).

Ne consegue da quanto detto, che le censure formulate sono manifestamente infondate.

3.2. In ordine alla lamentata erroneità della data della sentenza di primo grado, va osservato che effettivamente l’ultima udienza innanzi al Giudice di Pace si è tenuta il giorno 15 aprile 2009, di in cui è stata deliberata la sentenza. Pertanto nella motivazione del provvedimento, laddove il giudice indica la data di deliberazione del 20 aprile 2009, vi è un errore materiale che, in quanto tale, non incide sulla validità dell’atto.

3.3. Infine, circa il lamentato difetto di motivazione della sentenza, le censure mosse alla sentenza, esprimono solo un dissenso generico rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 (mille).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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