T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 11-11-2011, n. 8705

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato:

– che parte ricorrente ha partecipato alla procedura ristretta accelerata, indetta dall’Amministrazione dell’Interno, per la fornitura (lotto n.6) di n.1000 caschi, con interfono, per motociclisti: gara con un prezzo base pari ad Euro260.000,00 e da aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

– che la regolamentazione di gara richiedeva la rispondenza del casco oggetto della fornitura alle caratteristiche tecniche indicate al punto 2.2. del documento denominato "Specifiche tecniche" e prescriveva (punto 4.) l’obbligo, in capo a ciascun partecipante, di presentare tre prototipi (uno di taglia XL, altro di taglia L ed altro di taglia M) che sarebbero stati oggetto di valutazione da parte della competente Commissione di gara;

– che alla gara de qua ha partecipato, oltre alla ricorrente, altra ditta che è risultata aggiudicataria della fornitura (punteggio totale pari a 79 per l’aggiudicataria e pari a 67,39 per la ricorrente);

– che col ricorso introduttivo dell’odierno giudizio parte ricorrente ha contestato l’aggiudicazione della fornitura di cui trattasi alla ditta controinteressata, il cui casco non rispetta le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina di gara in quanto, oltre a non sembrare omologato con riguardo all’alloggiamento dell’arredo fonico, è privo della richiesta omologazione per le taglie XL e superiori come evincesi da documentazione del Ministero dei Trasporti esibita dalla stessa ricorrente;

– che si è costituita in giudizio, per il tramite del Pubblico Patrocinio, l’Amministrazione dell’Interno che in apposita nota contro deduttiva:

a) ha rappresentato di aver provveduto a soprassedere alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria; e tanto nonostante la parte ricorrente abbia ricevuto, via fax, in data 4.8.2011 la comunicazione di aggiudicazione definitiva ed abbia notificato il gravame solo il 29 settembre 2011: circostanza quest’ultima che, alla luce dell’art.54 c.3 del C.p.a. (che esclude che al procedimento cautelare per la sospensione dell’atto si applichi la sospensione feriale dei termini), dovrebbe comportare l’irricevibilità dell’istanza di sospensione interinale dei gravati provvedimento inclusa in gravame;

b) ha replicato, partitamente, a tutte le doglianze avversarie deducendo, con specifico riguardo alla censura sopra delineata, che la ditta aggiudicataria si è attenuta alla lex specialis producendo tre campioni di casco che rispettavano le caratteristiche tecniche richieste; e tanto era sufficiente ai fini della valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi, "fermo restando l’impegno per l’aggiudicataria di presentare la certificazione di che trattasi (ndr: e cioè di avvenuta omologazione) in fase di produzione dei manufatti di tutte le taglie";

Considerato che l’eccezione sub a) è stata mossa anche dalla ditta aggiudicataria nella propria memoria di costituzione in giudizio: memoria che con riguardo al sopra delineato profilo di merito del gravame ribadisce, sostanzialmente, le stesse argomentazioni sviluppate dalla resistente amministrazione precisando,a sua volta, che "l’aggiudicataria sarà tenuta a presentare la documentazione in fase di produzione di manufatti per le altre taglie ove richieste"

Considerato, quanto all’eccezione di rito sollevata dalla resistente amministrazione e dalla controinteressata, che la giurisprudenza amministrativa formatasi in materia si è orientata nel senso che la norma sulla decorrenza dei termini nel procedimento cautelare – che costituisce eccezione alla sospensione feriale – va interpretata nel senso che essa legittima semplicemente il Tribunale a fissare udienza anche nel periodo feriale senza che la controparte possa dedurre che i termini sono sospesi, ma non legittima a ricavare da ciò conseguenze sugli oneri che incombono sulle parti nel processo principale (cfr., Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., n. 29 del 2006; T.a.r. BS, n.2411 del 2010); altrimenti detto tale norma, in sintonia alla quale nei procedimenti rivolti alla sospensione del provvedimento impugnato non vale la regola della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, deve essere interpretata nel senso che essa attribuisce all’interessato una facoltà di scelta tra la proposizione immediata dell’impugnativa nel periodo di sospensione feriale, con contestuale richiesta di sospensiva dell’atto impugnato ove ravvisi l’urgenza dell’esame cautelare e la proposizione successiva, non tenendo cioè conto, ai fini del computo dei sessanta giorni, del periodo feriale, salva la possibilità di chiedere comunque la sospensione; la norma in questione non intende, insomma, comminare la decadenza dalla richiesta di sospensiva qualora l’impugnativa non sia proposta nel termine feriale, né, tantomeno, limitare temporaneamente la tutela cautelare creando un obbligo di impugnativa immediata, essendo evidente che ciò costituirebbe una palese violazione dei principi costituzionali che garantiscono la tutela dei diritti degli interessi;

Considerato che la tesi difensiva patrocinata dalla resistente amministrazione e dalla aggiudicataria non persuade; e ciò in quanto la lex specialis prescriveva, nell’ambito del paragrafo concernente le caratteristiche tecniche del prodotto da fornire, che "Il casco da motociclista, completo di arredo fonico, omologato a pena di esclusione, deve essere prodotto nelle taglie di seguito specificate secondo il Regolamento ECE/ONU 22 Emendamento 05 per conducenti e passeggeri di motocicli e dovrà soddisfare i requisiti minimi di sicurezza in materia di assorbimento dell’energia d’impatto, di ritenzione e di scalzamento……

Taglia Casco XS S M L XL XXL

Circonferenza cranica (cm) 5354 55/56 57/58 59/60 61/62 63/64

Falsa testa prova 54 54 57 60 62 62

Considerato, pertanto, che la circostanza che i campioni indicati per la valutazione ed attribuzione dei punteggi fossero di taglia inferiore alla taglia XXL non escludeva che il prodotto offerto ai fini di fornitura dovesse essere già omologato con riferimento a tutte le taglie sopra indicate; e tanto in omaggio a specifica disposizione fissata,a pena di esclusione, dalla lex specialis e ferma restando in capo all’amministrazione la facoltà di limitare l’acquisto del prodotto alle sole taglie M, L o XL;

Considerato che parte ricorrente ha documentato che il modello di casco prodotto dall’aggiudicataria (e in ordine al quale sono stati depositati i sopra citati tre campioni) è stato omologato solo fino alla taglia XL/61; e pertanto, certamente:

– è privo di omologazione (e dunque non poteva essere prodotto e venduto) con riferimento all’ulteriore (e, parimenti, richiesta dalla disciplina di gara) taglia XXL 63/64;

– l’ipotizzato (e sostenuto dalla resistente e dalla contro interessata) impegno a fornire un casco omologato anche per la taglia XXL, verrebbe a tradursi in una offerta, di fatto, sottoposta alla condizione che il prodotto superi, anche per detta taglia, l’omologazione richiesta dalla lex specialis; e quindi, in definitiva, in una non consentita offerta condizionata.

Considerato, per quanto sopra, che la censura oggetto di scrutinio deve ritenersi fondata con assorbimento degli ulteriori profili di doglianza e che, nel caso di specie, sussistono i presupposti che consentono, ex art.60 del C.p.a., una definizione della causa con sentenza in forma semplificata: evenienza in ordine alla quale sono state sentite le parti presenti che hanno escluso l’intendimento di assumere alcuna delle iniziative citate nel detto art.60;

Considerato che la peculiarità della questione trattata giustifica la compensazione, tra le parti delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) pronunciandosi ai sensi dell’art.60 del C.p.a., accoglie, come da motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento di aggiudicazione definitiva con lo stesso avversato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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