Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-05-2011) 11-10-2011, n. 36602 Responsabilità del medico e dell’esercente professioni sanitarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1- Z.G. propone ricorso, per il tramite del difensore, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, del 22 dicembre 2009, che ha confermato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Avellino che lo ha ritenuto responsabile del delitto di omicidio colposo e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di sei mesi di reclusione, nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita.

Secondo l’accusa, condivisa dai giudici del merito, l’imputato, pediatra e medico curante della piccola T.I. (di poco più di otto mesi), per imprudenza, negligenza ed imperizia – non avendo tempestivamente diagnosticato la neoplasia ovarica di cui era affetta la bambina, avendone sottovalutato i sintomi (secrezioni vaginali, peluria pubica, lieve rigonfiamento bilaterale delle mammelle con areola circondata da peluria), non avendo proceduto ad attenta palpazione dell’addome della paziente che evidenziava una massa tumorale di cm. 12×10 e del peso di gr. 380, non avendo prescritto una consulenza endocrinologica ed adeguati approfondimenti diagnostici (ecografia, esami ormonali, ecc.)-ha cagionato la morte della T. che, a causa della rottura del tumore, è deceduta malgrado le cure mediche praticate presso l’ospedale di (OMISSIS), ove era stata ricoverata alle ore 11,40 del (OMISSIS) e dove è deceduta alle ore 20 dello stesso giorno.

La corte territoriale ha inteso ribadire la responsabilità dell’imputato, avendo ritenuto, richiamando i risultati dell’autopsia e delle consulenze in atti, che le dimensioni ed il peso della massa tumorale, specie se rapportate al peso corporeo della bambina, il rigonfiamento nella zona mammaria e la peluria pubica alla nascita, aumentata negli otto mesi di vita della paziente, erano sintomi chiaramente convergenti verso la predetta patologia tumorale. La stessa corte ha quindi respinto le proteste di innocenza dell’imputato che, nel contestare le valutazioni ed i pareri espressi in sede di indagini medico-legali, aveva segnalato, alla stregua dei giudizi espressi dal proprio consulente, la rarità della malattia di cui è risultata affetta la piccola T., la possibilità di interpretarne i sintomi quali manifestazione di una precoce sessualità, la scarsa intensità degli stessi sintomi. Hanno anche escluso i giudici del gravame qualsiasi responsabilità dei sanitari dell’ospedale, presso il quale la bambina era stata ricoverata lo stesso giorno del decesso.

In punto di nesso causale, i giudici del merito hanno rilevato che se il tumore, di natura benigna e con prognosi favorevole nella quali totalità dei casi, fosse stato tempestivamente diagnosticato, si sarebbe potuto ricorrere ad un intervento chirurgico che avrebbe risolto la patologia.

Ugualmente respinte sono state le richieste dello Z. riguardanti il trattamento sanzionatorio, ritenuto adeguato e proporzionato alla gravità dei fatti ed alla personalità dell’imputato.

2- Avverso tale decisione ricorre, dunque, lo stesso imputato che deduce: A) Violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, sotto il profilo della illogicità, in punto di conferma della responsabilità. Contesta il ricorrente il percorso logico- motivazionale della sentenza, atteso che dalle testimonianze e dalle consulenze medico-legali acquisite non erano, a suo giudizio, emersi elementi certi per ritenere, non solo la sussistenza dei sintomi fino ad un mese precedente il decesso, ma anche la certa riconducibilità degli stessi alla patologia che lo ha causato; ciò anche in considerazione della rarità della malattia. Sotto tale profilo, la corte territoriale avrebbe omesso di considerare che gli stessi sanitari dell’ospedale di (OMISSIS) non erano stati in grado di diagnosticare quella malattia, pur avendo essi a disposizione una vasta gamma di strumenti diagnostici che avrebbero potuto evidenziarla. Illogica sarebbe, per il ricorrente, la motivazione della sentenza, laddove, avendo dato atto della difficoltà di effettuare una esatta diagnosi e di interventi non propriamente adeguati dei sanitari dell’ospedale, hanno giustificato la condotta di costoro ed attribuito all’imputato la responsabilità dell’exitus della bambina sol perchè egli aveva avuto modo di tenere la stessa sotto osservazione per un più lungo periodo. Sarebbe quindi stridente il contrasto tra la condanna del dott. Z. e l’archiviazione degli atti a suo tempo disposta nei confronti dei medici ospedalieri. Anche il profilo del nesso causale non sarebbe stato correttamente affrontato dai giudici del merito che non avrebbero considerato come l’imputato si fosse trovato al cospetto di una paziente che presentava una patologia lieve, generica e priva di qualsiasi carattere di urgenza, non sintomatica della malattia in seguito accertata; B) violazione dell’art. 133 c.p. in punto di conferma del trattamento sanzionatorio.

