T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 11-11-2011, n. 8704 Equo indennizzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente ha impugnato il decreto n. 1594/11N in data 11.3.2011, con il quale è stato negato il riconoscimento infermità "gastroduodenite cronica erosivà dipendente da causa di servizio, respingendo anche la domanda di concessione di equo indennizzo, oltre agli atti connessi e collegati quale, in particolare, il parere n. 38889/2006 del 18.12.2007 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

Avverso gli atti impugnasti il ricorrente ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Con memoria e atti depositati il 15.10.2011, l’Amministrazione ha rappresentato e documentato che con decreto n. 4615 del 14 settembre 2011 (doc. 8 di parte resistente), è stato annullato d’ufficio il provvedimento impugnato, disponendo che l’istanza del ricorrente sia sottoposta ad un nuovo esame da parte del Comitato di verifica delle cause di servizio, dopo l’acquisizione di ulteriore documentazione riguardante dettagliatamente i servizi prestati dall’interessato.

Con memoria depositata il 22.10.2011, il ricorrente ha sostenuto di essere ancora interessato a coltivare il ricorso, perché l’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato non comporta necessariamente l’accoglimento delle sue richieste.

Il Collegio rileva che il ricorrente ha proposto una domanda di annullamento avente ad oggetto, in particolare, il decreto n. 1594/11N in data 11.3.2011 (con il quale è stato negato il riconoscimento infermità "gastraoduotenite cronica erosivà dipendente da causa di servizio, respingendo anche la domanda di concessione di equo indennizzo), che risulta essere stato annullato in via di autotutela con decreto n. 4615 del 14 settembre 2011 (prodotto dall’Amministrazione resistente sub documento 8).

E’ chiaro che l’interesse finale del ricorrente è quello di ottenere il riconoscimento dell’infermità "gastroduodenite cronica erosivà come dipendente da causa di servizio e la concessione di equo indennizzo, ma è evidente che, sotto tale profilo, la parte ricorrente potrà dolersi – proponendo una autonoma azione in via giurisdizionale – dell’eventuale mancata rivalutazione delle proprie istanze e dell’eventuale nuovo provvedimento negativo, ma non può continuare a coltivare un ricorso teso ad ottenere l’annullamento di un provvedimento già annullato dall’Amministrazione in via di autotutela.

Pertanto, a parere del Collegio, deve ritenersi venuto meno l’interesse della parte ricorrente a coltivare la causa, essendo finalizzato il ricorso alla rimozione del provvedimento impugnato, venuto meno in via di autotutela.

Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;

– compensa tra le parti in causa le spese di lite;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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