T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 11-11-2011, n. 8702 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Vista l’istanza depositata in data 13 luglio 2011, con la quale le ricorrenti – dopo aver rappresentato l’inutile decorso del termine di 90 (novanta) giorni assegnato da questo Tribunale per ottemperare alla "sentenza n. 10/2001 emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche" ed alla "sentenza n. 88/2005 del Tribunale Superiore della Acque Pubbliche" con la successiva sentenza n. 30679/2010, oggetto di comunicazione in via amministrativa alla Regione Lazio in data 11 agosto 2010 – chiedono la nomina "di un commissario ad acta" al fine di ottenere il completo adempimento "alle obbligazioni di pagamento nascenti dai giudicati oggetto di ottemperanza";

Rilevato che la suddetta sentenza n. 30679/2010 – sebbene trasmessa all’Amministrazione – a tutt’oggi non risulta eseguita;

Considerato che – stante la perdurante inottemperanza – la corretta esecuzione del giudicato deve demandarsi ad un commissario ad acta;

Ritenuto di nominare a tale fine – dato l’atteggiamento inerte dell’Amministrazione – un soggetto pubblico ad essa esterno;

Ritenuto, in particolare, di nominare per la corretta e completa esecuzione delle sentenze indicate in epigrafe il Prefetto della Provincia di Roma, dott. Giuseppe Pecoraro, o un funzionario da lui designato entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, da eseguire entro l’ulteriore termine di 90 (novanta) giorni; salvo preliminare verifica da parte del commissario ad acta se anteriormente alla data dell’insediamento commissariale l’Amministrazione abbia provveduto, ancorchè in data successiva al termine assegnato da questo giudice amministrativo con la citata sentenza n. 30679/2010;

Ritenuto che le spese dell’intervento del Commissario ad acta debbano seguire la soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c.;

Ritenuto di liquidare dette spese in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) accoglie l’istanza di nomina commissariale presentata dalle ricorrenti e, per l’effetto, nomina commissario ad acta per l’esecuzione delle sentenze in epigrafe indicate il Prefetto della Provincia di Roma o un funzionario da lui designato entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Fissa per l’esecuzione delle suddette sentenze da parte del designato commissario ad acta il termine di giorni 90 (novanta).

Dispone che il commissario ad acta verifichi in via preliminare se anteriormente all’insediamento commissariale l’Amministrazione abbia provveduto – ancorché in data successiva al termine assegnato da questo giudice amministrativo con la citata sentenza n. 30679/2010 – ad eseguire correttamente quelle sentenze.

Condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese dell’intervento del commissario ad acta, le quali sono sin da ora liquidate in Euro 2.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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