Motivi della decisione

1- Il ricorso è infondato.

A) Inesistenti sono i vizi motivazionali dedotti con il primo motivo di ricorso, che pure formalmente ed in termini generici richiama non meglio precisate violazioni di legge.

Deve, in proposito, osservarsi che questa Corte ha costantemente affermato che il vizio della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, valutabile in sede di legittimità, sussiste allorchè il provvedimento giurisdizionale manchi del tutto della parte motiva ovvero la medesima, pur esistendo graficamente, sia tale da non evidenziare l’iter argomentativo seguito dal giudice per pervenire alla decisione adottata. Il vizio è altresì presente nell’ipotesi in cui dal testo della motivazione emergano illogicità o contraddizioni di tale evidenza da rivelare una totale estraneità tra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale prescelta.

Orbene, nel caso di specie le censure mosse dal ricorrente, che in sostanza ripropone questioni già poste all’attenzione dei giudici del merito, si rivelano del tutto infondate inesistenti essendo, in realtà, i pretesi vizi motivazionali della sentenza impugnata che viceversa, presenta una struttura argomentativa adeguata e coerente sotto il profilo logico.

Riprendendo le linee argomentative tracciate dal primo giudice a sostegno della propri decisione, i giudici del gravame hanno ampiamente esaminato ogni questione sottoposta al loro giudizio e, dopo avere ricostruito i fatti, hanno adeguatamente motivato le ragioni del proprio dissenso rispetto alle argomentazioni ed osservazioni difensive. Essi hanno dunque ribadito la responsabilità dell’imputato, radicata su un’organica e corretta valutazione degli elementi probatori acquisiti, in relazione ai quali le osservazioni del ricorrente sono state ritenute prive di fondamento, alla stregua delle considerazioni svolte dai consulenti incaricati dal PM di accertare le cause del decesso della bambina e le eventuali responsabilità; considerazioni legittimamente ritenute dagli stessi giudici condivisibili e più convincenti rispetto a quelle svolte dal consulente dell’imputo, con argomentazioni inattaccabili sotto i profili della congruità e della coerenza logica.

In particolare, gli stessi giudici, richiamando i pareri tecnici espressi dagli esperti, hanno legittimamente rilevato come le caratteristiche della massa tumorale rinvenuta in sede autoptica, fossero tali da renderne riconoscibile la presenza alla palpazione bimanuale fin dai primi due, tre mesi di vita della bambina.

L’imputato, quindi, quale pediatra della piccola, dallo stesso più volte visitata, da ultimo, fino ad un mese prima del ricovero in ospedale, avrebbe dovuto, secondo il corretto argomentare dei giudici del merito, se non diagnosticare immediatamente la patologia, pur rara, almeno disporre una serie di approfondimenti e di indagini specialistiche che avrebbero consentito di pervenire ad una tempestiva diagnosi e di aggredire chirurgicamente il tumore, con un intervento risolutivo con prognosi favorevole nella quali totalità dei casi, in vista della natura benigna del tumore. La corte territoriale, in punto di nesso causale, ha quindi correttamente evidenziato come il decesso della paziente dovesse ricondursi causalmente proprio alla condotta superficiale dell’imputato, alla sua sottovalutazione della sintomatologia rappresentata ed evidenziata da un corretto esame clinico, al mancato approfondimento diagnostico, alla mancata tempestiva diagnosi.

Valutazioni e considerazioni, saldamente ancorate ai giudizi espressi dai consulenti del PM, caratterizzate da un iter argomentativo del tutto coerente sotto il profilo logico e condivisibile da un punto di vista tecnico, per nulla contraddette dalle osservazioni svolte nei motivi di ricorso, ripetitivi di questioni già compiutamente affrontate e risolte dai giudici del merito. Come il richiamo al comportamento dei medici dell’ospedale di (OMISSIS) presso il quale la bambina è stata ricoverata alle ore 11,40 del (OMISSIS) e dove la stessa è deceduta alle 20 dello stesso giorno a seguito di shok emorragico intervenuto alle 17,19. Comportamento che, viste le gravi condizioni della paziente, la situazione di emergenza ed il brevissimo periodo di osservazione, è stato giustamente ritenuto estraneo al decesso.

Per il resto, le ulteriori argomentazioni contenute nel motivo di ricorso costituiscono considerazioni di mero fatto, non consentite nella sede di legittimità. B) Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, legittimamente ritenuto congruo dai giudici del gravame, sia pure con motivazione sintetica, peraltro giustificata dall’evidente inconsistenza della censura proposta dall’imputato, al quale sono state riconosciute le attenuanti generiche calcolate su una pena base certamente mite, di poco superiore al minimo edittale.

2- Il ricorso deve essere, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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